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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29041/2026

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la CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] al ‘ribaltamento’ della assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di frodeinformatica, disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per insufficienza della provadella responsabilità dell'imputato.Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d’appello condannaval’imputato alla pena di sei mesi di reclusione e € 600,00 di multa.2.

Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato iseguenti tre motivi.2.1 Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 530 cod.proc. pen. e 640 ter cod. pen. ed illogicità della motivazione per avere la sentenzaerroneamente ritenuto integrato il concorso dell'imputato nel reato di frodeinformatica ai danni della persona offesa.2.2 Il secondo motivo lamenta (ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) lamancanza di una motivazione rafforzata, necessaria nel caso di riforma di unasentenza assolutoria.2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b ed e, cod.proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, carenza e manifestaillogicità della motivazione con riferimento agli art. 163 e 164 cod. pen. per lamancata applicazione della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.2.

Invertendo l’ordine di formulazione dei primi due motivi, per logicaespositiva, si rileva la manifesta infondatezza del secondo, che deduce il mancatorafforzamento della motivazione d’appello.

Si evidenzia che, avendo proceduto al‘ribaltamento’ della assoluzione disposta in primo grado, la Corte avrebbe dovutoimpegnarsi a redigere una motivazione ‘rafforzata’, cercando di ‘uccidere’ il dubbioche aveva condotto il primo giudice all’assoluzione, confutando in radice lasussistenza degli elementi posti a base della assoluzione, anche se pronunciata exart. 530, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] osserva che la decisione, sia in primo che in secondo grado, èbasata su circostanze fattuali sostanzialmente incontroverse – ciò che ha altresìdispensato la Corte dall’onere di rinnovazione della prova dichiarativa.

Ciòpremesso, la lettura delle due sentenze consente di rilevare che la Corte di meritoha affrontato lo specifico punto su cui si erano concentrati i dubbi del giudice diprimo grado – la riferibilità del fatto all’imputato, in assenza di accertamenti suimovimenti del conto corrente beneficiario e sull’autoria dell’attività di phishing.

Inproposito, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato l’irrilevanza dei dettaglimancanti, ai fini della ricostruzione del fatto, al cospetto del dato – ritenutodirimente – che il conto corrente postale utilizzato per far recapitare il frutto dellasottrazione illecita fosse stato aperto dall’[OSCURATO:PERSONA] il giorno stesso dellaoperazione delittuosa, a conferma della funzionalizzazione di tale adempimentoalla realizzazione della frode informatica.

A fronte della strettissima connessionetemporale tra l’apertura del conto ed il compimento della frode, non vi è spazioalcuno per opinare che [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, fosse stato vittima di raggiro o disottrazione illecita dei dati di accesso al conto corrente ‘beneficiario’ (circostanze,peraltro, mai nemmeno allegate), sicché l’affermazione di responsabilità si basasul diretto intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], ovvero del suo contributo consapevole in unaazione concorsuale.

Con tale argomento, la Corte ha superato il dubbio palesatodal giudice di primo grado, soddisfacendo lo standard motivazionale richiestogli.3.

Ciò premesso in relazione al tema – di natura pregiudiziale – sulla necessitàdella motivazione rafforzata, si può tornare al primo motivo di ricorso.Vi si lamenta la illogicità della motivazione in relazione al concorsodell'imputato nel reato di frode informatica ai danni della persona offesaevidenziando che “la figura del soggetto, estraneo al reato, che fornisce il proprioconto corrente per consentire l'incasso delle somme di illecita provenienza ètutt'altro che al di fuori delle regole di logica e di comune esperienza” e che “…laricezione di quelle somme sul proprio conto corrente non è lumeggiante dellapartecipazione alla consumazione della frode”.Il collegio innanzitutto evidenzia che lo standard di valutazione dellamotivazione non è la illogicità dell’argomento utilizzato ma la manifesta illogicità,cioè una condizione estrema, che identifica non il ragionamento carente o lapresenza di incongruenze, quanto lo ‘strappo’ radicale tra premesse e conclusionitrattene, a segnalare la totale – e rilevabile ictu oculi – frattura tra l’argomentoposto a base della decisione e la logica o le regole esperienziali comuni.Ora, significativa è la messa a disposizione del proprio conto corrente per farvitransitare somme provenienti da truffa.

Nel ragionamento svolto dal giudiced’appello, ad ulteriore dimostrazione della correità dell’imputato nella frodeinformatica nel caso di specie, vi è il fatto che ciò sia avvenuto il giorno stessodell’apertura del conto, particolare non rilevato (o non valutato) dal giudice diprimo grado e non considerato dal motivo di ricorso.

E, tuttavia, è proprio dettacoincidenza temporale, nei termini in cui è stata opportunamente valorizzata dallaCorte di merito, a catalizzare gli elementi indiziari a carico dell’imputato, poichédimostrativa della finalizzazione dell’apertura del conto alla commissione dellafrode.4.

Infine, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso è dimostratadalla lettura del certificato del casellario giudiziale dell’imputato, presente in atti econsultabile dal [OSCURATO:PERSONA], data la natura della eccezione avanzata.

Vi sono elencatitre precedenti, due dei quali già ‘beneficiati’ dalla sospensione condizionale dellapena.

La concessione del beneficio non è consentita una terza volta; da qui, lamanifesta infondatezza del motivo.5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] al ‘ribaltamento’ della assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di frodeinformatica, disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per insufficienza della provadella responsabilità dell'imputato.Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d’appello condannaval’imputato alla pena di sei mesi di reclusione e € 600,00 di multa.2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato iseguenti tre motivi.2.1 Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 530 cod.proc. pen. e 640 ter cod. pen. ed illogicità della motivazione per avere la sentenzaerroneamente ritenuto integrato il concorso dell'imputato nel reato di frodeinformatica ai danni della persona offesa.2.2 Il secondo motivo lamenta (ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) lamancanza di una motivazione rafforzata, necessaria nel caso di riforma di unasentenza assolutoria.2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b ed e, cod.proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, carenza e manifestaillogicità della motivazione con riferimento agli art. 163 e 164 cod. pen. per lamancata applicazione della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.2. Invertendo l’ordine di formulazione dei primi due motivi, per logicaespositiva, si rileva la manifesta infondatezza del secondo, che deduce il mancatorafforzamento della motivazione d’appello. Si evidenzia che, avendo proceduto al‘ribaltamento’ della assoluzione disposta in primo grado, la Corte avrebbe dovutoimpegnarsi a redigere una motivazione ‘rafforzata’, cercando di ‘uccidere’ il dubbioche aveva condotto il primo giudice all’assoluzione, confutando in radice lasussistenza degli elementi posti a base della assoluzione, anche se pronunciata exart. 530, comma 2, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] osserva che la decisione, sia in primo che in secondo grado, èbasata su circostanze fattuali sostanzialmente incontroverse – ciò che ha altresìdispensato la Corte dall’onere di rinnovazione della prova dichiarativa. Ciòpremesso, la lettura delle due sentenze consente di rilevare che la Corte di meritoha affrontato lo specifico punto su cui si erano concentrati i dubbi del giudice diprimo grado – la riferibilità del fatto all’imputato, in assenza di accertamenti suimovimenti del conto corrente beneficiario e sull’autoria dell’attività di phishing. Inproposito, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato l’irrilevanza dei dettaglimancanti, ai fini della ricostruzione del fatto, al cospetto del dato – ritenutodirimente – che il conto corrente postale utilizzato per far recapitare il frutto dellasottrazione illecita fosse stato aperto dall’[OSCURATO:PERSONA] il giorno stesso dellaoperazione delittuosa, a conferma della funzionalizzazione di tale adempimentoalla realizzazione della frode informatica. A fronte della strettissima connessionetemporale tra l’apertura del conto ed il compimento della frode, non vi è spazioalcuno per opinare che [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, fosse stato vittima di raggiro o disottrazione illecita dei dati di accesso al conto corrente ‘beneficiario’ (circostanze,peraltro, mai nemmeno allegate), sicché l’affermazione di responsabilità si basasul diretto intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], ovvero del suo contributo consapevole in unaazione concorsuale. Con tale argomento, la Corte ha superato il dubbio palesatodal giudice di primo grado, soddisfacendo lo standard motivazionale richiestogli.3. Ciò premesso in relazione al tema – di natura pregiudiziale – sulla necessitàdella motivazione rafforzata, si può tornare al primo motivo di ricorso.Vi si lamenta la illogicità della motivazione in relazione al concorsodell'imputato nel reato di frode informatica ai danni della persona offesaevidenziando che “la figura del soggetto, estraneo al reato, che fornisce il proprioconto corrente per consentire l'incasso delle somme di illecita provenienza ètutt'altro che al di fuori delle regole di logica e di comune esperienza” e che “…laricezione di quelle somme sul proprio conto corrente non è lumeggiante dellapartecipazione alla consumazione della frode”.Il collegio innanzitutto evidenzia che lo standard di valutazione dellamotivazione non è la illogicità dell’argomento utilizzato ma la manifesta illogicità,cioè una condizione estrema, che identifica non il ragionamento carente o lapresenza di incongruenze, quanto lo ‘strappo’ radicale tra premesse e conclusionitrattene, a segnalare la totale – e rilevabile ictu oculi – frattura tra l’argomentoposto a base della decisione e la logica o le regole esperienziali comuni.Ora, significativa è la messa a disposizione del proprio conto corrente per farvitransitare somme provenienti da truffa. Nel ragionamento svolto dal giudiced’appello, ad ulteriore dimostrazione della correità dell’imputato nella frodeinformatica nel caso di specie, vi è il fatto che ciò sia avvenuto il giorno stessodell’apertura del conto, particolare non rilevato (o non valutato) dal giudice diprimo grado e non considerato dal motivo di ricorso. E, tuttavia, è proprio dettacoincidenza temporale, nei termini in cui è stata opportunamente valorizzata dallaCorte di merito, a catalizzare gli elementi indiziari a carico dell’imputato, poichédimostrativa della finalizzazione dell’apertura del conto alla commissione dellafrode.4. Infine, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso è dimostratadalla lettura del certificato del casellario giudiziale dell’imputato, presente in atti econsultabile dal [OSCURATO:PERSONA], data la natura della eccezione avanzata. Vi sono elencatitre precedenti, due dei quali già ‘beneficiati’ dalla sospensione condizionale dellapena. La concessione del beneficio non è consentita una terza volta; da qui, lamanifesta infondatezza del motivo.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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