CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27026/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione , con sede in Gricignano di Aversa (CE), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona de l liquidatore e legale rappresentante D ella G atta Raffaele , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente i n Corridonia , alla V ia V. da Montolmo n. 7 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE), al Viale J. F. Kennedyn. 100; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] accertamento maggiore Ires, Irap e Iva – Motivazione sentenza CTR Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1 142 / 20 20 emess a d a l la C TR Campan i a in data 05/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73 , con il quale l’Ufficio aveva recuperato le maggior i Ires, Iva e Irap per l’anno di imposta 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Casertarigettava il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sull’impugnazione proposta dalla contribuente, rigettava l’appello, rilevando che l’impresa dal 2007, con la sola eccezione dell’anno 2010, aveva sempre dichiarato perdite di esercizio che non giustificavano la prosecuzione ed il mantenimento della società, con conseguente venir meno dell’attendibilità di quanto annotato nelle scritture contabili. 3. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 39, comma 1, d.P.R.600/73, 6, comma 5, l. 212/2000, 21 septies l. 241/1990, 37 bis, comma 4, d.P.R. 600/ 73, 42 e 61 d.P.R. 600/1973, 9 e 39, comma 1, e 85 d.P.R. 917/86 e 41 bis d.P.R. 600/73, 14 e 54 d.P.R. 633/72.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la Nullità del procedimento-omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio -difetto di motivazione . 3. Con i due motivi, da trattarsi congiuntamente, data la loro stretta connessione, si sostiene che la CTR non abbia esaminato le puntuali doglianze dell’atto di appello, rendendo quindi una motivazione inesistente. Gli stessisi rivelano fondati per quanto di ragione. Va, preliminarmente, precisato, esaminando il contenuto della censura, al di là della sua caotica e non perfetta rubricazione, che la doglianza del contribuente si incentra essenzialmente sulla asserita inesistenza della motivazione dell’impugnata sentenza. Sul punto è ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". Nella fattispecie in esame la contribuente, come risulta dalla riproduzione nel corpo del ricorso dell’estratto dell’atto di appello in ossequio al principio di specificità, aveva denunciato l’omessa pronuncia su questioni, già oggetto dell’originario ricorso, che riguardavano non solo il merito della pretesa impositiva, ma anche profili formali di illegittimità dell’avviso di accertamento, quali la mancanza di motivazione dell’atto e l’omessa attivazione del contraddittorio. 3.1. L’impugnata sentenza reca la seguente motivazione l’accertamento operato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 39 dPR 600/73 scaturisce dal fatto che l’impresa dal 2007, con la sola eccezione dell’anno 2010, ha sempre dichiarato perdite di esercizio, tale circostanza fa venir meno la credibilità sostanziale di quanto annotato nelle scritture contabili. Perdite di lunga durata non giustificano la prosecuzione e il mantenimento in essere della Società accertata. Talché i contratti allegati al ricorso in prime cure, come sostenuto dall’Ufficio, assumono carattere formale e non sostanziale . Si tratta, all’evidenza, di una motivazione che, sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente, non dando conto, neanche in forma minimale, dei motivi di appello aventi ad oggetto l’omessa pronuncia del giudice di primo grado circa i profili di illegittimità dell’atto riferitialla motivazione e al contraddittorio. Ricorre, pertanto, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dà luogo a nullità della sentenza. 4. In accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, affinchési attenga ai principi di cui sopra, regolando altresì le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - V S