CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Livorno, con il provvedimento impugnato in questa sede, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per delitti di usura, ha disposto la restituzione di parte degli oggetti sottoposti a sequestro, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., con i decreti in data 30 dicembre 2021 e 24 gennaio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Livorno, oiQ mantenendo il sequestro disposto su due veicoli acquistati dal Bendinelfi nell'anno 2014 e su ingenti somme di denaro contante, rinvenute nella disponibilità dell'indagato. 2. Propone ricorso la difesa del condannato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, in relazione al profilo della ragionevolezza temporale del disposto sequestro rispetto all'epoca di commissione dei fatti di reato; il Tribunale del riesame non aveva individuato l'esatta delimitazione del tempus commissi delicti, così facendo mancare uno dei termini di valutazione imposti dal criterio della ragionevolezza temporale; pur volendo considerare la descrizione contenuta nelle imputazioni cautelari, che facevano riferimento a condotte risalenti alla seconda metà dell'anno 2017, il Tribunale non aveva fornito alcun apparato argomentativo idoneo a sostener che il lasso di tempo esistente tra quell'epoca, e quella di acquisto dei veicoli, potesse essere considerato come "ragionevole" nella prospettiva del collegamento tra l'operato acquisto e l'esistenza di condizioni di illecita accumulazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.240 bis cod. pen.; il Tribunale aveva ritenuto che il presupposto della ragionevolezza temporale tra epoca di acquisto del bene e data di commissione del fatto di reato, la cui dimostrazione grava sulla parte pubblica, non operasse con riguardo alle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'indagato, non potendosi escludere che le somme rinvenute fossero frutto di progressivi e risalenti accantonamenti, come per l'ipotesi di risparmi accumulati nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. E' fondato il primo motivo di ricorso. La motivazione del Tribunale del riesame, quanto all'accertamento del rispetto del perimetro temporale in cui devono ricadere gli incrementi patrimoniali suscettibili di apprensione attraverso il sequestro finalizzato alla "confisca allargata" ex art. 240 bis cod. pen., è carente o, al più, meramente apparente. Pur avendo illustrato la premessa in diritto, circa la necessità della verifica del criterio di ragionevolezza temporale per l'operatività della presunzione di illegittima acquisizione, che si traduce nel «dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988 - 0; Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420 - 0), il provvedimento impugnato, nell'applicare quel principio alla fattispecie in esame, non fornisce alcun dato valutativo, né alcuna considerazione di carattere logico, utili per affermare la ragionevolezza dell'ablazione (o per escludere la rilevanza del periodo di tempo intercorso tra gli acquisti, pacificamente avvenuti nell'anno 2014, e l'epoca di realizzazione delle condotte di usura). 1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha affermato in modo corretto (pag. 16) che, relativamente alla disponibilità di ricorse di denaro sproporzionate rispetto alla capacità patrimoniale dell'indagato, opera il principio per il quale l'accrescimento - che non sia puntualmente provato dalla parte, in termini di entratajaccurnuio in uno specifico momento cronologico - non imporle la verifica temporale dell'acquisita disponibilità. 2. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato limitatamente al giudizio espresso circa il sequestro preventivo del veicolo targato EB65806 e del veicolo targato [OSCURATO:TARGA], con rinvio al Tribunale di Livorno, sezione per il riesame delle misure cautelari, perché provveda a nuovo esame dell'istanza colmando la lacuna motivazionale indicata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo del veicolo targato EB65806 e del veicolo targato [OSCURATO:TARGA] con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Livorno sezione per le misure cautelari reali; dichiara i