CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Scaparone unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale come per legge- ricorrente –controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, in persona del legalerappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato, con domiciliazione digitale come per legge- ricorrente incidentale–contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoClaudio Teruggi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale come per legge- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 131/2025 depositatail 07/02/2025.Numero registro generale 11952/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 24018/2026Data pubblicazione 24/07/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23/06/2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che la Corte diCassazione voglia accogliere il ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Torinol’Agenzia del Demanio, al fine di far accertare che nell'istanza da leidepositata in data 06/02/2004, integrata con l'istanza di riesame del[OSCURATO:DATA_NASCITA], sussistevano tutti gli elementi costitutivi e nonricorrevano gli elementi impeditivi, previsti dall'art. 5 bis L. n.212/2003 e che, conseguentemente, l'Agenzia del Demanio, FilialePiemonte e Valle d'Aosta, doveva essere condannata alla venditadiretta in suo favore della porzione di fabbricato ad uso deposito-barche con area di pertinenza, appartenente al demanio pubblico delloStato, sita in Baveno, [OSCURATO:PERSONA] 33 del Sempione, attigua allasua proprietà, censita a parte del mappale 127 ed occupata per 450mq., a seguito di sconfinamento con porzioni di opere inamovibili,realizzate in data anteriore al 02/09/1967; nonché della porzione diarea demaniale, censita a parte del mappale 34, attigua alla suaproprietà, occupata per 9,60 mq., a seguito di sconfinamento conporzioni di opere inamovibili realizzate in data anteriore al02/09/1967; ed infine per l'acquisto sia dell'area pertinenziale alleopere e sia della fascia di metri lineari 3,00, a partire dal confine delleopere di costruzione realizzate in sconfinamento, per mq. 3105, comemeglio dettagliato nell'elaborato grafico allegato all'istanzapresentata all'Agenzia del Demanio.2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia del Demanio, chiedendo, nel merito, lareiezione della domanda e dichiarando la propria disponibilità allarestituzione della somma, che era stata versata dalla Monferini a titoloNumero registro generale 11952/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 24018/2026Data pubblicazione 24/07/2026di prezzo per l’acquisto delle aree. L’Amministrazione convenutacontestava la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti perl’acquisto previsti dalla disposizione normativa invocata, mancando ilrequisito della proprietà dell’opera realizzata in sconfinamento, inconsiderazione delle contestazioni che erano state presentate dalCantiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., effettivo esecutori dei manufatti;che, peraltro, le opere insistenti sul terreno censito al [OSCURATO:PERSONA] di Baveno al foglio 12, mappali 92 ed ex 34 (ora 223,226 e 227) erano state realizzate interamente su area demaniale, acura e spese del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza diconcessioni edilizie al medesimo assentite.3. Disposta consulenza tecnica di ufficio, interveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario a conoscere della controversia e chiedendo, quindi,sempre in via pregiudiziale, che fosse dichiarata inammissibile ladomanda della Monferini per intervenuta decadenza dalla facoltà dellastessa di presentare la domanda di cui all’art. 5 bis L. 212/2003, inulteriore subordine, per difetto di legittimazione ad agire, infine, nelmerito, che la domanda fosse comunque rigettata, in quantoinfondata.4. All’esito del deposito della consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale diTorino, con sentenza n. 2002/2022, pubblicata in data 10/05/2022,dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delgiudice amministrativo, compensando tra tutte le parti le spese digiudizio e ponendo le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico diMonferini [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia del Demanio nella misura dellametà ciascuno.5. Avverso la predetta sentenza proposero appello, con atto di citazionenotificato in data 22/11/2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loroqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduta,Numero registro generale 11952/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 24018/2026Data pubblicazione 24/07/2026chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, che fosse dichiaratala giurisdizione del giudice ordinario e riproponendo le domande dimerito già svolte in primo grado.6. L’Agenzia del Demanio si costituì nel giudizio d’impugnazione chiedendola reiezione dell’appello e, in subordine, in caso di ritenuta sussistenzadella giurisdizione del giudice ordinario, la remissione delle partidinanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ.7. Si costituì, altresì, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando lafondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata, con riproposizione delle eccezioni e domande giàformulate in primo grado.8. La Corte d’appello di Torino ha, con la sentenza n. 131 del 7/02/2025accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiaratola giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo e parti al primogiudice, in applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., nella formulazionevigente prima dell’abrogazione da parte dell’art. 3, comma 26, deld.lgs. n. 149 del 10/10/2022.9. Avverso tale sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.10. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].11. L’Agenzia del Demanio ha proposto a sua volta controricorso con il qualeaderisce alle difese della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e chiede, previa dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudiceordinario, la cassazione della sentenza12. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta conla quale chiede che l’accoglimento del ricorso e quindi che siadichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dellacontroversia.13. Sono pervenute memorie.Numero registro generale 11952/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 24018/2026Data pubblicazione 24/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Collegio ritiene che il controricorso dell’Agenzia delDemanio, che sollecita anch’esso la cassazione della sentenza, debbaessere considerato quale ricorso incidentale, atteso che (si veda pertutte Cass 23/11/2021 n. 36057, quale espressione di unorientamento consolidato) il principio dell'unicità del processo diimpugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo eperciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsiessenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con attoa sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionataal rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultantedal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.,indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) diimpugnazione in astratto operativi e tanto anche avuto riguardoall'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsortedell'impugnante principale e persegue il medesimo intento dirimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, come nelcaso all’esame, nel quale l’Agenzia del Demanio assume una posizioneperfettamente sovrapponibile a quella della ricorrente principale.2. Il motivo di ricorso è unico e allega violazione e falsa applicazionedell’art. 7 cod. proc. amm. perché – si sostiene -la controversia sulladomanda degli eredi Monferini di acquisizione in proprietà delleporzioni di area demaniale oggetto di sconfinamento, proposta anorma dell’art. 5 bis l. n. 212/2003 appartiene alla giurisdizione delgiudice amministrativo.Numero registro generale 11952/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 24018/2026Data pubblicazione 24/07/2026Osserva la ricorrente che anche in materia di attività vincolatasussistono ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo econtesta, quindi, la sussistenza della giurisdizione ordinaria, per comeritenuto dalla Corte d’appello.3. Il ricorso è fondato.Come affermato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza 1 febbraio2006, n. 31 richiamata dalla stessa Corte d’appello, che, tuttavia, nesminuisce la portata in quanto resa in sede di conflitto di attribuzionetra poteri dello Stato scaturito dall’impugnazione della circolaredell’Agenzia del Demanio attuativa del detto d.l. n. 212 del 2003 enon derivante da una controversia riguardante l’effettivainterpretazione della norma) il procedimento delineato dall’art. 5 bisdel d.l. n. 212 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge1/08/2003, n. 212, implica la valutazione di interessi pubblici e,pertanto, l’agire amministrativo non è del tutto vincolato.Permangono, infatti, margini di apprezzamento e quindi divalutazione, in capo alla P.A. sull’estensione delle aree dasdemanializzare e quindi da alienare. Ciò implica, come già affermatodalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 31 del 2006, soprarichiamata, che deve escludersi che il legislatore abbia inteso porre inessere un’operazione di sdemanializzazione in forza di legge, ossiaope legis. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato inmotivazione: «Non emerge dalla norma statale in questione unavolontà di generale declassificazione di aree demaniali, da cedere aisoggetti sconfinanti dietro mera richiesta e pagamento del prezzo. Alcontrario, il legislatore statale mostra particolare attenzione a nonpregiudicare interessi collettivi primari collegati ai beni pubblicioggetto della specifica disciplina dettata per l'alienazione. Non appareragionevole un'interpretazione della norma in esame che presuppone,accanto all'esclusione generalizzata di alcune categorie di beni,Numero registro generale 11952/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 24018/2026Data pubblicazione 24/07/2026ispirata ad una logica di forte garanzia dell'interesse pubblico, unaltrettanto generalizzato abbandono di tutte le rimanenti areedemaniali, esclusa ogni valutazione concreta da parte delleamministrazioni locali competenti, ispirato all'opposta logica delladismissione incontrollata del patrimonio pubblico.».Da ciò consegue che il margine di apprezzamento riservato alla P.A.comporta l’esercizio di poteri amministrativi, con conseguenteradicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo, al quale èdemandato il relativo sindacato.La giurisprudenza del giudice amministrativo di vertice del relativoplesso non ha, peraltro, nell’ultimo decennio, dopo un inizialeoscillazione, dubitato circa l’attribuzione alla propria sferagiurisdizionale delle controversie relativa all’applicazione dell’art. 5 bisdel d.l. n. 143 del 2003 (si vedano Cons. St. n. 3381 del 2013 e piùdi recente Cons. St. 1514 del 2020).4. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è, pertanto, accolto.5. Il ricorso incidentale dell’Agenzia del Demanio è assorbito.6. La sentenza impugnata è cassata con dichiarazione della giurisdizionedel giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa dovrà essereriassunta nel termine di legge e al quale è demandato di provvedereanche sulle spese di questa fase del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale dell’Agenzia del Demanio; cassa la sentenza impugnata;dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causadovrà essere riassunta nel termine di legge e al quale demanda diprovvedere sulle spese di questo giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del23/06/2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.Numero registro generale 11952/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 24018/2026Data pubblicazione 24/07/2026Lorenzo Orilia