CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Avola; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla condotta di detenzione a fini di cessione e le cui caratteristiche (si tratta di gr. 4.425,878 di principio attivo Delta-9-THC contenuto nei due reperti oltre a gr. 20,345 del medesimo principio ricavabile dalla marijuana) sono state correttamente ricondottf alla nozione di ingente quantità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hashish", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'aggravante in quanto, a fronte del possesso di Kg. 11,0690 di sostanza stupefacente, il principio attivo era risultato essere pari a 1,7 Kg. In motivazione la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d. m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.). (Sez. 4, Sentenza n. 49366 del 19/07/2018, Rv. 274038). Le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata sono rilevanti, nel ragionamento seguito dalla Corte di merito, ai fini dell'apprezzamento della gravità del fatto ritenuta ostativa al bilanciamento, con prevalenza delle attenuanti generiche che, pertanto, è stato motivato, con apprezzamento non manifestamente illogico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]