CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero, in totale riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, anche agli effetti civili, del reato di percosse, commesso ai danni [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la mancata rinnovazione dell'istruzione in appello. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 5. L'art. 606, comma 3-bis cod. proc. pen. prevede in maniera chiara ed espressa che: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». A tale precetto non si è attenuto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, sulla base di una diversa valutazione della testimonianza offerta dalla persona offesa, ha riformato da decisione di primo grado da assoluzione in condanna, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero che, peraltro, aveva richiesto la rinnovazione dell'istruzione. Le pronunce di legittimità, richiamate nella sentenza impugnata a sostegno della decisione di negare la rinnovazione, si riferiscono alla diversa fattispecie disciplinata dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.. 6. Discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]