CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 25.2.2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Siena in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 565, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen commesso in Chiusi il 28 gennaio 2015, ha riconosciuto le circostanze attenunati generiche, in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, e ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione e euro 92,00 di multa. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, comunque manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da un precedente specifico risalente ad un anno prima e che, pertanto, l'ultimo episodio era indice di accresciuta responsabilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]- AllL re estensore [OSCURATO:PERSONA]