CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitaleex lege-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 42/2023depositata il 31/1/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Con sentenza n. 342/2004 il Tribunale di Potenza, accogliendo domandadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], condannava il Comune di Calvello e RoccoD’Amato in solido, al pagamento delle sue competenze professionali perNumero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026l’attività difensiva svolta per il D’Amato, componente di una commissionecomunale esterna, in un procedimento penale nel quale era stato assoltocon formula piena.Il Comune di Calvello conferiva allora mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] perproporre appello avverso detta sentenza; l’atto di citazione in appelloveniva notificato il 21 giugno 2004, ma l’iscrizione a ruolo venivaeffettuata oltre il termine previsto dalla legge. Con sentenza n. 278/2010la Corte d’appello di Potenza dichiarava quindi improcedibile il gravameper tardiva costituzione dell’appellante e condannava il Comune arifondere le spese del grado all’appellato.Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2011 il Comune di Calvelloconveniva dinanzi al Tribunale di Potenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA],adducendone la responsabilità professionale per la tardiva iscrizione aruolo del suddetto appello e chiedendone la condanna al risarcimento deidanni, quantificati in euro 19.015,06, oltre alla restituzione del compensocorrisposto per l’incarico professionale, nonché, in via subordinata, alrisarcimento del danno da perdita di chance.Con sentenza n. 163/2017 il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda,ritenendo che, in assenza dell’omissione attribuita al difensore, l’appelloavrebbe plausibilmente trovato accoglimento, e condannava il Vita allarestituzione del compenso percepito nonché al risarcimento dei danni,liquidati in euro 25.411,50, oltre a interessi, disponendo l’integralecompensazione delle spese di lite tra le parti.Proponeva appello il soccombente; con sentenza n. 42/2022 la Corted’appello di Potenza disattendeva i primi due motivi di appello, con i qualil’appellante aveva censurato l’affermazione di responsabilità professionalefondata sulla ritenuta probabilità di accoglimento dell’appello dichiaratoimprocedibile per tardiva costituzione: in particolare, per il primo motivo,osservando che nel fascicolo del giudizio non risultavano prodotte ledichiarazioni del Comune di Calvello del 16 marzo e del 3 aprile 2001,Numero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026invocate dall’appellante quali atti di ricognizione di debito e diacquiescenza alla sentenza del Tribunale di Potenza n. 342/2004, eaggiungendo che tali dichiarazioni, anche se esistenti, non sarebbero stateidonee a vincolare l’ente in mancanza di un atto deliberativo dell’organocompetente, potendo al più rappresentare fonti di obbligazione personaleper il soggetto che le aveva emesse; e per il secondo motivo confermavala valutazione prognostica compiuta dal primo giudice sulla probabilità diaccoglimento dell’appello ove tempestivamente coltivato, ritenendo nonapplicabile ai componenti laici di commissioni comunali la disciplina sulrimborso delle spese legali prevista per i dipendenti dell’ente e giudicando,pertanto, corretta l’affermazione della responsabilità professionaledell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte accoglieva, invece, il terzo motivo, ritenendoche la somma corrisposta dal Comune di Calvello a titolo di spese dellaprocedura esecutiva presso terzi non fosse causalmente riconducibile allacondotta del difensore, ma dovesse essere ascritta all’inerzia dell’ente aseguito della notifica della sentenza di primo grado e dell’atto di precetto;pertanto riduceva il risarcimento del danno, confermando altresì lacondanna alla restituzione del compenso percepito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Provvedeva infine il giudice d’appello a una nuova liquidazione delle spesedei due gradi di giudizio, compensandole per un terzo e ponendo i restantidue terzi a carico dell’appellante.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, mentre l’intimatoComune di Calvello non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., in relazione all’art. 347 c.p.c. e all’art. 132-bis disp. att. c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione,assumendo che nel giudizio di appello non sarebbe stato acquisito ilfascicolo di primo grado, contenente i verbali di causa e ladocumentazione prodotta dall’allora convenuto, ed in particolare le noteNumero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026del Comune di Calvello del 16 marzo e del 3 aprile 2001, nonché lecomunicazioni di accettazione della proposta transattiva da partedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo e 5 maggio 2001. Tali documentisarebbero stati decisivi per sostenere la tesi del riconoscimento di debito edell’acquiescenza alla sentenza n. 342/2004 del Tribunale di Potenza, aisensi degli artt. 1988 c.c. e 329 c.p.c., per cui l’omesso adempimentod’ufficio sarebbe dirimente, poiché la decisione impugnata si fonda anchesulla ritenuta mancata produzione di tali dichiarazioni, che la Corte non hapotuto esaminare proprio per l’assenza del fascicolo di primo grado.2. Il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivodiscusso tra le parti, attingendo l’affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata per cui nel giudizio di appello non sarebbero state prodotte ledue dichiarazioni del Comune di Calvello del 16 marzo e del 3 aprile 2001,che costituirebbero la ricognizione di debito e attesterebberol’acquiescenza dell’ente alla sentenza del Tribunale di Potenza n.342/2004.Il ricorrente assume che tali documenti sarebbero stati ritualmenteprodotti nel giudizio di primo grado e richiamati negli atti difensivi, per cuila Corte territoriale, nel reputarli mancanti agli atti e nel fondare su talepresupposto il rigetto del motivo di appello, avrebbe omesso di esaminareun fatto storico decisivo, costituito dalla loro effettiva presenza nelfascicolo di causa.Sempre con detto motivo si deduce anche la violazione dell’art. 115 c.p.c.per l’omessa valutazione di prove documentali ritualmente prodotte, «chenon può ritenersi assorbita dal subordinato ed immotivato giudizio di“infondatezza” del gravame espresso, in considerazione della “eventuale”difformità di affermazioni fra il contenuto e le conclusioni dell’atto digravame e la comparsa conclusionale (attesa la funzione d quest’ultimoNumero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026In aggiunta il ricorrente sostiene che l’unico responsabile dei dannilamentati sarebbe il Comune di Calvello, rimasto colpevolmentecontumace nel giudizio promosso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], pur potendo eccepire la propria carenza di legittimazionepassiva, visto il carattere privatistico del rapporto tra avvocato e cliente ela distinta natura pubblicistica del rapporto tra dipendente eamministrazione. In subordine, prospetta quantomeno un concorso dicolpa del Comune nella gestione della controversia, evidenziando chel’ente, dopo la contumacia, avrebbe riconosciuto il debito e accettato unatransazione, prestando acquiescenza alla sentenza esecutiva, e agendo poiin rivalsa nei confronti del D’Amato, per cui il danno ora imputatoglideriverebbe da scelte e omissioni ascrivibili, in tutto o in parte, allo stessoComune.3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.La Corte d’appello ha ritenuto non prodotti nel giudizio di gravame idocumenti costituiti dalle dichiarazioni del Comune di Calvello del 16marzo e del 3 aprile 2001, reputando la censura che aveva in esame privadel necessario supporto documentale e fondando su tale presupposto ilrigetto di questa, attinente sia alla sussistenza di una ricognizione didebito, sia all’asserita acquiescenza alla sentenza del Tribunale.3.1 Tale statuizione si pone in contrasto con i principi che regolanol’efficacia della prova documentale nel processo civile.Alla luce del principio di “non dispersione” o di “acquisizione” della prova,il documento ritualmente prodotto costituisce fonte di conoscenza per ilgiudice e conserva la propria efficacia nei successivi gradi di giudizio, nonesaurendosi nel singolo grado né potendo dipendere dalle vicende delfascicolo o dalle successive scelte difensive delle parti (Cass., Sez. Un., 16febbraio 2023 n. 4835).Correlativamente, ove la parte abbia specificamente richiamato ildocumento nei motivi di impugnazione e ne abbia illustrato la rilevanza, ilNumero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminarlo anche qualora non siamaterialmente rinvenibile nel fascicolo di parte, potendo fondare ladecisione sul suo contenuto come emergente dagli atti del processo odalle allegazioni delle parti oppure ordinandone la produzione o laricostruzione.È stato in effetti chiarito che la mancata disponibilità materiale deldocumento non consente al giudice di escluderne l’esistenza, dovendo egliverificarne la presenza o attivarsi per la sua ricerca o ricostruzione; neconsegue che la decisione che si fondi sulla mancata considerazione didocumenti ritualmente prodotti, senza tale verifica, risulta viziata laddovequesti siano stati specificamente indicati dalla parte e risultino decisivi aifini della soluzione della controversia (Cass. 23 marzo 2024 n. 7923).Né rileva, in senso contrario, l’eventuale mancata riproduzione deldocumento nel giudizio di appello, dato che, quando esso risulti prodottoin primo grado e sia specificamente richiamato nell’atto di impugnazione,il giudice può utilizzarlo ai fini della decisione o comunque ritenere provatoil fatto storico in esso rappresentato nei termini allegati dalla parteinteressata (Cass. 25 giugno 2025 n. 17128).3.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la decisione sullamancata produzione dei documenti senza procedere ad alcuna verificasulla loro effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, come dedottodall’appellante, assumendo così un presupposto fattuale non accertato edisattendendo il contenuto del materiale processuale ritualmenteacquisito.In tal modo, la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con l’art.115 c.p.c., poiché il giudice ha posto a base della decisione un quadroprobatorio non corrispondente a quello risultante dagli atti. Per consolidatoorientamento di questa Suprema Corte, infatti, la violazione dell’art. 115c.p.c. ricorre quando il giudice fondi la decisione su prove non addottedalle parti ovvero ometta di considerare prove ritualmente introdotte nelNumero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026processo, e non quando si limiti a valutarle secondo il proprio prudenteapprezzamento (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020 n. 20867).La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado si riflette, inoltre,sull’accertamento della probabilità di accoglimento del gravame, giacché idocumenti in questione erano stati addotti come idonei a dimostrarel’esistenza di una ricognizione di debito e di una condotta incompatibilecon la volontà di impugnare, con incidenza diretta sulla valutazioneprognostica del risultato utile dell’appello.3.3 Inoltre, non vale a escludere la rilevanza del vizio il rilievo della Corteterritoriale nel senso che le dichiarazioni in esame, anche se esistenti, nonsarebbero state comunque idonee ai fini della decisione. Infatti, tale suaaffermazione si fonda pur sempre su un accertamento compiuto inassenza dell’esame diretto della documentazione ritualmente prodotta,risolvendosi così in una valutazione ipotetica e non verificata.Ne consegue che la mancata considerazione dei documenti dedotti dallaparte ha inciso sul concreto esercizio del diritto di difesa del ricorrente,impedendo una piena e corretta valutazione del materiale probatorio edeterminando una decisione fondata su un quadro istruttorio incompleto,in violazione del principio del contraddittorio e delle regole che presidianola formazione della prova nel processo civile.4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1988 e2967 c.c., nonché dell’art. 329 c.p.c., oltre al difetto di motivazione e allaviolazione delle regole in tema di prova, riproponendo tesi già introdottenei motivi precedenti e aggiungendo che la decisione della Corteterritoriale, laddove ha confermato l’affermazione di responsabilitàprofessionale, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso causaletra la tardiva costituzione nel giudizio di appello e il danno lamentato dalComune, assumendo in via prognostica che il gravame, setempestivamente proposto, avrebbe avuto apprezzabili probabilità diNumero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026accoglimento. Sostiene, per contro, che la Corte territoriale non avrebbeadeguatamente considerato la rilevanza delle dichiarazioni provenienti dalComune di Calvello, qualificabili come ricognizione di debito e comecondotta incompatibile con la volontà di impugnare.5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando chela Corte d’appello, pur in assenza di impugnazione incidentale sul punto daparte del Comune di Calvello, avrebbe riformato la sentenza di primogrado quanto alle spese di lite, procedendo a una rideterminazionecomplessiva delle spese dei due gradi di giudizio, così integrandoreformatio in peius, in violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, avendo inciso su un capo della decisione senzaspecifica censura da parte dell’appellato.5. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzoe del quarto.6. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che - oltrea provvedere sulle spese - dovrà procedere a nuovo esame dellacontroversia, attenendosi al seguente principio di diritto: «In materia diprova documentale nel processo civile, il giudice di appello non puòfondare la decisione sulla mancata produzione di documenti che la partealleghi essere stati ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado senzaverificarne l’effettiva presenza nel fascicolo processuale ovvero attivarsiper la loro acquisizione o ricostruzione; la decisione assunta in difetto ditale verifica si pone in contrasto con il principio di non dispersione dellaprova e con l’art. 115 c.p.c., in quanto resa in violazione della regolasecondo cui il giudizio deve essere deciso iuxta alligata et probata,assumendosi l’inesistenza del documento senza previa verifica della suaeffettiva acquisizione al processo». P.Q.MNumero registro generale 15795/2023Numero sezionale 1669/2026Numero di raccolta generale 14551/2026Data pubblicazione 16/05/2026Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazionee rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Potenza.Così deciso il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi