CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Torino rigettava il reclamo avverso l'ordinanza in materia di liberazione anticipata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla pena di anni tre mesi nove e giorni venti di reclusione come residuo sulla maggiore pena di sei anni di reclusione. Sew.atarrente si trattava del periodo dal 30/6/1998 al 22/1/1999 e dal 7/3/2000 al al 24/8/i7,i-t i oltre che dal 9/9/2002 al 7/11/2002 (per anni due mesi due giorni dicec.i cc iinlm L'istant,: ,londannato per delitti (416-bis cod. peri. ) successivamente commessi, con conseguente dimostrazione del fallimento dell'opera di rieducazione. Ragione che aveva determinato il rigetto. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla i ;tenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario • -ThiCSW. itie era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso rnotnm -i '..-,ntraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto delle finalità riedia eila misura richiesta e della particolare condizione del detenuto, essendosi esami nata ia aia condanna inflitta, senza tenere presente la partecipazione all'opera di ried'iu-lzioft 3. rici ;2 :iiammissihIe, essendo fondalo su motivi manifestamente infondati e risultando intiiiisecamente generico e non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che itra l'altro, il rimedio è assimilato ad un mezzo di impugnazione si deducono in questa sede aspetti di intrinseca genericità, senza sviluppare arg, scandite da critica necessaria, per sorreggere un motivo di impugnazinne Il ricor. - e, dichiarato inar-imissi'Dile, con la conseguente condanna del ricorrente al p.--J;nni, nlle spese procescuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di nna so nt- -na alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara nararH sibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali o a v('-,:an' -ient-o della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così dec:sc 78 1.3„12021.. Il Cons91Hr-, 'o "nsorc Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]