CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 03655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità' del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza 24 febbraio 2021 del GIP del Tribunale di Catanzaro di rigetto dell'istanza di modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata a carico del ricorrente con altra meno afflittiva. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Francescantonio articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto gravità indiziaria per i delitti di associazione delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata per come contestati. In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato la caratura criminale del soggetto ritenuto parte offesa - attualmente in carcere perché ritenuto concorrente esterno della locale di Limbadi in quanto imprenditore colluso. Tale circostanza escluderebbe la possibilità di una minaccia estorsiva e dimostrerebbe che la parte offesa sarebbe stata parte dei medesimi accordi spartitori che secondo l'accusa le sarebbero stati imposti. Per quanto riguarda invece i profili attinenti al delitto associativo, mancherebbero elementi per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente svolto una attività di mediazione al fine di fornire un concreto appoggio elettorale in quanto dalle intercettazioni stesse risulterebbe l'estraneità della politica del mandante e la presenza di diverse ulteriori risorse da parte del preteso favorito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo dovendosi limitare, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676 - 01; conf. sent. n. 1134 del 1995 Rv. 201863 - 01, sent. n. 961 del 1996 Rv. 204696 - 01, sent. n. 43112 del 2015 Rv. 265569 - 01). 2.1. Nel caso di specie, le questioni proposte con l'istanza di appello cautelare e con il ricorso oggetto del presente procedimento risultano essere state già affrontata da questa Corte con la sentenza 16413/2021 in sede di valutazione dell'ordinanza genetica. In tale contesto, il ricorrente aveva già dedotto la presenza di rapporti diretti tra RENDA e ANELLO (parte offesa e mandante della contestata estorsione) e tale deduzione era stata disattesa da questa Corte. Tra l'altro - anche sotto un aspetto logico - non c'è incompatibilità tra la figura dell'imprenditore colluso e la possibilità che lo stesso sia soggetto a minacce estorsive anche silenti. Ne consegue adeguatezza e legittimità della motivazione del provvedimento impugnato sul punto. 2.2. Quanto poi alla rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ARENA, sussiste nel provvedimento motivazione adeguata, logica e congrua in ordine alla irrilevanza delle stesse senza che vi siano specifici passaggi di tali dichiarazioni effettivamente valutati e concretamente contrastati in sede di ricorso. 2.3. Nell'ambito della sentenza 16413/2021 di questa Corte e dei provvedimenti di merito valutati dalla pronuncia medesima, vi era anche una esplicita completa valutazione degli stessi elementi che costituiscono l'oggetto delle doglianze articolate in questa sede con riferimento alla possibilità di ritenere la gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa con la conseguenza che, anche con riferimento a tale delitto, ma anche alcun profilo di effettiva novità rispetto a quanto già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito e di questa Corte. 3. Per altro verso, la residua articolazione dei motivi di ricorso costituisce mera rivalutazione del contenuto di intercettazioni non solo già valutate ma la cui valutazione risulta essere sorretta da motivazione logica e congrua. 4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in p,toma, il 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il P