CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 1995
Cassazione n. 36393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1995 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto "annullarsi l'ordinanza con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui era stata respinta la domanda di riabilitazione. A sostegno della decisione ha evidenziato che la procura allegata agli atti reca la firma del condannato non autenticata dal difensore e che sia la richiesta di riabilitazione che l'atto di opposizione non recano la firma di Belaidi e che, in ogni caso, il difensore non è munito di procura speciale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 122 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale abbia dichiarato di inammissibilità del ricorso sulla scorta dell'erroneo presupposto che la firma apposta in calce alla nomina del difensore dovesse essere autenticata e che il difensore non fosse comunque legittimato a proporre la richiesta di riabilitazione e a presentare opposizione se non munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i profili di critica svilupparti dal ricorrente sono fondati. 1. L'art. 96 del codice di rito, applicabile anche al procedimento dinanzi al Tribale di sorveglianza, dispone che l'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D'altronde, l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'[OSCURATO:PERSONA], sia pure non personalmente, ma a mezzo posta. 3.„2 In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073), non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235963). 2. Il difensore per proporre l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di riabilitazione non deve essere munito di procura speciale. L'art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen. ("... il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ... proced(e) a norma dell'articolo 667, comma 4 ...") nel richiamare l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ("... Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore ...") include espressamente il difensore dell'interessato tra i soggetti legittimati a promuovere l'opposizione "iure proprio" contro il provvedimento in materia di riabilitazione emesso de plano. 3. Tanto posto la nomina di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] senza autenticazione è senz'altro valida con la conseguenza che l'opposizione risulta presentata dal difensore di fiducia del condannato, persona legittimata ad impugnare. 4.L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame dell'opposizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso, in Roma 1 luglio 2022 Il