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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23559/2026

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Forghieriper procura speciale in calce al ricorso;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2422 del 2017, depositata il 31 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA], cantante lirica, dell’avviso di accertamento n.T9301TC02210/2012 e dell’atto di contestazione n.

T93COT01034/2012,relativi all’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria avevaritenuto fittizia la sua residenza nel Principato di Monaco, presumendone, aisensi dell’art. 2 comma 2-bis t.u.i.r. la residenza fiscale in Italia ed aveva,di conseguenza, sottoposto a tassazione un reddito di lavoro autonomo dieuro 823.919,00 e un reddito di fabbricati di euro 674,00, irrogando larelativa sanzione, ai sensi dell'art. 6 comma 8 d. lgs. n. 471 del 1997.2.

La CTP di Varese aveva accolto i ricorsi della contribuente e annullatosia l’accertamento sia l’atto di contestazione, ritenendo effettiva laresidenza della contribuente nel Principato di Monaco, non avendo l’erarioprovato la sua tesi.3.

La CTR della Lombardia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,riuniti i ricorsi, aveva accolto il gravame sostenendo fosse onere dellacontribuente dimostrare di avere la residenza effettiva nel Principato diMonaco, circostanza che era, invece, rimasta priva di supporto probatorio.4.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate non si è difesaessendosi limitata al deposito di una nota con la riserva di partecipazioneall’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 53 Cost., assumendo chel’accertamento del reddito imponibile sarebbe fondato su elementi, come iviaggi aerei o le spese dei genitori, che non costituiscono indice di realecapacità economica della contribuente ed avrebbero operato un’artificiosadilatazione della base imponibile, in contrasto con il principio di rilevanzacostituzionale dell’effettività della capacità contributiva.Numero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/20261.1.

Il motivo relativo al vizio di violazione di legge dedotto conriferimento alla violazione di una norma costituzionale priva della natura dinorma di applicazione diretta, come l’art. 53 Cost., è inammissibile.1.2.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenereche la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per violazione di legge, ai sensi dell’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., salvo che si tratti di norme di immediata e direttaapplicazione, in mancanza di disposizioni di rango legislativo che disciplininola materia controversa da valutare sotto il profilo della conformità ai precetticostituzionali.1.3.

La Corte ha, infatti, avuto modo di sottolineare, in più occasioni, che«La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata. » ( Cass. Sez.

U. n. 25573del 2020; Cass. n. 15879 del 2018 Cass. n. 3708 del 2014).Tuttavia, « La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediataapplicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possamisurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale”, dovendoritenersi che “la norma costituzionale, ove sia di diretta applicazione,assurga a parametro del sindacato di legittimità.» (Cass. Sez.

U. n. 11167del 2022).1.4.

Nel caso di specie, la norma costituzionale richiamata dalla ricorrenteconsacra il principio di capacità contributiva ed esige l’adozione da parte dellegislatore di un sistema tributario improntato a criteri di progressività manon ha natura di norma di applicazione diretta che possa assurgere aNumero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/2026parametro del sindacato di legittimità sulla base del corollario del principioespresso dalla sentenza della Cass. Sez.

U. n. 11167 del 2022.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2 comma 2-bis t.u.i.r.per avere la CTR erroneamente applicato la norma recante la presunzionelegale di fittizietà del trasferimento della residenza in uno dei Paesi compresinella c.d. black list, posto che il suo trasferimento nel Principato di Monacoera avvenuto, nel 1996, quindi prima dell’entrata in vigore della norma,avvenuta nel 1999, e che, il Principato di Monaco, all’epoca della pronunciadella sentenza impugnata, non rientrava più nella black list.2.1.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenutodella sentenza impugnata che, sulla questione controversa della residenzafiscale della contribuente, ha espresso una duplice ratio decidendi.2.2.

La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggiasu una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di accoglimentodel gravame dell’amministrazione finanziaria e si appunta solosull’argomentazione relativa al mancato assolvimento da parte dellacontribuente dell’onere della prova contraria rispetto alla presunzione difittizietà del trasferimento della residenza in un Paese ricompreso nella c.d.black list senza considerare che la CTR ha rafforzato la motivazione delladecisione esponendo anche la ragione fondata sul giudicato esternoformatosi sulla questione della residenza fiscale in Italia della contribuentenel giudizio relativo alle altre annualità di imposta.2.3.

Al riguardo, la sentenza della CTR, dopo aver ampiamente espostole ragioni per cui ha ritenuto che la contribuente non avesse superato lapresunzione relativa di residenza fiscale in Italia prevista dall’art. 2 comma2 bis t.u.i.r. per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazioneresidente ed emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata, ha affermato: “Vaconsiderata, ancora, una ulteriore questione, sollevata dall'appellante(ricorso in appello, p. 7), in relazione alla sentenza n. 22/34/11, resa daNumero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/2026questa Commissione regionale, Sez. 34 il 1 aprile 2011, per i periodid'imposta 2003-2005.

Tale pronuncia, essendo stata investita da ricorso percassazione, con mezzi che investono elementi diversi dalla residenza dellacontribuente in Italia, implica la definitività della relativa questione, stantela sopravvenuta formazione, sul punto, della cosa giudicata. […]” così che“In conclusione, anche il giudicato esterno, formatosi in relazione ai periodid'imposta precedenti (2003-2005) impone l'accoglimentodell'impugnazione proposta, con la conseguente riforma dell'appellatasentenza.”2.4.

Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dallaCorte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede dilegittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognunadelle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della sentenza è indispensabile non solo che il soccombentecensuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tuttefondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez.

U 34476 del 2019).2.5.

In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenzacon riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisionesenza averle utilmente censurate tutte.

Ed è, quindi, priva di interesse adimpugnare solo la ragione fondata sul mancato superamento dellapresunzione legale relativa di fittizietà del trasferimento di residenza senzaaver censurato utilmente la parte della motivazione della decisione fondatasul giudicato esterno.3.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.4.

Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità non avendo l’Agenzia delle Entrate depositato il controricorso.5.

Stante la pronuncia di inammissibilità del ricorso sussiste a carico dellaricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentoNumero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/2026spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. Sez.

U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Forghieriper procura speciale in calce al ricorso;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2422 del 2017, depositata il 31 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA], cantante lirica, dell’avviso di accertamento n.T9301TC02210/2012 e dell’atto di contestazione n. T93COT01034/2012,relativi all’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria avevaritenuto fittizia la sua residenza nel Principato di Monaco, presumendone, aisensi dell’art. 2 comma 2-bis t.u.i.r. la residenza fiscale in Italia ed aveva,di conseguenza, sottoposto a tassazione un reddito di lavoro autonomo dieuro 823.919,00 e un reddito di fabbricati di euro 674,00, irrogando larelativa sanzione, ai sensi dell'art. 6 comma 8 d. lgs. n. 471 del 1997.2. La CTP di Varese aveva accolto i ricorsi della contribuente e annullatosia l’accertamento sia l’atto di contestazione, ritenendo effettiva laresidenza della contribuente nel Principato di Monaco, non avendo l’erarioprovato la sua tesi.3. La CTR della Lombardia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,riuniti i ricorsi, aveva accolto il gravame sostenendo fosse onere dellacontribuente dimostrare di avere la residenza effettiva nel Principato diMonaco, circostanza che era, invece, rimasta priva di supporto probatorio.4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate non si è difesaessendosi limitata al deposito di una nota con la riserva di partecipazioneall’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 53 Cost., assumendo chel’accertamento del reddito imponibile sarebbe fondato su elementi, come iviaggi aerei o le spese dei genitori, che non costituiscono indice di realecapacità economica della contribuente ed avrebbero operato un’artificiosadilatazione della base imponibile, in contrasto con il principio di rilevanzacostituzionale dell’effettività della capacità contributiva.Numero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/20261.1. Il motivo relativo al vizio di violazione di legge dedotto conriferimento alla violazione di una norma costituzionale priva della natura dinorma di applicazione diretta, come l’art. 53 Cost., è inammissibile.1.2. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenereche la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per violazione di legge, ai sensi dell’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., salvo che si tratti di norme di immediata e direttaapplicazione, in mancanza di disposizioni di rango legislativo che disciplininola materia controversa da valutare sotto il profilo della conformità ai precetticostituzionali.1.3. La Corte ha, infatti, avuto modo di sottolineare, in più occasioni, che«La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata. » ( Cass. Sez. U. n. 25573del 2020; Cass. n. 15879 del 2018 Cass. n. 3708 del 2014).Tuttavia, « La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediataapplicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possamisurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale”, dovendoritenersi che “la norma costituzionale, ove sia di diretta applicazione,assurga a parametro del sindacato di legittimità.» (Cass. Sez. U. n. 11167del 2022).1.4. Nel caso di specie, la norma costituzionale richiamata dalla ricorrenteconsacra il principio di capacità contributiva ed esige l’adozione da parte dellegislatore di un sistema tributario improntato a criteri di progressività manon ha natura di norma di applicazione diretta che possa assurgere aNumero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/2026parametro del sindacato di legittimità sulla base del corollario del principioespresso dalla sentenza della Cass. Sez. U. n. 11167 del 2022.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2 comma 2-bis t.u.i.r.per avere la CTR erroneamente applicato la norma recante la presunzionelegale di fittizietà del trasferimento della residenza in uno dei Paesi compresinella c.d. black list, posto che il suo trasferimento nel Principato di Monacoera avvenuto, nel 1996, quindi prima dell’entrata in vigore della norma,avvenuta nel 1999, e che, il Principato di Monaco, all’epoca della pronunciadella sentenza impugnata, non rientrava più nella black list.2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenutodella sentenza impugnata che, sulla questione controversa della residenzafiscale della contribuente, ha espresso una duplice ratio decidendi.2.2. La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggiasu una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di accoglimentodel gravame dell’amministrazione finanziaria e si appunta solosull’argomentazione relativa al mancato assolvimento da parte dellacontribuente dell’onere della prova contraria rispetto alla presunzione difittizietà del trasferimento della residenza in un Paese ricompreso nella c.d.black list senza considerare che la CTR ha rafforzato la motivazione delladecisione esponendo anche la ragione fondata sul giudicato esternoformatosi sulla questione della residenza fiscale in Italia della contribuentenel giudizio relativo alle altre annualità di imposta.2.3. Al riguardo, la sentenza della CTR, dopo aver ampiamente espostole ragioni per cui ha ritenuto che la contribuente non avesse superato lapresunzione relativa di residenza fiscale in Italia prevista dall’art. 2 comma2 bis t.u.i.r. per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazioneresidente ed emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata, ha affermato: “Vaconsiderata, ancora, una ulteriore questione, sollevata dall'appellante(ricorso in appello, p. 7), in relazione alla sentenza n. 22/34/11, resa daNumero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/2026questa Commissione regionale, Sez. 34 il 1 aprile 2011, per i periodid'imposta 2003-2005. Tale pronuncia, essendo stata investita da ricorso percassazione, con mezzi che investono elementi diversi dalla residenza dellacontribuente in Italia, implica la definitività della relativa questione, stantela sopravvenuta formazione, sul punto, della cosa giudicata. […]” così che“In conclusione, anche il giudicato esterno, formatosi in relazione ai periodid'imposta precedenti (2003-2005) impone l'accoglimentodell'impugnazione proposta, con la conseguente riforma dell'appellatasentenza.”2.4. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dallaCorte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede dilegittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognunadelle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della sentenza è indispensabile non solo che il soccombentecensuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tuttefondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. U 34476 del 2019).2.5. In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenzacon riferimento ad una sola delle diverse ragioni che sorreggono la decisionesenza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse adimpugnare solo la ragione fondata sul mancato superamento dellapresunzione legale relativa di fittizietà del trasferimento di residenza senzaaver censurato utilmente la parte della motivazione della decisione fondatasul giudicato esterno.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.4. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità non avendo l’Agenzia delle Entrate depositato il controricorso.5. Stante la pronuncia di inammissibilità del ricorso sussiste a carico dellaricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentoNumero registro generale 1987/2018Numero sezionale 5274/2026Numero di raccolta generale 23559/2026Data pubblicazione 20/07/2026spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO
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