CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 25681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35438-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - [OSCURATO:PERSONA] tempo determinato - Altro R.G.N. 35438/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avverso la sentenza n. 1231/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2019 R.G.N. 1367/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1231/2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] (assistente di volo, già dipendente di Alitalia LAI e poi di Alitalia CAI, dapprima in forza di contratti a termine e, infine, dal 2011, con contratto a tempo indeterminato) al riconoscimento di una anzianità di servizio alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA] spa a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente ai periodi effettivamente lavorati e, per l’effetto, ha condannato la suddetta società a corrispondere le differenze retributive maturate in conseguenza del riconoscimento di tale maggiore anzianità di servizio, oltre accessori, da liquidarsi in separato giudizio. 2. La Corte di merito, in sintesi, ha rilevato che: a) non era ipotizzabile una risoluzione per mutuo consenso, intervenuta nelle more tra le parti, sulla base del mero decorso del tempo ed anzi vi erano state contestazioni, sui termini oggetto di controversia, da parte della lavoratrice in data 28.10.2011 e 16.2.2012; b) non era ravvisabile una novazione del rapporto di lavoro a seguito della avvenuta assunzione della Coronese in Alitalia CAI; c) per i primi quattro contratti, nell’arco temporale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.12.2001, la clausola del termine ivi apposta era nulla; d) dall’esame del testo dell’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si desumeva che alla lavoratrice doveva essere riconosciuta tutta la anzianità di servizio, limitata ai periodi effettivamente lavorati, relativa ai pregressi contratti di lavoro a termine con Alitalia LAI.3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa, affidata a tre motivi, illustrati con memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] e Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] spa, in amministrazione straordinaria, non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2909, 2112 cc nonché degli accordi quadro stipulati il 14.9.2018 ed il 31.10.2008, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si sostiene che era chiaro, dai riferimenti testuali sia del contratto di assunzione a tempo indeterminato che dell’Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che la volontà delle parti contraenti fosse quella di riconoscere, quale condizione di miglior favore, ai dipendenti individuati per l’assunzione in applicazione dei criteri convenuti, la medesima anzianità di servizio riconosciuta da Alitalia LAI al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non anche quella astrattamente o potenzialmente riconoscibile, trattandosi non già di cessione di un precedente rapporto di lavoro, bensì di instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro del tutto indipendente da quello pregresso. 3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame di atti decisivi per il giudizio in ordine alla sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per essere stati palesemente violati gli artt. 115 e 116 cpc, in tema di “libero e prudente apprezzamento” delle prove, non avendo la Corte distrettuale compiuto una doverosa ed approfondita istruttoria su circostanze dirimenti e tempestivamente allegate dalla Società sin dal primo grado di giudizio, relative alla circostanza che, nel caso in esame, non poteva essere ravvisato un fenomeno successorio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2112 cc, attesa la pacifica inapplicabilità della disciplina ivi prevista. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369, 1418 e degli accordi quadro stipulati il 14.9.2018 e il 31.10.2018, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale rilevato, attraverso una erronea interpretazione degli accordi sopra richiamati, che in nessun punto dell’Accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti sociali avevano mai convenutodi mantenere in capo agli ex dipendenti dell’Alitalia LAI la medesima anzianità precedentemente posseduta; inoltre si sostiene che, relativamente al diritto agli scatti di anzianità, essi dovevano ritenersi compresi nella nuova indennità “onnicomprensiva”di cui all’art. 32 legge n. 183/2010 e che la Coronese, a far data dal 31.12.2014, non era più dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili. 6. Deve precisarsi che, secon do la consolidata giurisprudenza di questa Corte affermata anche in controversie sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio (Cass. n. 28210/2022; Cass. n. 21449/2022, Cass. n. 21447/2022), l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; è stato pure puntualizzato che, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass.n. 23635/2010). 7. Le censure in concreto articolate con i motivi in esame non sono coerenti con le richiamate indicazioni del giudice di legittimità in quanto prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione degli accordi in oggetto, senza veicolarla attraverso la individuazione delle modalità con le quali la Corte di merito si è discostata dalle richiamate regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico: approdo, del resto, conforme all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 28314/2018; Cass. n. 28318/2018). 8. Non pertinente, appare, poi, il richiamo alla violazione di cui all’art.2909 cod. civ. così come non appaiono attinenti alla decisione della Corte territoriale le sollevate problematiche circa l’applicabilità dell’art. 32 legge n. 183/2010 ovvero sulla intervenuta cessazione del rapporto lavorativo, perché la Corte distrettuale, oltre a non avere disposto alcuna conversione del rapporto né essersi pronunciata sul quantum debeatur, la cui liquidazione è stata rinviata in separata sede, si è limitata unicamente a statuire sul diritto alla anzianità di servizio, disponendo che lastessa avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento alla prima assunzione a termine con Alitalia LAI e non dalla data indicata nella lettera di assunzione con la nuova società. 9. Il secondo motivo è, infine, anche esso inammissibile. 10. Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente congrua, è giunta alla conclusione che, dagli atti esaminati (contratto di assunzione e Accordo sindacale) non potevano trarsi elementi idonei ad individuare una comune intenzione delle parti di rendere improduttivo di effetti tutto il periodo temporale (coperto dai contratti a termine) antecedente all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1.7.2011. 11. Tale accertamento è s tato effettuato attraverso un esame di tutte le risultanze processuali e di elementi logici; né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa interpretazione dell’Accordo sindacale in esame, sia analoga a quella prevista dall’art. 2112 cc, mirando quest’ultima a garantire ai dipendenti la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente, mentre le disposizioni dell’Accordo in questione riguardano, in particolare, il mantenimento dei livelli occupazionali ed il riconoscimento della anzianità di servizio precedentemente maturata presso Alitalia SAI in virtù degli stipulati contratti a termine. 12. Al riguardo va rilevato che, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass.n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 13. Inoltre, l ’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018), avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ha ritenuto che dovesse essere riconosciuta anche la anzianità pregressa. 14. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 15. Quanto, infine, alle dedotte violazioni ex art. 360 n.5 cpc, deve in ogni caso precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (per tutte Cass. n. 8053/2014). 16. Nel caso in esame, invece, i fatti asseritamen te omessi sono stati valutati dalla Corte di appello che, però, è giunta a conclusioni diverse da quelle propugnate dalla ricorrente. 17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 18. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p