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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20968/2023

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a seguente SENTENZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto P.G.

Ettore pedicini, che ha chiesto assullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla revoca della patente e disporsi la sosp [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annuliamento della sentenza del Tribunale di Trieste n. 163/2022, con la quale gli è stata applicata ex. artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di cinque mesi e dieci giorni d'arresto e 2.000 euro di ammenda. in ordine al reato di cui all'art. 186 bis co.1 e co. 3, in relazione all'art. 186 co. 2 ieU. c) D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria e.) conduceva la vettura VT'VGOLF tg. [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di bevande alcoliche (tasso aicole- mico: 1,67-1,70g/1).

Fatto aggravato perché commesso in orario notturno. [OSCURATO:PERSONA] (TS), loc.

Sistiana 111/7/2021 ore 3.30 circa.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale per aver il Tribunale erroneamente applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida sui presupposto errato che il LEGISA fosse recidivo nel triennio ex. art. 186 bis co. 5 cod. strada.

I! PG presso questa Corte ha reso !e conclusioni scritte riportate in epigrafe.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata hmt- tatamente al punto concernente l'irrogazione della sanzione amministrativa acces- soria con rinvio per giudizio al Tribunale di Trieste in diversa composizione..

Ed invero, il giudice dei patteggiamento ha ritenuto di dover irrooare la san- zione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida "a norma dell'art. 186-bis c.5 del D.lgs 30.4.1992, n. 285", senza specificare a quale c:rco- stanza di fatto ancori l'applicazione di tale norma.

La norma in questione prevede che: "5.

La patente di guida è sempre revo- cata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g//) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui a! medesimo comma.

E' fatta salva l'applica- zione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del cOrreri. ,-3 2 dell'articolo 186".

Non risultando dall'imputazione che l'imputato guidasse uno dei veicoli ndicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 186-bis, il giudice del patteggiamento deve avere ritenuto che l'imputato fosse recidivo nei triennio, ma si tratta di unri creo- stanza che non ha esplicitato.

3. Operato il controllo circa la sussistenza o meno delle condizioni ric.biamat dalla norma citata per la revoca della patente, in caso negativo il giudice dei nrivio dovrà disporre la sospensione della patente ex. art. 186 co. 2 lett. c) in luogo delia revoca, raddoppiandola nella durata se il eicolo appartiene a persona estranea ai reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la irroga- zione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio, al Tri - bunale di Trieste, in diversa composizione., Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA SUI ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto P.G. Ettore pedicini, che ha chiesto assullarsi senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla revoca della patente e disporsi la sosp [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annuliamento della sentenza del Tribunale di Trieste n. 163/2022, con la quale gli è stata applicata ex. artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di cinque mesi e dieci giorni d'arresto e 2.000 euro di ammenda. in ordine al reato di cui all'art. 186 bis co.1 e co. 3, in relazione all'art. 186 co. 2 ieU. c) D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria e.) conduceva la vettura VT'VGOLF tg. [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di bevande alcoliche (tasso aicole- mico: 1,67-1,70g/1). Fatto aggravato perché commesso in orario notturno. [OSCURATO:PERSONA] (TS), loc. Sistiana 111/7/2021 ore 3.30 circa. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale per aver il Tribunale erroneamente applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida sui presupposto errato che il LEGISA fosse recidivo nel triennio ex. art. 186 bis co. 5 cod. strada. I! PG presso questa Corte ha reso !e conclusioni scritte riportate in epigrafe. 2. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata hmt- tatamente al punto concernente l'irrogazione della sanzione amministrativa acces- soria con rinvio per giudizio al Tribunale di Trieste in diversa composizione.. Ed invero, il giudice dei patteggiamento ha ritenuto di dover irrooare la san- zione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida "a norma dell'art. 186-bis c.5 del D.lgs 30.4.1992, n. 285", senza specificare a quale c:rco- stanza di fatto ancori l'applicazione di tale norma. La norma in questione prevede che: "5. La patente di guida è sempre revo- cata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g//) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui a! medesimo comma. E' fatta salva l'applica- zione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del cOrreri. ,-3 2 dell'articolo 186". Non risultando dall'imputazione che l'imputato guidasse uno dei veicoli ndicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 186-bis, il giudice del patteggiamento deve avere ritenuto che l'imputato fosse recidivo nei triennio, ma si tratta di unri creo- stanza che non ha esplicitato. 3. Operato il controllo circa la sussistenza o meno delle condizioni ric.biamat dalla norma citata per la revoca della patente, in caso negativo il giudice dei nrivio dovrà disporre la sospensione della patente ex. art. 186 co. 2 lett. c) in luogo delia revoca, raddoppiandola nella durata se il eicolo appartiene a persona estranea ai reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la irroga- zione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio, al Tri - bunale di Trieste, in diversa composizione., Cos
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