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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45658/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERI° AGOSTINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; -dita la relazione svolta dal Consigliere.

MARIA ELEf\lA MELE; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'ad 453 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo.

Ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di applicazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera il divieto di prevalenza delle circo stanze attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERI° AGOSTINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; -dita la relazione svolta dal Consigliere. MARIA ELEf\lA MELE; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'ad 453 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo. Ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di applicazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera il divieto di prevalenza delle circo stanze attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende