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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04272/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2017 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 7643 del 2015 - della sentenza del 10 febbraio 2014 della Corte di appello di Salerno, ha parzialmente riformato la sentenza del 26 novembre 2012 del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di concorso in tentato omicidio aggravato ai sensi degli artt. 577, nn. 3 e 4, cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 (capo A) e di ricettazione, detenzione e porto abusivi di arma da sparo (capo B) e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui al citato art. 7 e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, con esclusione della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale.

2. Secondo l'accertamento operato dal Tribunale, il 5 febbraio 2001, intorno alle ore 13, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava all'interno del suo negozio ortofrutticolo, nel centro storico di Salerno, era stato avvicinato da un giovane, armato di pistola, che aveva tentato di sparargli.

Nel corso delle indagini la vittima aveva riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA] il giovane che, nei giorni antecedenti all'agguato, si era recato presso il suo esercizio commerciale.

Il giorno dopo era stata eseguita una perquisizione presso l'abitazione del Salvini, dove questi viveva insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'esito della quale erano state sequestrate due armi giocattolo, una di colore nero e una cromata, sprovviste di tappo rosso.

Dopo il sequestro, il Cimmino aveva individuato nella pistola giocattolo cromata quella con cui l'attentatore si era presentato presso il suo esercizio commerciale.

Venivano acquisite le dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collocavano l'episodio delittuoso nell'ambiente camorristico collegato alla consorteria criminale nella quale operavano il Cammarota e il Villacaro.

Si rilevava, in particolare, che le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] costituivano una chiamata in correità pienamente attendibile ed estrinsecamente riscontrata, mentre le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti costituivano chiamate in reità, anch'esse attendibili e riscontrate.

Queste convergenti dichiarazioni, secondo il giudice di primo grado, consentivano di ricostruire la dinamica dell'agguato, individuando in [OSCURATO:PERSONA] il mandante ed in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli esecutori, che si erano recati presso l'esercizio commerciale del Cimmino a bordo di un motociclo condotto dal Villacaro, che fungeva anche da palo, dal quale il Salvini era sceso esplodendo all'indirizzo della vittima alcuni colpi di pistola, che non erano andati a segno perché l'arma utilizzata dal Salvini si era inceppata.

Tali propalazioni, inoltre, avevano permesso di accertare che la pistola utilizzata dal Salvini per eseguire l'agguato non era una pistola giocattolo modificata - al contrario di quanto dichiarato dalla vittima nell'immediatezza dei fatti - ma un'altra arma, come riferito dallo stesso Salvini, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia.Era stato possibile individuare la causale del tentato omicidio. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la vittima fosse un confidente di polizia e avesse segnalato al personale della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno i suoi interessi nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, aveva organizzato una spedizione punitiva nei suoi confronti.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Salerno i due imputati avevano proposto impugnazione e la Corte di appello di Salerno, con la sentenza del 10 febbraio 2014, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e aveva ridotto la pena ad anni sette e mesi due di reclusione.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso i due imputati e la Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto ai delitti di cui al capo B), perché estinti per prescrizione, e ha annullato la stessa sentenza anche in relazione al delitto di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

La Corte di cassazione ha rilevato che solo le dichiarazioni del Salvini integravano una chiamata in correità diretta, mentre la chiamata del Ferrara costituiva una chiamata in reità de relato priva di autonomia, in quanto egli aveva riferito di aver appreso dal Salvini quanto da lui dichiarato; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano divergenti perché egli, contrariamente a quanto sostenuto dal Salvini, aveva asserito che la finalità dell'agguato era solo quella di ferire il Cimmino alle gambe; infine, le dichiarazioni del Castagna erano troppo generiche; non poteva, quindi, pervenirsi all'affermazione della penale responsabilità degli imputati sulla base del riscontro incrociato delle dichiarazioni dei vari collaboranti.

Ha, pertanto, annullato la sentenza di secondo grado in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di tentato omicidio ritenendo la motivazione carente e contraddittoria.

5. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 novembre 2017, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo A) e, esclusa l'aggravante di cui al citato art. 7, ha determinato la pena principale in anni sette di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

6. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi dei quali i primi tre, precisa il ricorrente, devono intendersi come parti di un unico motivo.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la omissione o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Sebbene la sentenza qui impugnata abbia riconosciuto che la Corte di cassazione aveva ritenuto opportuna una nuova valutazione del materiale dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia, la Corte territoriale ha del tutto omesso di rivalutare le dichiarazioni dei collaboratori diversi dal Salvini e si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultimo, omettendo di prendere in considerazione le altre.

Peraltro, le dichiarazioni del Salvini sono state utilizzate per la decisione senza alcuna previa valutazione circa la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Tale valutazione doveva, invece, precedere la disamina dei riscontri (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) e nel caso di specie era imprescindibile, anche perché sollecitata negli atti di appello — i cui motivi sono sintetizzati nel ricorso per cassazione — e anche dalla Corte di cassazione a pagina 9 della sentenza di annullamento, che aveva richiamato il precedente di legittimità sopra citato e che aveva accolto i motivi di ricorso del Cammarota con i quali si attaccava la valutazione sul punto operata dalla Corte di appello di Salerno.

Evidenzia il ricorrente che il giudice del rinvio, quando l'annullamento sia stato pronunciato per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, deve procedere ad un nuovo esame dei fatti con gli stessi poteri che spettavano al primo giudice di merito, poiché la pronunzia della Corte di cassazione travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate (Sez. 3, Sentenza n. 9454 del 10/07/1995, Nardo, Rv. 202879).

Inoltre, nella sentenza impugnata in questa sede, sostiene il ricorrente, neppure si chiarisce quale sarebbe il segmento delle dichiarazioni del Salvini dal quale, in presenza dei necessari riscontri, dovrebbe ricavarsi la prova del concorso morale del Cammarota nel delitto, atteso che il Salvini non afferma di avere ricevuto dal Cammarota un mandato ad uccidere il Cimmino.

Né il Giudice del rinvio, sostiene il ricorrente, ha dato risposta ai motivi di appello volti a contestare l'esistenza di siffatto mandato; nell'atto di appello era stata prospettata, proprio sulla base del contenuto delle dichiarazioni del collaborante, l'eventualità che, avendo il Cammarota espresso propositi vendicativi nei confronti del Cimmino immediatamente dopo la sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari ed essendo tali propositi giunti a conoscenza del Salvini, quest'ultimo, allo scopo di ingraziarsi il Cammarota, avesse autonomamente deciso di attuarli.

Neppure può ritenersi che le lacune motivazionali della sentenza impugnata in questa sede possano essere colmate dal contenuto della motivazione della sentenza del Tribunale, sia perché la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli non contiene alcun passaggio dal quale possa desumersi che questa abbia inteso fare proprie le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, sia perché la sentenza qui impugnata e quella del Tribunale non possono dar luogo ad una doppia conforme.

A tale ultimo proposito il ricorrente sottolinea che il Giudice del rinvio ha richiamato la sentenza del Tribunale esclusivamente in relazione alla individuazione degli elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni del Salvini, mentre manca qualsiasi elemento che possa indurre a ritenere che sia stato recepito l'intero percorso argomentativo illustrato nella sentenza di primo grado.

In ogni caso, a fronte di specifici motivi di appello volti a contestare la sussistenza del mandato delittuoso, il Giudice del rinvio non poteva certo motivare limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la omissione o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Quanto ai riscontri alle dichiarazioni del Salvini, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, evidenzia il ricorrente, richiede che essi siano esterni, onde evitare la cosiddetta «circolarità» della prova, ed individualizzanti, ossia tali da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto al soggetto destinatario delle dichiarazioni accusatorie, e comunque è richiesta una valutazione unitaria dei vari indizi.

Nel caso di specie, segnala il ricorrente, manca la valutazione unitaria e complessiva, poiché dalla motivazione emerge solo un elenco di circostanze alle quali viene attribuito apoditticamente il valore di riscontri.

Né, per le ragioni già esposte in precedenza, tale lacuna può essere colmata attingendo dalla motivazione della sentenza di primo grado, non ricorrendo l'ipotesi della cosiddetta «doppia conforme», considerato anche che mentre il Tribunale era pervenuto all'affermazione di penale responsabilità utilizzando anche le dichiarazioni dei collaboranti diversi dal Salvini, il Giudice del rinvio ha ribadito l'affermazione di colpevolezza basandosi su un materiale probatorio depurato da dette dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe, invece, dovuto spiegare perché, anche senza tener conto delle propalazioni degli altri collaboratori di giustizia, gli elementi di prova raccolti consentivano di ritenere provata l'accusa.Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata in questa sede neppure si cura di precisare quali siano i riscontri individualizzanti relativi al Cammarota e quelli relativi al Villacaro.

Unici elementi che potevano avere valore di riscontro individualizzante erano l'arresto del Cammarota in data 22 marzo 1999, su segnalazione di fonte confidenziale, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente, e l'episodio avvenuto all'interno del carcere in cui il Cammarota era detenuto assieme al Cimmino, quando, approfittando di un momento di confusione generale, il Cammarota aveva sferrato un pugno al Cimmino.

Sulla base di tali elementi la Corte di appello di Napoli ha ritenuto provata la circostanza che il Cammarota provasse astio verso il Cimnnino.

Tale circostanza non vale, però, a riscontrare le dichiarazioni accusatorie del Salvini, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di prova del mandato a commettere l'omicidio, che la «causale», pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sé un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094).

Anche in ordine alle conversazioni telefoniche intercettate, non viene operata alcuna distinzione tra quelle, pochissime, astrattamente idonee a valere quale riscontro a carico del Cammarota e quelle utilizzabili a carico del Villacaro; peraltro, il Tribunale e la Corte di appello avevano ritenuto le conversazioni intercettate valide solo per la prova di elementi di contorno relativi al contesto in cui il delitto era maturato.

Pure in relazione a dette conversazioni erano state sollevate censure con l'atto di appello - i cui motivi vengono sinteticamente descritti nel ricorso - in relazione alle quali il Giudice del rinvio non ha fornito alcuna risposta.

6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la omissione o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.La motivazione neppure chiarisce perché sia stato ritenuto che il Cammarota abbia incaricato il Salvini di uccidere il Cimmino, anziché soltanto di cagionargli lesioni personali, come invece riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di annullamento con rinvio aveva ritenuto la motivazione della sentenza della Corte di appello di Salerno carente anche in ordine alle concrete finalità della spedizione punitiva ai danni del Cimmino e la sentenza della Corte di appello di Napoli non aveva colmato tale lacuna, sebbene la questione avesse costituito oggetto di uno specifico motivo di appello con il quale si era segnalato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non erano contraddette da quelle della persona offesa, che mai aveva precisato quale fosse stata la parte del corpo presa di mira dal Salvini quando questi aveva premuto il grilletto e la pistola si era inceppata, ed avevano un valore probatorio superiore a quelle del Salvini.

Ne consegue che la sentenza impugnata in questa sede deve ritenersi affetta da carenza di motivazione.

Ignorando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri collaboranti, il Giudice del rinvio ha eluso l'obbligo motivazionale impostogli dall'art. 546 cod. proc. pen. che impone di dare giustificazione della ritenuta inattendibilità delle prove contrarie alla ricostruzione del fatto operata in sentenza, che appare, quindi, il risultato di una scelta illogica.

6.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole altresì dell'omessa motivazione sul motivo di ricorso con il quale si attaccava la decisione di ritenere le attenuanti equivalenti alle aggravanti e non prevalenti; il motivo era stato ritenuto assorbito dalla Corte di cassazione e su di esso il Giudice del rinvio era, quindi, tenuto a motivare.

7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi, con la quale deduce che la precedente sentenza di questa Corte di cassazione ha posto un principio di diritto, imponendo una più attenta analisi delle dichiarazioni dei collaboranti, al quale, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., il Giudice del rinvio non si è attenuto, avendo preferito ignorare le propalazioni dei collaboratori diversi dal Salvini, sostituite da altri elementi di generico riscontro che erano stati trascurati dalla Corte di appello di Salerno.

Tali riscontri, tuttavia, non hanno valore individualizzante ed anche le conversazioni telefoniche intercettate non hanno alcun valore probatorio in ordine alla posizione di mandante in capo al Cammarota.

Tali elementi non valgono, quindi, a riscontrare le dichiarazioni del Salvini in ordine alla attribuzione al Cammarota della veste di mandante dell'omicidio e la motivazione della sentenza impugnata risulta illogica.

Né viene spiegato in cosa sia concretamente consistito il concorso morale del Cammarota nel tentato omicidio, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di un mero movente.

Né può affermarsi che ricorra una cosiddetta doppia conforme e, pertanto, le lacune motivazionali della sentenza qui impugnata non possono essere colmate da quella di primo grado.

8. All'udienza odierna l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il termine di prescrizione del reato è ormai maturato.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto che ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. il reato sia dichiarato improcedibile per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

A tal fine ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 134 del 2001, nella parte in cui limita l'applicazione della citata disposizione ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 in poi ed evidenzia che quest'ultima disposizione realizza una saldatura tra la disciplina della prescrizione sostanziale e quella della cosiddetta «prescrizione processuale», applicandosi questa ai giudizi in cui, per effetto dell'introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., la prescrizione sostanziale non può più essere dichiarata nel giudizio di impugnazione.

Il meccanismo estintivo introdotto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. risponde ad una esigenza compensatrice e riequilibratrice della non operatività della prescrizione.

Per gli imputati di reati commessi dal 1 gennaio 2020 la possibilità di applicare l'art. 344-bis cod. proc. pen. costituisce un vantaggio, non potendo ad essi applicarsi la causa estintiva della prescrizione, laddove già giudicati in primo grado, per il Cammarota tale vantaggio non sussiste poiché per lui il termine di prescrizione continua a scorrere.

Non potendo al Cannmarota applicarsi la disciplina transitoria, dovrebbe trovare applicazione la regola generale dell'art. 344-bis cod. proc. pen..

Inoltre, tenuto conto della finalità della disposizione appena citata, ossia quella di assicurare la ragionevole durata del processo, risulta irragionevole limitare l'applicazione della norma ai soli imputati di reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 e dovendo riconoscersi alla improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. natura mista, processuale e sostanziale, incidendo la improcedibilità sulla punibilità dell'imputato, e dovrebbe ritenersi l'art. 2, comma 3, della legge 134 del 2001, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., con riferimento alla violazione del principio di retroattività della legge più favorevole.

Quindi la disposizione suddetta contrasterebbe con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. e con l'art. 6 CEDU.[OSCURATO:PERSONA]

1. La eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 134 del 2001, nella parte in cui limita l'applicazione della citata disposizione ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 in poi, è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché anche laddove dovesse ritenersi applicabile l'art. 344-bis cod. proc. pen. pure ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, anche a questi sarebbero applicabili i commi 4 e 5 del citato art. 2, in base ai quali, laddove alla data di entrata in vigore della legge 27 settembre 2021, n. 134, siano già pervenuti alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 cod. proc. pen., il termine di un anno e sei mesi, previsto dal comma 5 per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge appena citata ossia dal 19 ottobre 2021.

In sostanza, comunque il termine stabilito per l'improcedibilità non risulta ancora decorso.

2. I primi tre motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi, in quanto tutti volti a dedurre le carenze e le illogicità motivazionali della sentenza di secondo grado — tanto che lo stesso ricorrente ha affermato di considerarli quali parti di un unico motivo di ricorso — possono essere trattati unitariamente e sono fondati.

La Corte territoriale, avendo affermato che le dichiarazioni dei collaboratori diversi dal Salvini non valevano a riscontrare le propalazioni di quest'ultimo, ha del tutto omesso di prenderle in considerazione e ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità del Camnnarota basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultimo, omettendo del tutto di valutare le altre.

Tuttavia, nell'effettuare tale opera di «amputazione» del materiale probatorio, non ha chiarito se le dichiarazioni del Salvini siano intrinsecamente attendibili e credibili, omettendo di motivare in proposito.

Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) con un precedente che è stato citato anche dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio, che aveva accolto il motivo di ricorso dell'imputato.

La Corte territoriale si è, invece, limitata ad affermare che le dichiarazioni del Salvini, anche se non riscontrate da quelle degli altri collaboranti, erano riscontrate da altri elementi di prova, ritenendo che fosse superflua la valutazione in ordine alla attendibilità del collaborante, essendo sufficiente che essa fosse riscontrata.

La sentenza impugnata neppure chiarisce perché dalle dichiarazioni del Salvini dovrebbe desumersi il concorso morale del Cammarota, sebbene con l'appello l'odierno ricorrente avesse sostenuto che dalle dichiarazioni del Salvini non emergeva la sussistenza di un suo mandato al Salvini di uccidere il Cimmino e che_3, (tali carenze motivazioni non risultano colmate neppure attraverso un richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, che manca nella sentenza del giudice del rinvio, e comunque la sentenza oggetto di impugnazione in questa sede e quella del Tribunale non danno luogo ad una doppia conforme, in quanto il ragionamento sulla base del quale il Tribunale è pervenuto ad affermare la penale responsabilità del Cammarota è nettamente diverso, poiché si fonda anche sulle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale solo in relazione alla individuazione degli elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni del Salvini.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, gli elementi di riscontro sono stati solo elencati dal Giudice del rinvio.

Manca una loro valutazione globale ed unitaria e, peraltro, molti di essi non appaiono «individualizzanti», ossia tali da essere utili a dimostrare che il Cammarota ha effettivamente partecipato al delitto.

Né si chiarisce perché i riscontri sarebbero tali, ossia perché essi confermerebbero la veridicità delle propalazioni del collaborante.

Infine, omettendo completamente di valutare i contributi dichiarativi forniti dai collaboranti diversi dal Salvini, la Corte di appello di Napoli, violando l'art. 546, comma 1, n. e), cod. proc. pen., neppure ha chiarito perché sarebbero inattendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] laddove quest'ultimo ha affermato che la finalità dell'agguato non era quella di uccidere il Cimmino, ma quella di provocargli solo lesioni personali.

Anche sotto tale profilo la motivazione della sentenza qui impugnata risulta illogica e carente.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito.

4. L'eccezione di estinzione del reato per prescrizione, sollevata da uno dei difensori del ricorrente, è infondata.

Il reato è stato commesso in data 5 febbraio 2001 e nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina in tema di prescrizione anteriore alla legge n. 251 del 2005, in quanto più favorevole.

Difatti, secondo la disciplina attualmente in vigore per effetto della legge appena citata, non si tiene conto dell'esito del giudizio di bilanciamento, ma solo delle aggravanti ad effetto speciale.

Il reato, ove consumato, sarebbe punito con l'ergastolo per effetto delle aggravanti ritenute in sentenza.

Conseguentemente la pena massima edittale per il tentativo sarebbe pari ad anni ventiquattro di reclusione.

Il termine minimo dì prescrizione sarebbe, quindi, pari ad anni ventiquattro e il termine massimo di prescrizione, considerato l'aumento di un quarto del termine minimo ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe pari ad anni trenta.

Secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, deve tenersi conto dell'esito del giudizio di bilanciamento e, essendo le aggravanti state ritenute equivalenti alle attenuanti, la pena per l'omicidio consumato è pari ad anni ventiquattro di reclusione e quella per l'omicidio tentato è pari ad anni sedici di reclusione.

Ai sensi dell'art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen., nel testo in vigore all'epoca in cui il delitto è stato commesso, il termine minimo di prescrizione è pari ad anni quindici e, essendo il termine stato più volte interrotto, deve trovare applicazione il termine massimo che è pari, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. nel testo in vigore all'epoca del delitto, a quello minimo aumentato della metà, ossia ad anni ventidue e mesi sei.

Ne consegue che, essendo i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2017 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 7643 del 2015 - della sentenza del 10 febbraio 2014 della Corte di appello di Salerno, ha parzialmente riformato la sentenza del 26 novembre 2012 del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di concorso in tentato omicidio aggravato ai sensi degli artt. 577, nn. 3 e 4, cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 (capo A) e di ricettazione, detenzione e porto abusivi di arma da sparo (capo B) e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui al citato art. 7 e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, con esclusione della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale. 2. Secondo l'accertamento operato dal Tribunale, il 5 febbraio 2001, intorno alle ore 13, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava all'interno del suo negozio ortofrutticolo, nel centro storico di Salerno, era stato avvicinato da un giovane, armato di pistola, che aveva tentato di sparargli. Nel corso delle indagini la vittima aveva riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA] il giovane che, nei giorni antecedenti all'agguato, si era recato presso il suo esercizio commerciale. Il giorno dopo era stata eseguita una perquisizione presso l'abitazione del Salvini, dove questi viveva insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'esito della quale erano state sequestrate due armi giocattolo, una di colore nero e una cromata, sprovviste di tappo rosso. Dopo il sequestro, il Cimmino aveva individuato nella pistola giocattolo cromata quella con cui l'attentatore si era presentato presso il suo esercizio commerciale. Venivano acquisite le dichiarazioni dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collocavano l'episodio delittuoso nell'ambiente camorristico collegato alla consorteria criminale nella quale operavano il Cammarota e il Villacaro. Si rilevava, in particolare, che le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] costituivano una chiamata in correità pienamente attendibile ed estrinsecamente riscontrata, mentre le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti costituivano chiamate in reità, anch'esse attendibili e riscontrate. Queste convergenti dichiarazioni, secondo il giudice di primo grado, consentivano di ricostruire la dinamica dell'agguato, individuando in [OSCURATO:PERSONA] il mandante ed in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli esecutori, che si erano recati presso l'esercizio commerciale del Cimmino a bordo di un motociclo condotto dal Villacaro, che fungeva anche da palo, dal quale il Salvini era sceso esplodendo all'indirizzo della vittima alcuni colpi di pistola, che non erano andati a segno perché l'arma utilizzata dal Salvini si era inceppata. Tali propalazioni, inoltre, avevano permesso di accertare che la pistola utilizzata dal Salvini per eseguire l'agguato non era una pistola giocattolo modificata - al contrario di quanto dichiarato dalla vittima nell'immediatezza dei fatti - ma un'altra arma, come riferito dallo stesso Salvini, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia.Era stato possibile individuare la causale del tentato omicidio. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la vittima fosse un confidente di polizia e avesse segnalato al personale della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno i suoi interessi nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, aveva organizzato una spedizione punitiva nei suoi confronti. 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Salerno i due imputati avevano proposto impugnazione e la Corte di appello di Salerno, con la sentenza del 10 febbraio 2014, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 e aveva ridotto la pena ad anni sette e mesi due di reclusione. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso i due imputati e la Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto ai delitti di cui al capo B), perché estinti per prescrizione, e ha annullato la stessa sentenza anche in relazione al delitto di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. La Corte di cassazione ha rilevato che solo le dichiarazioni del Salvini integravano una chiamata in correità diretta, mentre la chiamata del Ferrara costituiva una chiamata in reità de relato priva di autonomia, in quanto egli aveva riferito di aver appreso dal Salvini quanto da lui dichiarato; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano divergenti perché egli, contrariamente a quanto sostenuto dal Salvini, aveva asserito che la finalità dell'agguato era solo quella di ferire il Cimmino alle gambe; infine, le dichiarazioni del Castagna erano troppo generiche; non poteva, quindi, pervenirsi all'affermazione della penale responsabilità degli imputati sulla base del riscontro incrociato delle dichiarazioni dei vari collaboranti. Ha, pertanto, annullato la sentenza di secondo grado in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di tentato omicidio ritenendo la motivazione carente e contraddittoria. 5. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 novembre 2017, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo A) e, esclusa l'aggravante di cui al citato art. 7, ha determinato la pena principale in anni sette di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 6. Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi dei quali i primi tre, precisa il ricorrente, devono intendersi come parti di un unico motivo. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la omissione o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Sebbene la sentenza qui impugnata abbia riconosciuto che la Corte di cassazione aveva ritenuto opportuna una nuova valutazione del materiale dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia, la Corte territoriale ha del tutto omesso di rivalutare le dichiarazioni dei collaboratori diversi dal Salvini e si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultimo, omettendo di prendere in considerazione le altre. Peraltro, le dichiarazioni del Salvini sono state utilizzate per la decisione senza alcuna previa valutazione circa la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Tale valutazione doveva, invece, precedere la disamina dei riscontri (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) e nel caso di specie era imprescindibile, anche perché sollecitata negli atti di appello — i cui motivi sono sintetizzati nel ricorso per cassazione — e anche dalla Corte di cassazione a pagina 9 della sentenza di annullamento, che aveva richiamato il precedente di legittimità sopra citato e che aveva accolto i motivi di ricorso del Cammarota con i quali si attaccava la valutazione sul punto operata dalla Corte di appello di Salerno. Evidenzia il ricorrente che il giudice del rinvio, quando l'annullamento sia stato pronunciato per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, deve procedere ad un nuovo esame dei fatti con gli stessi poteri che spettavano al primo giudice di merito, poiché la pronunzia della Corte di cassazione travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate (Sez. 3, Sentenza n. 9454 del 10/07/1995, Nardo, Rv. 202879). Inoltre, nella sentenza impugnata in questa sede, sostiene il ricorrente, neppure si chiarisce quale sarebbe il segmento delle dichiarazioni del Salvini dal quale, in presenza dei necessari riscontri, dovrebbe ricavarsi la prova del concorso morale del Cammarota nel delitto, atteso che il Salvini non afferma di avere ricevuto dal Cammarota un mandato ad uccidere il Cimmino. Né il Giudice del rinvio, sostiene il ricorrente, ha dato risposta ai motivi di appello volti a contestare l'esistenza di siffatto mandato; nell'atto di appello era stata prospettata, proprio sulla base del contenuto delle dichiarazioni del collaborante, l'eventualità che, avendo il Cammarota espresso propositi vendicativi nei confronti del Cimmino immediatamente dopo la sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari ed essendo tali propositi giunti a conoscenza del Salvini, quest'ultimo, allo scopo di ingraziarsi il Cammarota, avesse autonomamente deciso di attuarli. Neppure può ritenersi che le lacune motivazionali della sentenza impugnata in questa sede possano essere colmate dal contenuto della motivazione della sentenza del Tribunale, sia perché la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli non contiene alcun passaggio dal quale possa desumersi che questa abbia inteso fare proprie le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, sia perché la sentenza qui impugnata e quella del Tribunale non possono dar luogo ad una doppia conforme. A tale ultimo proposito il ricorrente sottolinea che il Giudice del rinvio ha richiamato la sentenza del Tribunale esclusivamente in relazione alla individuazione degli elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni del Salvini, mentre manca qualsiasi elemento che possa indurre a ritenere che sia stato recepito l'intero percorso argomentativo illustrato nella sentenza di primo grado. In ogni caso, a fronte di specifici motivi di appello volti a contestare la sussistenza del mandato delittuoso, il Giudice del rinvio non poteva certo motivare limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la omissione o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Quanto ai riscontri alle dichiarazioni del Salvini, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, evidenzia il ricorrente, richiede che essi siano esterni, onde evitare la cosiddetta «circolarità» della prova, ed individualizzanti, ossia tali da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto al soggetto destinatario delle dichiarazioni accusatorie, e comunque è richiesta una valutazione unitaria dei vari indizi. Nel caso di specie, segnala il ricorrente, manca la valutazione unitaria e complessiva, poiché dalla motivazione emerge solo un elenco di circostanze alle quali viene attribuito apoditticamente il valore di riscontri. Né, per le ragioni già esposte in precedenza, tale lacuna può essere colmata attingendo dalla motivazione della sentenza di primo grado, non ricorrendo l'ipotesi della cosiddetta «doppia conforme», considerato anche che mentre il Tribunale era pervenuto all'affermazione di penale responsabilità utilizzando anche le dichiarazioni dei collaboranti diversi dal Salvini, il Giudice del rinvio ha ribadito l'affermazione di colpevolezza basandosi su un materiale probatorio depurato da dette dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe, invece, dovuto spiegare perché, anche senza tener conto delle propalazioni degli altri collaboratori di giustizia, gli elementi di prova raccolti consentivano di ritenere provata l'accusa.Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata in questa sede neppure si cura di precisare quali siano i riscontri individualizzanti relativi al Cammarota e quelli relativi al Villacaro. Unici elementi che potevano avere valore di riscontro individualizzante erano l'arresto del Cammarota in data 22 marzo 1999, su segnalazione di fonte confidenziale, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente, e l'episodio avvenuto all'interno del carcere in cui il Cammarota era detenuto assieme al Cimmino, quando, approfittando di un momento di confusione generale, il Cammarota aveva sferrato un pugno al Cimmino. Sulla base di tali elementi la Corte di appello di Napoli ha ritenuto provata la circostanza che il Cammarota provasse astio verso il Cimnnino. Tale circostanza non vale, però, a riscontrare le dichiarazioni accusatorie del Salvini, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di prova del mandato a commettere l'omicidio, che la «causale», pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sé un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094). Anche in ordine alle conversazioni telefoniche intercettate, non viene operata alcuna distinzione tra quelle, pochissime, astrattamente idonee a valere quale riscontro a carico del Cammarota e quelle utilizzabili a carico del Villacaro; peraltro, il Tribunale e la Corte di appello avevano ritenuto le conversazioni intercettate valide solo per la prova di elementi di contorno relativi al contesto in cui il delitto era maturato. Pure in relazione a dette conversazioni erano state sollevate censure con l'atto di appello - i cui motivi vengono sinteticamente descritti nel ricorso - in relazione alle quali il Giudice del rinvio non ha fornito alcuna risposta. 6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e la omissione o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.La motivazione neppure chiarisce perché sia stato ritenuto che il Cammarota abbia incaricato il Salvini di uccidere il Cimmino, anziché soltanto di cagionargli lesioni personali, come invece riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di annullamento con rinvio aveva ritenuto la motivazione della sentenza della Corte di appello di Salerno carente anche in ordine alle concrete finalità della spedizione punitiva ai danni del Cimmino e la sentenza della Corte di appello di Napoli non aveva colmato tale lacuna, sebbene la questione avesse costituito oggetto di uno specifico motivo di appello con il quale si era segnalato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non erano contraddette da quelle della persona offesa, che mai aveva precisato quale fosse stata la parte del corpo presa di mira dal Salvini quando questi aveva premuto il grilletto e la pistola si era inceppata, ed avevano un valore probatorio superiore a quelle del Salvini. Ne consegue che la sentenza impugnata in questa sede deve ritenersi affetta da carenza di motivazione. Ignorando le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri collaboranti, il Giudice del rinvio ha eluso l'obbligo motivazionale impostogli dall'art. 546 cod. proc. pen. che impone di dare giustificazione della ritenuta inattendibilità delle prove contrarie alla ricostruzione del fatto operata in sentenza, che appare, quindi, il risultato di una scelta illogica. 6.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole altresì dell'omessa motivazione sul motivo di ricorso con il quale si attaccava la decisione di ritenere le attenuanti equivalenti alle aggravanti e non prevalenti; il motivo era stato ritenuto assorbito dalla Corte di cassazione e su di esso il Giudice del rinvio era, quindi, tenuto a motivare. 7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi, con la quale deduce che la precedente sentenza di questa Corte di cassazione ha posto un principio di diritto, imponendo una più attenta analisi delle dichiarazioni dei collaboranti, al quale, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., il Giudice del rinvio non si è attenuto, avendo preferito ignorare le propalazioni dei collaboratori diversi dal Salvini, sostituite da altri elementi di generico riscontro che erano stati trascurati dalla Corte di appello di Salerno. Tali riscontri, tuttavia, non hanno valore individualizzante ed anche le conversazioni telefoniche intercettate non hanno alcun valore probatorio in ordine alla posizione di mandante in capo al Cammarota. Tali elementi non valgono, quindi, a riscontrare le dichiarazioni del Salvini in ordine alla attribuzione al Cammarota della veste di mandante dell'omicidio e la motivazione della sentenza impugnata risulta illogica. Né viene spiegato in cosa sia concretamente consistito il concorso morale del Cammarota nel tentato omicidio, non essendo a tal fine sufficiente l'esistenza di un mero movente. Né può affermarsi che ricorra una cosiddetta doppia conforme e, pertanto, le lacune motivazionali della sentenza qui impugnata non possono essere colmate da quella di primo grado. 8. All'udienza odierna l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il termine di prescrizione del reato è ormai maturato. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto che ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. il reato sia dichiarato improcedibile per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. A tal fine ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 134 del 2001, nella parte in cui limita l'applicazione della citata disposizione ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 in poi ed evidenzia che quest'ultima disposizione realizza una saldatura tra la disciplina della prescrizione sostanziale e quella della cosiddetta «prescrizione processuale», applicandosi questa ai giudizi in cui, per effetto dell'introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., la prescrizione sostanziale non può più essere dichiarata nel giudizio di impugnazione. Il meccanismo estintivo introdotto dall'art. 344-bis cod. proc. pen. risponde ad una esigenza compensatrice e riequilibratrice della non operatività della prescrizione. Per gli imputati di reati commessi dal 1 gennaio 2020 la possibilità di applicare l'art. 344-bis cod. proc. pen. costituisce un vantaggio, non potendo ad essi applicarsi la causa estintiva della prescrizione, laddove già giudicati in primo grado, per il Cammarota tale vantaggio non sussiste poiché per lui il termine di prescrizione continua a scorrere. Non potendo al Cannmarota applicarsi la disciplina transitoria, dovrebbe trovare applicazione la regola generale dell'art. 344-bis cod. proc. pen.. Inoltre, tenuto conto della finalità della disposizione appena citata, ossia quella di assicurare la ragionevole durata del processo, risulta irragionevole limitare l'applicazione della norma ai soli imputati di reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 e dovendo riconoscersi alla improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. natura mista, processuale e sostanziale, incidendo la improcedibilità sulla punibilità dell'imputato, e dovrebbe ritenersi l'art. 2, comma 3, della legge 134 del 2001, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., con riferimento alla violazione del principio di retroattività della legge più favorevole. Quindi la disposizione suddetta contrasterebbe con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. e con l'art. 6 CEDU.[OSCURATO:PERSONA] 1. La eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 134 del 2001, nella parte in cui limita l'applicazione della citata disposizione ai reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 in poi, è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché anche laddove dovesse ritenersi applicabile l'art. 344-bis cod. proc. pen. pure ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, anche a questi sarebbero applicabili i commi 4 e 5 del citato art. 2, in base ai quali, laddove alla data di entrata in vigore della legge 27 settembre 2021, n. 134, siano già pervenuti alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 cod. proc. pen., il termine di un anno e sei mesi, previsto dal comma 5 per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge appena citata ossia dal 19 ottobre 2021. In sostanza, comunque il termine stabilito per l'improcedibilità non risulta ancora decorso. 2. I primi tre motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi, in quanto tutti volti a dedurre le carenze e le illogicità motivazionali della sentenza di secondo grado — tanto che lo stesso ricorrente ha affermato di considerarli quali parti di un unico motivo di ricorso — possono essere trattati unitariamente e sono fondati. La Corte territoriale, avendo affermato che le dichiarazioni dei collaboratori diversi dal Salvini non valevano a riscontrare le propalazioni di quest'ultimo, ha del tutto omesso di prenderle in considerazione e ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità del Camnnarota basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultimo, omettendo del tutto di valutare le altre. Tuttavia, nell'effettuare tale opera di «amputazione» del materiale probatorio, non ha chiarito se le dichiarazioni del Salvini siano intrinsecamente attendibili e credibili, omettendo di motivare in proposito. Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) con un precedente che è stato citato anche dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio, che aveva accolto il motivo di ricorso dell'imputato. La Corte territoriale si è, invece, limitata ad affermare che le dichiarazioni del Salvini, anche se non riscontrate da quelle degli altri collaboranti, erano riscontrate da altri elementi di prova, ritenendo che fosse superflua la valutazione in ordine alla attendibilità del collaborante, essendo sufficiente che essa fosse riscontrata. La sentenza impugnata neppure chiarisce perché dalle dichiarazioni del Salvini dovrebbe desumersi il concorso morale del Cammarota, sebbene con l'appello l'odierno ricorrente avesse sostenuto che dalle dichiarazioni del Salvini non emergeva la sussistenza di un suo mandato al Salvini di uccidere il Cimmino e che_3, (tali carenze motivazioni non risultano colmate neppure attraverso un richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, che manca nella sentenza del giudice del rinvio, e comunque la sentenza oggetto di impugnazione in questa sede e quella del Tribunale non danno luogo ad una doppia conforme, in quanto il ragionamento sulla base del quale il Tribunale è pervenuto ad affermare la penale responsabilità del Cammarota è nettamente diverso, poiché si fonda anche sulle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale solo in relazione alla individuazione degli elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni del Salvini. Relativamente a quest'ultimo aspetto, gli elementi di riscontro sono stati solo elencati dal Giudice del rinvio. Manca una loro valutazione globale ed unitaria e, peraltro, molti di essi non appaiono «individualizzanti», ossia tali da essere utili a dimostrare che il Cammarota ha effettivamente partecipato al delitto. Né si chiarisce perché i riscontri sarebbero tali, ossia perché essi confermerebbero la veridicità delle propalazioni del collaborante. Infine, omettendo completamente di valutare i contributi dichiarativi forniti dai collaboranti diversi dal Salvini, la Corte di appello di Napoli, violando l'art. 546, comma 1, n. e), cod. proc. pen., neppure ha chiarito perché sarebbero inattendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] laddove quest'ultimo ha affermato che la finalità dell'agguato non era quella di uccidere il Cimmino, ma quella di provocargli solo lesioni personali. Anche sotto tale profilo la motivazione della sentenza qui impugnata risulta illogica e carente. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito. 4. L'eccezione di estinzione del reato per prescrizione, sollevata da uno dei difensori del ricorrente, è infondata. Il reato è stato commesso in data 5 febbraio 2001 e nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina in tema di prescrizione anteriore alla legge n. 251 del 2005, in quanto più favorevole. Difatti, secondo la disciplina attualmente in vigore per effetto della legge appena citata, non si tiene conto dell'esito del giudizio di bilanciamento, ma solo delle aggravanti ad effetto speciale. Il reato, ove consumato, sarebbe punito con l'ergastolo per effetto delle aggravanti ritenute in sentenza. Conseguentemente la pena massima edittale per il tentativo sarebbe pari ad anni ventiquattro di reclusione. Il termine minimo dì prescrizione sarebbe, quindi, pari ad anni ventiquattro e il termine massimo di prescrizione, considerato l'aumento di un quarto del termine minimo ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe pari ad anni trenta. Secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, deve tenersi conto dell'esito del giudizio di bilanciamento e, essendo le aggravanti state ritenute equivalenti alle attenuanti, la pena per l'omicidio consumato è pari ad anni ventiquattro di reclusione e quella per l'omicidio tentato è pari ad anni sedici di reclusione. Ai sensi dell'art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen., nel testo in vigore all'epoca in cui il delitto è stato commesso, il termine minimo di prescrizione è pari ad anni quindici e, essendo il termine stato più volte interrotto, deve trovare applicazione il termine massimo che è pari, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. nel testo in vigore all'epoca del delitto, a quello minimo aumentato della metà, ossia ad anni ventidue e mesi sei. Ne consegue che, essendo i
Sentenza Cassazione n. 04272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris