CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 6/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appelo di Palermo , con sentenza del 6/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, resa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, che ha condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., perché, quale intestatario del contratto di fornitura, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di una quantità imprecisata di energia elettrica, commettendo il fatto su cosa esposta per necessità o per consuetudine alla pubblica fede o destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità e con violenza sulle cose. 2. Il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Espone di aver dedotto, con specifica doglianza nel giudizio d'appello che l'aggravante sarebbe stata contestata in modo generico con riferimento a tutte e tre le ipotesi e che, pertanto, risultava violato il diritto di difesa dell'imputato; tale vizio avrebbe poi comportato anche quello di carenza della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza d'appello, nel motivare le ragioni della propria decisione, esordisce riportando il primo dei motivi di ricorso e affermando che il ricorrente ha dedotto «la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ex articolo 521 cod. proc. pen. sostenendo che, nel capo di imputazione, non viene descritto il fatto che dà luogo alla circostanza aggravante di cui all'articolo 625, n. 2, cod. pen. contestata all'odierna appellante». Tale precisazione non viene contestata dal ricorrente che, invece, nel ricorso per cassazione, si limita a lamentare, come si è detto, la genericità ed equivocità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e il correlato difetto di motivazione. La Corte d'appello, sul difetto di correlazione tra imputazione e coW:estazione, con motivazione concisa, ma esente da vizi logici ed errori giuridici, ha ritenuto l'infondatezza della censura sottoposta al suo vaglio. Nulla ha motivato in ordine alla questione concernente la genericità dell'imputazione poiché tale questione non solo non le è stata proposta, ma comportando, ove riscontrata una nullità (per talune pronunzie della Corte, — da ultimo, Sez. 2, n. 15897 del 17/02/2022, Coscioni, Rv. 283102 — generale a regime intermedio; per altre — Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S, Rv. 275749 — relativa e, in quanto tale, non rilevabile d'ufficio e da eccepirsi, a pena di decadenza, entro i termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.,), in ogni caso, come correttamente osserva il Procuratore generale nella propria requisitoria, non avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di merito ove si consideri che questo, come richiesto dall'imputata, si è svolto nelle forme del rito abbreviato non condizionato. In tale giudizio, infatti, una volta instaurato, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione in quanto la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 6, Sentenza n. 32363 del 20/05/2009, F., Rv 245191). In sostanza, la richiesta di cui all'art. 438 cod.proc.pen. non può che riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto attraverso il quale il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale. Una volta che sia stato introdotto il giudizio abbreviato sull'istanza dell'imputato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non residua all'imputato spazio per contestare l'imputazione stessa. Del resto, (così in motivazione, Sez. 6, n. 32363/2009, cit.) « se ritiene l'accusa indeterminata e generica l'imputato non sceglierà il giudizio abbreviato, potendo in seguito eccepire la nullità dell'eventuale decreto di citazione a giudizio». (v., nell'ipotesi di abbreviato incondizionato, Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880; Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, Alfiero e altri, Rv. 249897; Sez. 6, n. 23771 del 20/02/2009, Bilardi e altri, Rv. 245252; v. anche, nel caso di abbreviato condizionato, Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco e altri, Rv. 252854). 4. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il lcorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di