CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 1992
Cassazione n. 38030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/11/1992 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2020, la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bologna il 5 luglio 2012 riconoscendo all'appellante l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e confermando nel resto. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. ed è stata confermata la condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione determinata applicando le attenuanti generiche (già concesse dal primo giudice) e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. con criterio di equivalenza rispetto alla aggravante. È stata pure confermata l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 15 maggio 2011 sulla strada statale Porrettana in località Marzabotto. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, la Fiat 600 condotta da [OSCURATO:PERSONA], al termine di una ampia curva volgente a destra, superò la linea continua di mezzeria e, per questo, entrò in collisione con la Volvo S60 condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Nell'urto perse la vita [OSCURATO:PERSONA] che viaggiava sulla Fiat 600 quale passeggero. 3. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza articolandolo in due motivi con i quali lamenta, sotto diversi profili, la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Col primo motivo il ricorrente sostiene la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la rilevanza causale (o almeno concausale) della condotta di guida di Taborelli. Osserva che, come accertato nel giudizio di merito, la Volvo condotta da Taborelli procedeva a velocità superiore rispetto a quella consentita per la sua direzione di marcia (50 km/h). Sottolinea che il perito d'ufficio ha ipotizzato una velocità di 59 km/h e la Corte territoriale ha irragionevolmente considerato modesto un tale superamento. Lamenta che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui sostiene che l'urto tra i veicoli non avrebbe potuto essere evitato né avrebbe avuto conseguenze diverse e meno gravi se la Volvo avesse viaggiato alla velocità di 50 km/h. Col secondo motivo il ricorrente si duole che, pur avendo riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte di appello non abbia modificato il giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice. Rileva che le attenuanti generiche già concesse erano state ritenute equivalenti all'aggravante. Sostiene che il riconoscimento di una ulteriore attenuante avrebbe dovuto incidere sul giudizio di bilanciamento determinando la prevalenza delle attenuanti e, pertanto, la pena avrebbe dovuto essere ridotta. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Preliminarmente è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Da ciò consegue che è preclusa alla Corte di cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Muovendo da queste premesse, si deve osservare che i giudici di merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro alla luce dei rilievi eseguiti dagli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti sul posto, delle consulenze tecniche di parte e di una perizia. Sulla base di questi elementi, le sentenze di primo e secondo grado hanno concluso: - che l'urto si verificò, subito dopo che Barile aveva percorso una ampia curva volgente a destra, nella corsia di marcia percorsa dalla Volvo;- che si trattò di un urto frontale obliquo — concretizzatosi inizialmente tra la parte anteriore destra della Fiat e la parte anteriore centrale della Volvo — per effetto del quale la Fiat 600 ruotò in senso antiorario, ciò che determinò un nuovo urto tra la fiancata destra di questa macchina e lo spigolo anteriore sinistro della Volvo; - che la fiancata della Volvo aveva in precedenza urtato contro il guardrail posto alla sua destra, vi era stato quindi da parte di Tamborini un tentativo di evitare l'impatto e ciò smentisce la tesi difensiva secondo la quale era stata la Volvo a invadere la semicarreggiata percorsa dalla Fiat; - che, nella direzione di marcia tenuta da Barile, il limite di velocità era di 90 km/h e, nella direzione di marcia tenuta da Tamborini, il limite di velocità era di 50 km/h; - che, secondo il perito d'ufficio, gli elementi disponibili per stimare la velocità dei due veicoli sono troppo pochi per consentire di giungere a conclusioni certe e tuttavia si può ritenere che la velocità tenuta dalla Fiat fosse di circa 50 km/h, e la velocità della VolVo si aggirasse intorno ai 59 km/h; - che Barile affrontò male la curva, superò la linea continua di mezzeria e giunse all'impatto in «condizioni di instabilità»; - che, se Tamborini avesse mantenuto una velocità di 50 km/h, non superiore a quella consentita, l'urto si sarebbe ugualmente verificato perché Tamborini non sarebbe comunque riuscito •a fermarsi in tempo per impedirlo e le conseguenze non sarebbero state diverse perché l'urto coinvolse soprattutto la fiancata destra della Fiat 600 e perché la carrozzeria di una Fiat 600 è assai più fragile e meno resistente di quella di una Volvo. Si tratta di argomentazioni complete, scevre da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità e conformi ai principi di diritto che regolano la materia. Come noto, in tema di delitti colposi «per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia della dipendenza dell'evento dalla condotta in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa (intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio)» (così, testualmente, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645, pag. 5 della motivazione). Di questi principi i giudici di merito appaiono consapevoli. La sentenza impugnata, infatti, non si è limitata a sottolineare che il superamento del limite di velocità da parte del conducente della Volvo non poteva dirsi provato con certezza (essendo 3-) stato ipotizzato dal perito in termini dubitativi), ma ha aggiunto che, sulla base delle emergenze istruttorie, il comportamento alternativo lecito consistito nel contenere la velocità entro il limite dei 50 km/h, non sarebbe stato idoneo a scongiurare l'evento perché non avrebbe consentito l'arresto immediato della Volvo. Ha concluso, quindi, che la regola cautelare della quale si ipotizza la violazione non era destinata a governare il fattore di rischio costituito dall'imprevedibile occupazione della corsia di marcia da parte della Fiat 600, che proveniva dalla direzione opposta e sorpassò la linea continua di mezzeria all'uscita da una curva perché Barile non riuscì a mantenere una traiettoria corretta (aveva piovuto e il manto stradale era bagnato). Secondo la sentenza impugnata, tali considerazioni escludono non soltanto la rilevanza causale, ma anche la rilevanza concausale della ipotizzata violazione cautelare. In altri termini, i giudici di merito sostengono che, quand'anche provata, la violazione dei limiti di velocità realizzata da Tamborini non avrebbe avuto rilievo sul piano della causalità della colpa perché la situazione di rischio concretamente verificatasi (invasione della carreggiata da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta) non è tra quelle che il rispetto della regola ipoteticamente violata mira a prevenire. Principi analoghi sono stati affermati da questa Corte di legittimità in casi simili a quello in esame in cui la morte del conducente di uno dei veicoli era stata determinata dallo sbandamento della vettura, dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto. In questi casi, un modesto superamento del limite di velocità da parte del conducente dell'auto che viaggiava regolarmente sulla propria corsia è stato ritenuto irrilevante perché, «pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato». Si è sottolineato, in particolare, che «in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.» (Sez. 4, n. 45589 del 10/11/2021, Laganà c/ Poggi, Rv. 282596; Sez. 4, n. 24898 del 24/05/2007, Venticinque ed altri, Rv. 236854). Non rileva in contrario la considerazione che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, fa sì che il conducente debba «essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché esse siano ragionevolmente prevedibili» (cfr. sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176). Nel caso di specie, infatti, come risulta dalle sentenze di merito, il conducente della Volvo si spostò sulla destra fino a strisciare la fiancata dell'auto contro il guardrail e il compimento di tale manovra dimostra che era attento nella guida. 4. Col secondo motivo di ricorso il difensore dell'imputato lamenta che, non ostante abbia ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (negata dal primo giudice), la Corte di appello non ha mutato il giudizio di bilanciamento tra circostanze e non ha ridotto la pena. A questo proposito si deve preliminarmente ricordare che, quando, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur riconoscendo un'altra attenuante, il giudice di appello lascia inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, non è violato il divieto di "reformatio in pejus". Il riconoscimento di una attenuante non applicata in precedenza, infatti, comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti, ma, nel formulare tale giudizio «il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata» (Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Ducoli, Rv. 246529; Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917). La sentenza impugnata ha sostenuto che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (esclusa dal giudice di primo grado sull'erroneo assunto che il risarcimento fosse stato soltanto parziale), non potesse comportare una modifica del giudizio di equivalenza né una riduzione della pena perché il grado della colpa è elevato e la regola cautelare violata dall'imputato (consistente nel tenere la destra e non superare la linea continua di mezzeria) ha particolare rilievo nel mantenere la sicurezza della circolazione. La Corte territoriale sottolinea che le condizioni del fondo stradale (reso viscido dalla pioggia), la giovane età dell'imputato, la sua incensuratezza e l'intervenuto risarcimento del danno, integrano le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., ma, per l'importanza delle regole cautelari violate, queste attenuanti non possono prevalere sull'aggravante della violazione delle norme in materia di circolazione stradale e sono al più idonee a eliderne la rilevanza: una valutazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non può dunque essere censurata in questa sede. Con riferimento all'entità della pena inflitta (censurata anch'essa dal ricorrente) si deve osservare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso in esame, la pena base è stata determinata nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, inferiore alla pena media edittale, e la scelta di non modificarla è stata motivata congruamente, ancorché sinteticamente, facendo riferimento al grado elevato della colpa. 5. Poiché tutti i motivi sono manifestamente infondati il ricorso è inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna