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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16182/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28810-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - COntrOrkOrrentC - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 495/29/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto avverso la cartella di pagamento, notificata in data 11/5/2017, riferita agli interessi di sospensione, applicati nella misura del 4,5% annuo così come previsto dall'art. 39 comma 2 dPR 602/73, sulle somme portate da altre cartelle di pagamento la cui esecuzione era stata sospesa giudizialmente, in data 6 novembre 2013 dalla CTP in pendenza del ricorso proposto dalla contribuente, deciso con sentenza del 17 giugni 2016 che aveva escluso gli interessi e le sanzioni ma confermato la pretesa fiscale quanto alla sorte capitale.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso e, sull'impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva l'appello dichiarando la nullità dell'impugnato atto sul presupposto della Ric. 2019 n. 28810 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- non applicabilità alla fattispecie in esame del tasso di interessi di cui all'art 39 dPR 602/1973, esteso alla sospensione giudiziale solo a partire dal 10 gennaio 2016.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.

La contribuente ha svolto attività difensiva depositando controricorso mentre Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia la violazione degli artt. 47, comma 8 bis nr 546/92 e 39 comma 2 nr 602/1973, in relazione all'ad 360 comma 1 nr 3 cpc ; si sostiene che i giudici di merito hanno errato nel disapplicare la disciplina degli interessi maturati nel periodo di sospensione al tasso previsto per la sospensione amministrativa che, in ogni caso era operativa quanto meno limitatamente al periodo temporale successivo al 1 gennaio 2016, termine di entrata in vigore dell'art. 9, comma 1 , lett. r del d.lvo 24 settembre 2015 nr 156 che, aggiungendo il nuovo comma 8 bis all'art 47 d.PR citato, ha esteso anche alla sospensione giudiziale il tasso degli interessi previsti per la sospensione amministrativa. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1282 comma 1 e 1284 comma 2 cc in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 poichè la CTR avrebbe comunque dovuto ritenere applicabili, per il periodo di sospensione giudiziale Ric. 2019 n. 28810 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- della impugnata cartella anteriore al 10 gennaio 2016 gli interessi legali. 2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica, vanno accolti per quanto di regione. 2.1 I fatti di interesse della causa sono pacifici e possono così riassumersi: a) la contribuente aveva impugnato plurime cartelle di pagamento la cui esecutività era stata giudizialmente sospesa con decreto del Presidente della Commissione Tributaria di Taranto del 9/7/2013 confermato dall'ordinanza della Commissione assunta in data 6/11/2013; b) con successiva sentenza, depositata in data 17/6/2016, la CTR dichiarava non dovute le sole sanzioni e gli interessi richiesti dall'Amministrazione con gli atti impugnati; c) l'Agenzia delle Entrate, preso atto della cessazione degli effetti della sospensione, ha notificato alla contribuente una nuova cartella di pagamento avente ad oggetto gli interessi calcolati, sulla sorte capitale delle precedenti cartelle, in base all'art. 39 comma 2 nr 602/1973 per il periodo 9/7/2013-20/6/2016. 2.2 Tale disposizione stabilisce che << sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma i [provvedimento di sospensione dell'Ufficio] e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo>>. 2.3 La disciplina della sospensione giudiziale non prevedeva un simile tasso degli interessi nel periodo di sospensione; solo con l'introduzione del D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 47, comma 8 bis a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015, è stata espressamente stabilita l'applicazione degli interessi al medesimo tasso di quelli originariamente Ric. 2019 n. 28810 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -4- dovuti in caso di sospensione d'Ufficio anche per le ipotesi di sospensione giudiziale. 2.4 La CTR, pur avendo correttamente affermato che, sino al 31.12.2015, alla disciplina della sospensione giudiziale non è applicabile ratione temporis il tasso di interessi previsto per la sospensione posta autonomamente in essere dall'Ufficio, nell'annullare la cartella esattoriale è incorsa nel duplice error iuris denunciato dal ricorrente. 2.5 In primo luogo non ha tenuto conto del fatto che nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 20 giugno del 2016 l'applicazione da parte dell'Amministrazione degli interessi al 4,5%, per motivi sopra evidenziati, era da considerare legittima. 2.6 Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire che << .. l'introduzione nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, ad opera dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), è innovazione << che non consiste ... ne l'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato - per evidenti esigenze di razionalità e parità di trattamento - il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anzichè di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa, ossia disposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39>>.( Cass.15970/2014) .ce, 2.7 In secondo luogo, con riferimentosso temporale di sospensione anteriore al 10 gennaio 2016, si sarebbero dovuti conteggiare gli interessi al saggio legale. 2.8 Secondo l'orientamento di questa Corte la sospensione giudiziale << per la funzione cautelare e non decisoria che le è Ric. 2019 n. 28810 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -5- propria, non incide sull'efficacia del provvedimento impugnato, il quale conserva nelle more del giudizio i suoi effetti e la sua validità, ma esclusivamente sulla esecutività della stessa, con la sola conseguenza che, se e fin quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva nè dei tributi nè degli interessi relativi, ma non anche che la dovutezza nel merito di questi ultimi debba ritenersi definitivamente esclusa sia pure per il solo intervallo temporale della sospensione.

E' per questo che può affermarsi, secondo comune definizione, che la cessazione degli effetti della sospensione in conseguenza della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso determina la "caducazione" o il "travolgimento" degli effetti medesimi, comportando essa la possibilità di procedere a riscossione coattiva per l'intero credito dei relativi accessori accertati nel merito in sentenza.

In tal senso questa Corte ha già affermato che qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente <<(Cass. 15979/2014, citata anche in sentenza, 1312/2018 e 20362/2020). 2.9 La CTR, quindi, anziché annullare tout court la cartella di pagamento avrebbe dovuto procedere al ricalcolo degli interessi con le modalità sopra indicate.

Ric. 2019 n. 28810 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -6- Secondo il consolidato orientamento di questa Corte << dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte» (cfr. Cass. 21851/2018, 24611/ 2014 e 26157/2013). 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso, in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28810-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - COntrOrkOrrentC - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 495/29/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto avverso la cartella di pagamento, notificata in data 11/5/2017, riferita agli interessi di sospensione, applicati nella misura del 4,5% annuo così come previsto dall'art. 39 comma 2 dPR 602/73, sulle somme portate da altre cartelle di pagamento la cui esecuzione era stata sospesa giudizialmente, in data 6 novembre 2013 dalla CTP in pendenza del ricorso proposto dalla contribuente, deciso con sentenza del 17 giugni 2016 che aveva escluso gli interessi e le sanzioni ma confermato la pretesa fiscale quanto alla sorte capitale. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso e, sull'impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva l'appello dichiarando la nullità dell'impugnato atto sul presupposto della Ric. 2019 n. 28810 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- non applicabilità alla fattispecie in esame del tasso di interessi di cui all'art 39 dPR 602/1973, esteso alla sospensione giudiziale solo a partire dal 10 gennaio 2016. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente ha svolto attività difensiva depositando controricorso mentre Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia la violazione degli artt. 47, comma 8 bis nr 546/92 e 39 comma 2 nr 602/1973, in relazione all'ad 360 comma 1 nr 3 cpc ; si sostiene che i giudici di merito hanno errato nel disapplicare la disciplina degli interessi maturati nel periodo di sospensione al tasso previsto per la sospensione amministrativa che, in ogni caso era operativa quanto meno limitatamente al periodo temporale successivo al 1 gennaio 2016, termine di entrata in vigore dell'art. 9, comma 1 , lett. r del d.lvo 24 settembre 2015 nr 156 che, aggiungendo il nuovo comma 8 bis all'art 47 d.PR citato, ha esteso anche alla sospensione giudiziale il tasso degli interessi previsti per la sospensione amministrativa. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1282 comma 1 e 1284 comma 2 cc in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 poichè la CTR avrebbe comunque dovuto ritenere applicabili, per il periodo di sospensione giudiziale Ric. 2019 n. 28810 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- della impugnata cartella anteriore al 10 gennaio 2016 gli interessi legali. 2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica, vanno accolti per quanto di regione. 2.1 I fatti di interesse della causa sono pacifici e possono così riassumersi: a) la contribuente aveva impugnato plurime cartelle di pagamento la cui esecutività era stata giudizialmente sospesa con decreto del Presidente della Commissione Tributaria di Taranto del 9/7/2013 confermato dall'ordinanza della Commissione assunta in data 6/11/2013; b) con successiva sentenza, depositata in data 17/6/2016, la CTR dichiarava non dovute le sole sanzioni e gli interessi richiesti dall'Amministrazione con gli atti impugnati; c) l'Agenzia delle Entrate, preso atto della cessazione degli effetti della sospensione, ha notificato alla contribuente una nuova cartella di pagamento avente ad oggetto gli interessi calcolati, sulla sorte capitale delle precedenti cartelle, in base all'art. 39 comma 2 nr 602/1973 per il periodo 9/7/2013-20/6/2016. 2.2 Tale disposizione stabilisce che << sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma i [provvedimento di sospensione dell'Ufficio] e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo>>. 2.3 La disciplina della sospensione giudiziale non prevedeva un simile tasso degli interessi nel periodo di sospensione; solo con l'introduzione del D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 47, comma 8 bis a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015, è stata espressamente stabilita l'applicazione degli interessi al medesimo tasso di quelli originariamente Ric. 2019 n. 28810 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- dovuti in caso di sospensione d'Ufficio anche per le ipotesi di sospensione giudiziale. 2.4 La CTR, pur avendo correttamente affermato che, sino al 31.12.2015, alla disciplina della sospensione giudiziale non è applicabile ratione temporis il tasso di interessi previsto per la sospensione posta autonomamente in essere dall'Ufficio, nell'annullare la cartella esattoriale è incorsa nel duplice error iuris denunciato dal ricorrente. 2.5 In primo luogo non ha tenuto conto del fatto che nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 20 giugno del 2016 l'applicazione da parte dell'Amministrazione degli interessi al 4,5%, per motivi sopra evidenziati, era da considerare legittima. 2.6 Sul punto questa Corte ha avuto modo di chiarire che << .. l'introduzione nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, ad opera dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), è innovazione << che non consiste ... ne l'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato - per evidenti esigenze di razionalità e parità di trattamento - il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anzichè di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa, ossia disposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39>>.( Cass.15970/2014) .ce, 2.7 In secondo luogo, con riferimentosso temporale di sospensione anteriore al 10 gennaio 2016, si sarebbero dovuti conteggiare gli interessi al saggio legale. 2.8 Secondo l'orientamento di questa Corte la sospensione giudiziale << per la funzione cautelare e non decisoria che le è Ric. 2019 n. 28810 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- propria, non incide sull'efficacia del provvedimento impugnato, il quale conserva nelle more del giudizio i suoi effetti e la sua validità, ma esclusivamente sulla esecutività della stessa, con la sola conseguenza che, se e fin quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva nè dei tributi nè degli interessi relativi, ma non anche che la dovutezza nel merito di questi ultimi debba ritenersi definitivamente esclusa sia pure per il solo intervallo temporale della sospensione. E' per questo che può affermarsi, secondo comune definizione, che la cessazione degli effetti della sospensione in conseguenza della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso determina la "caducazione" o il "travolgimento" degli effetti medesimi, comportando essa la possibilità di procedere a riscossione coattiva per l'intero credito dei relativi accessori accertati nel merito in sentenza. In tal senso questa Corte ha già affermato che qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente <<(Cass. 15979/2014, citata anche in sentenza, 1312/2018 e 20362/2020). 2.9 La CTR, quindi, anziché annullare tout court la cartella di pagamento avrebbe dovuto procedere al ricalcolo degli interessi con le modalità sopra indicate. Ric. 2019 n. 28810 sez. MT - ud. 08-03-2022 -6- Secondo il consolidato orientamento di questa Corte << dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte» (cfr. Cass. 21851/2018, 24611/ 2014 e 26157/2013). 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, n