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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 34295/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21315/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R9914,siyi4tainte Zebio n. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],cM7Pgrp31-esentay.e difend(p3 -con troricorrente - avverso la sentenza n. 1825/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 6/5/2019; )- (t5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dalla società Piennme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla pronunzia Trib.

Treviso 11/5/2015, di accoglimento della domanda nei suoi confronti in origine monitoriamente azionata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di pagamento di somma a titolo di «saldo della fattura n. 214/2009, emessa quale corrispettivo per la fornitura di una linea per la produzione di pannelli sandwich».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Piemme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 132, 163, 115, 183, 184, c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Con il 2° motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato il «mutamento della causa petendi, inconciliabile con l'originale ( recte, originario ) titolo monitorio, attuato dall'opposta nell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto, dal saldo di una specifica fattura al saldo attivo in esito ad una compensazione legale».

Lamenta essersi «erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. al credito di Robor, ritenendo che Piemme avesse contestato non la fornitura ma il credito», laddove «nel termine di cui alla prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c.

Piemme ha contestato sia la fornitura che il credito».

Si duole che il credito opposto in compensazione sia stato erroneamente ed illogicamente ritenuto «indeterminato».

Con il 30 motivo denunzia violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che «nessun riferimento viene fatto alle prove ritualmente richieste dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183 VI° c.p.c.».

Con il 4° motivo denunzia violazione dell'art. 1243 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Lamenta che pur avendo «con l'atto di appello evidenziato che le motivazioni poste dal Giudice di primo grado per disattendere l'eccezione di compensazione fossero prive di fondamento, in quanto scaturenti da una palese confusione nella posizione sostanziale delle parti in causa, e nello specifico negando al credito di parte opponente i connotati di certezza e di liquidità in quanto contestato», il giudice dell'appello «con una motivazione apparente ... giunge alle medesime conclusioni del tribunale».

Si duole non essersi dalla corte di merito fatto luogo alla compensazione giudiziale tra il credito di controparte e quello da essa vantato in via riconvenzionale, in quanto «il credito non liquido è stato ritenuto liquido e il credito liquido è stato ritenuto non liquido, con la conseguenza che la valutazione circa la non facile e pronta liquidità è stata effettuata con riferimento al credito che non la consentiva:», con «valutazione che deve ritenersi erronea sotto il profilo sia sostanziale che processuale, in quanto relativa ad un credito di Piemme, e quindi un debito di Robor, che non richiedeva alcuna liquidazione».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono inammissibili.

E' rimasto nel giudizio di merito accertato che la controricorrente ha effettuato in favore dell'odierna ricorrente la fornitura di «una linea di produzione di pannelli sandwich», al cui pagamento quest'ultima è stata condannata in accoglimento della domanda dalla fornitrice in origine monitoriamente azionata.

Con rigetto: a) della compensazione eccepita dall'odierna ricorrente ed originaria ingiunta-opponente, sul «presupposto che, essendo tale credito contestato dall'opposta, non poteva essere riconosciuto di facile e pronta soluzione»; b) della «domanda riconvenzionale» dalla medesima spiegata, essendo «rimasto del tutto indeterminato il titolo posto a suo fondamento»; c) della «doglianza riguardante il mutamento della causa petencli per effetto dell'eccepita compensazione», in quanto «il titolo giustificativo dell'ingiunzione di pagamento è costituito dal contratto, e non dalla transazione che non si è perfezionata e che avrebbe potuto avere rilievo quale modalità di estinzione del credito vantato dall'opposta», laddove «così non è perché, anche a voler ritenere applicabile la compensazione giudiziale tra i rispettivi debiti/crediti, comunque [OSCURATO:SOCIETA]. rimarrebbe creditrice dell'importo corrispondente a quello ingiunto».Orbene, a fronte dell'operato accertamento in fatto e delle conclusioni dal giudice dell'appello conseguentemente raggiunte nell'impugnata sentenza l'odierna ricorrente si limita invero a riproporre inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva, facendo in proposito richiamo ad atti ed emergenze del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto di citazione notificato in data 18.07.2011», alla «proposta di compensazione ( fax Robor 11/3/2011 -doc. 1 di parte opponente» ] in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamarli senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero laddove riprodotti senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso.

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

Quanto al 10 motivo va in particolare ulteriormente osservato: - con riferimento a quanto sostenuto sub A), che non risulta indicata la motivazione da cui asseritannente emerge la mancata considerazione del mutamento della causa petendi operato dalla resistente opposta rispetto a quella indicata nel ricorso monitorio, né precisati in modo chiaro i termini del preteso mutamento, le quattro righe della comparsa di costituzione dell'opposta in primo grado riprodotte a ag. 8 essendo invero del tutto inidonee ad evidenziare il dedotto mutamento, dall'odierno ricorrente altresì omettendosi di indicare in quali termini la relativa questione era stata prospettata al giudice d'appello, come pure il paradigma normativo asseritamente violato e, dunque, i termini dell'invocato vizio processuale; - con riferimento alla censura sub B), che la doglianza dall'odierno ricorrente mossa alle individuate quattro righe della pagina 6 dell'impugnata sentenza ( là dove il credito dell'opponente viene indicato come contestato ) si sostanzia nell'apodittica ( stante i generici riferimenti all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ) contrapposizione ( altresì prospettata -come detto- in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. ) della propria non accolta tesi difensiva; - quanto alla censura sub C), evocandosi la violazione dell'art. 115 c.p.c. nei suesposti termini nonché in violazione -come detto- del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., non risulta dall'odierno ricorrente precisato in quali termini il giudice del gravame sia stato investito della questione, al di là di una del tutto genericamente dedotta violazione del principio di non contestazione; - in ordine alla censura sub D), la mossa censura [ secondo cui «è del tutto evidente che l'inciso 22 della sentenza impugnata ( pag. 7 ) è del tutto illogico in quanto nessuno dei titoli creditori di Piemme è rimasto indeterminato, visto che il suo credito è pacifico», mentre «oggetto di contestazione sono alcuni dei titoli creditori di Robor, portati da fatture contestate, in relazione alle quali Piemme, oltre a sollevare tempestive allegazioni, ha anche offerto prove senza invertire l'onere probatorio di aver esattamente eseguito le prestazioni, che gravava su Robor»; e ci duole della carenza di «un'approfondita disamina logico-guridica di quanto dedotto ed allegato dalle parti in base al principio dispositivo» ] risulta invero formulata [ oltre che -come detto- in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. nonché ( v. infra ) della vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ] inammissibilmente in termini di apodittica e generica contrapposizione della propria non accolta tesi difensiva. telmwnA-D -"\A1-3 vvi5b 0 , /6- v &UU 3/if í„, 6( ,Ywyg/t, cX,v, kkgsvk XJ V1A4,a 0,104wi‘41 1\v1^.) ki•A \\~ tvz_ gnth- 1/1Ar,\) C5,/ Viti") G21n,_3(»k\'LL vvwf\ r\e, Deve ulteriormente sottolinearsihe l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetta ( anche ) vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la «contraddittorietà» e l'«illogicità» della motivazione ( v. in particolare pagg. 7, 12 e 13 del ricorso ) ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Né può sottacersi, da un canto, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi della liquidità o della facile liquidabilità, che rispettivamente condizionano la compensazione legale e quella giudiziale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione ( v. già Cass., 20/11/1970, n. 2446, e, conformemente, Cass., 17/5/1972, n. 1510; Cass., 8/10/1973, n. 2521; Cass., 27/4/1993, n. 4921 ).

Per altro verso, in quanto l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte, e non anche le prove assunte (v.

Cass., 1°/2/2019, n. 3126; Cass., 27/6/2018, n. 16908), la CTU ( v.

Cass., 21/12/2017, n. 30744 ) e i documenti dalla medesima prodotti ( v.

Cass., 8/2/2018, n. 3022; Cass., 6/4/2016, n. 6606 ), va sottolineato che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo nel vigore del novellato art. 115 c.p.c. ( a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi ) spetta invero al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte ( v.

Cass., 7/2/2019, n. 3680 ).

Del pari non può sottacersi che la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui «anche a voler ritenere applicabile la compensazione giudiziale trai rispettivi debiti/crediti, comunque [OSCURATO:SOCIETA]. rimarrebbe creditrice dell'importo corrispondente a quello ingiunto» è rimasta invero dall'odierna ricorrente non ( quantomeno idoneamente ) censurata.

Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come nnodif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21315/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R9914,siyi4tainte Zebio n. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],cM7Pgrp31-esentay.e difend(p3 -con troricorrente - avverso la sentenza n. 1825/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 6/5/2019; )- (t5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto dalla società Piennme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla pronunzia Trib. Treviso 11/5/2015, di accoglimento della domanda nei suoi confronti in origine monitoriamente azionata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di pagamento di somma a titolo di «saldo della fattura n. 214/2009, emessa quale corrispettivo per la fornitura di una linea per la produzione di pannelli sandwich». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Piemme di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 132, 163, 115, 183, 184, c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato il «mutamento della causa petendi, inconciliabile con l'originale ( recte, originario ) titolo monitorio, attuato dall'opposta nell'atto di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto, dal saldo di una specifica fattura al saldo attivo in esito ad una compensazione legale». Lamenta essersi «erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. al credito di Robor, ritenendo che Piemme avesse contestato non la fornitura ma il credito», laddove «nel termine di cui alla prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. Piemme ha contestato sia la fornitura che il credito». Si duole che il credito opposto in compensazione sia stato erroneamente ed illogicamente ritenuto «indeterminato». Con il 30 motivo denunzia violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che «nessun riferimento viene fatto alle prove ritualmente richieste dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183 VI° c.p.c.». Con il 4° motivo denunzia violazione dell'art. 1243 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Lamenta che pur avendo «con l'atto di appello evidenziato che le motivazioni poste dal Giudice di primo grado per disattendere l'eccezione di compensazione fossero prive di fondamento, in quanto scaturenti da una palese confusione nella posizione sostanziale delle parti in causa, e nello specifico negando al credito di parte opponente i connotati di certezza e di liquidità in quanto contestato», il giudice dell'appello «con una motivazione apparente ... giunge alle medesime conclusioni del tribunale». Si duole non essersi dalla corte di merito fatto luogo alla compensazione giudiziale tra il credito di controparte e quello da essa vantato in via riconvenzionale, in quanto «il credito non liquido è stato ritenuto liquido e il credito liquido è stato ritenuto non liquido, con la conseguenza che la valutazione circa la non facile e pronta liquidità è stata effettuata con riferimento al credito che non la consentiva:», con «valutazione che deve ritenersi erronea sotto il profilo sia sostanziale che processuale, in quanto relativa ad un credito di Piemme, e quindi un debito di Robor, che non richiedeva alcuna liquidazione». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono inammissibili. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che la controricorrente ha effettuato in favore dell'odierna ricorrente la fornitura di «una linea di produzione di pannelli sandwich», al cui pagamento quest'ultima è stata condannata in accoglimento della domanda dalla fornitrice in origine monitoriamente azionata. Con rigetto: a) della compensazione eccepita dall'odierna ricorrente ed originaria ingiunta-opponente, sul «presupposto che, essendo tale credito contestato dall'opposta, non poteva essere riconosciuto di facile e pronta soluzione»; b) della «domanda riconvenzionale» dalla medesima spiegata, essendo «rimasto del tutto indeterminato il titolo posto a suo fondamento»; c) della «doglianza riguardante il mutamento della causa petencli per effetto dell'eccepita compensazione», in quanto «il titolo giustificativo dell'ingiunzione di pagamento è costituito dal contratto, e non dalla transazione che non si è perfezionata e che avrebbe potuto avere rilievo quale modalità di estinzione del credito vantato dall'opposta», laddove «così non è perché, anche a voler ritenere applicabile la compensazione giudiziale tra i rispettivi debiti/crediti, comunque [OSCURATO:SOCIETA]. rimarrebbe creditrice dell'importo corrispondente a quello ingiunto».Orbene, a fronte dell'operato accertamento in fatto e delle conclusioni dal giudice dell'appello conseguentemente raggiunte nell'impugnata sentenza l'odierna ricorrente si limita invero a riproporre inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva, facendo in proposito richiamo ad atti ed emergenze del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto di citazione notificato in data 18.07.2011», alla «proposta di compensazione ( fax Robor 11/3/2011 -doc. 1 di parte opponente» ] in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamarli senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero laddove riprodotti senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Quanto al 10 motivo va in particolare ulteriormente osservato: - con riferimento a quanto sostenuto sub A), che non risulta indicata la motivazione da cui asseritannente emerge la mancata considerazione del mutamento della causa petendi operato dalla resistente opposta rispetto a quella indicata nel ricorso monitorio, né precisati in modo chiaro i termini del preteso mutamento, le quattro righe della comparsa di costituzione dell'opposta in primo grado riprodotte a ag. 8 essendo invero del tutto inidonee ad evidenziare il dedotto mutamento, dall'odierno ricorrente altresì omettendosi di indicare in quali termini la relativa questione era stata prospettata al giudice d'appello, come pure il paradigma normativo asseritamente violato e, dunque, i termini dell'invocato vizio processuale; - con riferimento alla censura sub B), che la doglianza dall'odierno ricorrente mossa alle individuate quattro righe della pagina 6 dell'impugnata sentenza ( là dove il credito dell'opponente viene indicato come contestato ) si sostanzia nell'apodittica ( stante i generici riferimenti all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ) contrapposizione ( altresì prospettata -come detto- in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. ) della propria non accolta tesi difensiva; - quanto alla censura sub C), evocandosi la violazione dell'art. 115 c.p.c. nei suesposti termini nonché in violazione -come detto- del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., non risulta dall'odierno ricorrente precisato in quali termini il giudice del gravame sia stato investito della questione, al di là di una del tutto genericamente dedotta violazione del principio di non contestazione; - in ordine alla censura sub D), la mossa censura [ secondo cui «è del tutto evidente che l'inciso 22 della sentenza impugnata ( pag. 7 ) è del tutto illogico in quanto nessuno dei titoli creditori di Piemme è rimasto indeterminato, visto che il suo credito è pacifico», mentre «oggetto di contestazione sono alcuni dei titoli creditori di Robor, portati da fatture contestate, in relazione alle quali Piemme, oltre a sollevare tempestive allegazioni, ha anche offerto prove senza invertire l'onere probatorio di aver esattamente eseguito le prestazioni, che gravava su Robor»; e ci duole della carenza di «un'approfondita disamina logico-guridica di quanto dedotto ed allegato dalle parti in base al principio dispositivo» ] risulta invero formulata [ oltre che -come detto- in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. nonché ( v. infra ) della vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ] inammissibilmente in termini di apodittica e generica contrapposizione della propria non accolta tesi difensiva. telmwnA-D -"\A1-3 vvi5b 0 , /6- v &UU 3/if í„, 6( ,Ywyg/t, cX,v, kkgsvk XJ V1A4,a 0,104wi‘41 1\v1^.) ki•A \\~ tvz_ gnth- 1/1Ar,\) C5,/ Viti") G21n,_3(»k\'LL vvwf\ r\e, Deve ulteriormente sottolinearsihe l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetta ( anche ) vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la «contraddittorietà» e l'«illogicità» della motivazione ( v. in particolare pagg. 7, 12 e 13 del ricorso ) ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Né può sottacersi, da un canto, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi della liquidità o della facile liquidabilità, che rispettivamente condizionano la compensazione legale e quella giudiziale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione ( v. già Cass., 20/11/1970, n. 2446, e, conformemente, Cass., 17/5/1972, n. 1510; Cass., 8/10/1973, n. 2521; Cass., 27/4/1993, n. 4921 ). Per altro verso, in quanto l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte, e non anche le prove assunte (v. Cass., 1°/2/2019, n. 3126; Cass., 27/6/2018, n. 16908), la CTU ( v. Cass., 21/12/2017, n. 30744 ) e i documenti dalla medesima prodotti ( v. Cass., 8/2/2018, n. 3022; Cass., 6/4/2016, n. 6606 ), va sottolineato che come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo nel vigore del novellato art. 115 c.p.c. ( a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi ) spetta invero al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte ( v. Cass., 7/2/2019, n. 3680 ). Del pari non può sottacersi che la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo cui «anche a voler ritenere applicabile la compensazione giudiziale trai rispettivi debiti/crediti, comunque [OSCURATO:SOCIETA]. rimarrebbe creditrice dell'importo corrispondente a quello ingiunto» è rimasta invero dall'odierna ricorrente non ( quantomeno idoneamente ) censurata. Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della ricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come nnodif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ri
Sentenza Cassazione n. 34295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris