CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 28662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] a e conclude per l'inammissibilita' del ricorso In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 24 novembre 2023 e depositata il 5 gennaio 2024, in parziale riforma della ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale reggino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, disponeva la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. 2. Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza pendenti sul prevenuto in ordine all'ipotesi di reato di cui alli art. 74 d.P.R. n. 309/1990 , commmi 1 e 2, e 416 bis comma 1 cod pen, descritto al capo V dell'incolpazione provvisoria. 4. L'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 5. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b) e lett. e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza e dei gravi indizi di colpevolezza. Deduce, in proposito, la mancanza assoluta di motivazione circa la censura mossa alla ordinanza del GIP in ordine alla carenza di autonoma valutazione. In proposito, era del tutto insufficiente la considerazione del Tribunale, che aveva ritenuto integrato il requisito in quanto le richieste della Procura non erano state integralmente accolte e poi in quanto il provvedimento era stato suddiviso in singoli e distinti paragrafi per ciascun indagato. Con riferimento alla posizione del Siclari, il GIP non aveva fornito motivazione specifica ma aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza genericamente individuati cumulativamente con gli altri coindagati. Era mancata una specifica valutazione in ordine alla posizione del Siclari, né, in proposito, era sufficiente la motivazione del Tribunale del Riesame secondo cui in più parti erano stati inseriti elementi valutativi, trattandosi di motivazione apparente. Inoltre, i giudici di merito avevano commesso macroscopici errori logici nella lettura del materiale intercettivo, attribuendo a frasi del tutto isolate da un preciso contesto significati totalmente inconferenti rispetto al loro significato.Per di più, si trattava di " droga parlata" , e quindi era richiesto un onere motivazionale più intenso. Infine, non era stato in alcun modo evidenziato qual era l'elemento indiziante del reato associativo, rispetto ad una ipotesi di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Erano invece plurimi gli elementi dai quali desumere l'assenza di una struttura ed anche della ritenuta disponibilità del Siclari nel perseguimento di un programma criminoso. 6.Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi relativi alla aggravante della agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. La motivazione del giudice del riesame resiste alle prospettate censure. Con particolare riferimento alla adombrata violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. va ribadito il principio secondo cui, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente, come nel caso di specie, di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2 - n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). Il Tribunale del Riesame ha dunque pienamente soddisfatto l'onere motivazionale sul punto osservando che il GIP aveva autonomamente valutato ogni singola posizione ( dividendo il provvedimento in appositi paragrafi), come dimostrato anche dal fatto che le richieste della Procura non erano state integralmente accolte. 3. Giova poi rammentare che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, può essere accolto solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). 4. Quanto alle doglianze avanzate dal ricorrente rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è pacifico che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il c:ompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29 maggio 2013, RM. in proc. Tiana, Rv. 255460; :Sez. 4, n. 18795 del 2 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata risulta motivata in maniera coerente e logica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche in riferimento al reato associativo. Deve in proposito rammentarsi che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16 ottobre 2013, Amodio ed altri, Rv. 257906; Sez. 4, n. 36341 del 15 maggio 2014, Savasta ed altri, Rv. 260268). Orbene, il Tribunale del riesame dedica le prime dieci pagine del provvedimento alla ricostruzione dei plurimi elementi comprovanti la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ricollegata alla cosca Libri , facente capo ad un importante esponente della cosca suddetta, [OSCURATO:PERSONA] ( cfr. pag. 8, intercettazione del Mangiola dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], suo collaboratore, e il sequestro di 740 piantine di canapa indiana: " hanno arrestato a Seby.. io vado avanti nelle mie cose.., e, riferendosi al sequestro dello stupefacente" lo sai cosa abbiamo perso? Un poco di soldi... ), manifestando comunque preoccupazioni in ordine al procedimento in corso e la piena contezza dell'organizzazione in essere ( cfr., in proposito, la frase riportata a pag. 9 della ordinanza impugnata: " hanno diciamo certificato la piazza di spaccio ora scatta l'associazione, secondo me il 74 glielo contestano"). Il Tribunale del Riesame dà inoltre ampio conto della stabilità del rapporto del Siclari con il Mangiola e altri associati, riportando diffusamente, alle pagine 10 -20, il compendio intercettivo estrapolato dalle conversazioni intercorse tra i due mentre il Mangiola era ristretto in carcere, riguardanti: 1) il riferimento alla sistemazione e vendita di un " escavatore", usando un evidente linguaggio criptico; 2) la difficoltà di contattare il [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi che quest'ultimo non aveva attivato la scheda sim datagli dal Mangiola per comunicare; 3) la richiesta di molti (all'evidenza, affiliati della cosca) di entrare nell'attività do narcotraffico ( " ci fermano tutti, vogliono uscire con noi, si vogliono allenare con noi"); 4) la raccomandazione, da parte del Mangiola, di contattare" il paeseano", alludendo al gruppo di Platì, 5) l'indicazione, da parte del Siclari, che sarebbe stato preferibile che detti contatti fossero stati tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], il quale però avrebbe dovuto attivare la scheda; 6) le notizie circa l'andamento delle attività di spaccio, che stava procedendo" alla grande"; 7) i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], entrato nel mercato della droga in precedenza governato dal Mangiole; 8) le attività volte ad evitare che il Bianchetti prendesse il sopravvento nel mercato mentre il Mangiola era in carcere. Alla luce degli elementi citati, non manifesta alcuna aporia logica ed è pienamente conforme ai principi sopra citati la motivazione del Tribunale del Riesame, secondo cui i Siclari era stabilmente inserito nella dinamica associativa, aveva un ruolo chiaro e definito, essendo incaricato, insieme al [OSCURATO:PERSONA], della diffusione della droga, ed era un sicuro conoscitore del contesto criminoso e delle dinamiche dell'associazione, come dimostrato, fra l'altro, dalla gestione dei rapporti con gli affiliati della cosca Libri che volevano entrare nel mercato. Il motivo di ricorso, invece, si incentra su una lettura alternativa del compendio delle conversazioni intercettate, peraltro ancorato ad elementi del tutto parcellizzati ed avulsi dal compendio indiziario che, invece, i giudici di merito considerano compiutamente nella sua valenza complessiva, traendone logiche conclusioni. Va dunque ribadito il consolidato principio per cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 6. Quanto, infine, alla aggravante di cui all'art. 416 bis -1 cod. pen.;‘/Tribunale del Riesame (cfr. pag. 20 dell'ordinanza impugnata) rileva la carenza di interesse del ricorrente nella presente fase cautelare, posto che, in ragione della contestazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990, opera comunque la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria di cui all'art. 275, comma 3, cod.. proc. pen, e resta inalterato il termine massimo di custodia cautelare in carcere di cui all'art, 303, comma primo, lett a) cod. proc. pen. Si tratta di argomentazioni corrette in punto di diritto, con le quali il ricorrente non si confronta minimamente. 7. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.