CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 16188/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6293 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 6293/2023 camera di consiglio18.4.2024 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; controricorrente avverso la SENTENZA n. 2115/2022 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 aprile 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] u scag n in hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentire accertare la nullità degli acquisti di azioni di [OSCURATO:PERSONA] da loro effettuati e, in via subordinata , per sentire accertato l'inadempimento di quest'ultima per la violazione d ell’art. 46 reg. Consob n. 16190 del 2007, con condanna della convenuta al pagamento delle somme di euro 1.380.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 55.846,05 in favore di AlessandraBruscagnin. La convenuta si è costituita in giudizioeha chiesto fosse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva, domandando, nel merito, il rigetto delle domande attrici.E’ intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, la quale, dopo aver affermato essere l'unica legittimata passiva nella vicenda dedotta in lite, ha chiesto respingersi le domande proposte. 2. ― Il T ribunale ha disatteso queste ultime e gli attori soccombenti hanno proposto appello. La Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame reputando che irapporti relativi alla commercializzazione delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] non fosserotrasmigrati a [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― Ha proposto ricorso per cas sazione [OSCURATO:PERSONA], il quale ha denunciato con un primo motivo la violazione e falsa applicazione Sez. I–RG 6293/2023 camera di consiglio18.4.2024 dell’art. 3 d.l. n. 99/2017, convertito in l. n. 121/2017 e con il secondo lo stesso vizio, in relazioneall’art. 2560 c.c.. Sono state depositate memorie. E’ stata formulata, da parte del Presidente della Sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie. 4. ― S ul tema investito dai motivi di censura la Prima Sezione Civile ha disposto la trattazione di alcuni ricors i in pubblica udienza, onde appare opportunoil rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisioneche verrà in quella sede adottata. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, ne