CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 07930/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, per quanto qui di interesse, la Corte di appello di Milano ha riformato - rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 56-614 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso del Celona è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, con il secondo motivo di ricorso, il Celona prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata); - che il primo motivo dei ricorsi del Rosolino e della Mirra (redatti con un unico atto) è inammissibile, in quanto avente a oggetto deduzioni prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 13 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che, inoltre, le deduzioni - sia quelle formulate con riferimento alla posizione della Mirra che quelle formulate con riferimento alla posizione del Rosolino - sono completamente versate in fatto, essendo dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che anche i restanti motivi dei ricorsi del Rosolino e della Mirra sono del tutto privi di specificità, atteso che hanno a oggetto deduzioni meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che con particolare riferimento al quarto motivo, va ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che , nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur9-3-.-000,00 in favore della Cassa delleammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore D