CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 32123/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/03/2026 della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni nell’interesse del ricorrente, a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, salvoescludere la contestata recidiva e rideterminare, di conseguenza, il trattamentosanzionatorio, ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo gradonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione alla sussistenza del delitto ascritto, ritenuto sulla solabase della titolarità della carta di credito in capo all’imputato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare in relazione al contributo causale,materiale ovvero morale, dell’imputato, in dispregio di quanto previsto daldisposto di cui all’art. 114 cod. pen. Dal che conseguirebbe il caratteremeramente congetturale delle ragioni poste a base della ritenuta responsabilitàdell’imputato.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto. Il dolosarebbe stato affermato senza considerare la natura meramente civilisticadell’inadempimento contrattuale, non preceduto da un’effettiva preordinazione,da parte del ricorrente, di una condotta truffaldina, posta in essere, piuttosto, daaltri.2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al diniego della causa di non punibilità della lieve entità del fatto di cuiall’art. 131 bis cod. pen.2.4 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alladosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. I primi due motivi ‒ congiuntamente esaminabili, perché logicamenteconnessi ‒ sono aspecifici, non confrontandosi la difesa con le ragioni rese dallaCorte distrettuale in merito al giudizio di responsabilità dell’imputato perl’ascritto delitto (cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01, perla mancanza di specificità del motivo intesa come mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione).In piena coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai finidell'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di truffa "on-line", assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto,l'incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata alsoggetto agente (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Pmt, Rv. 289861 - 01), letesi difensive sono state adeguatamente disattese dai giudici di merito, i qualihanno dimostrato come il ruolo essenziale dell’imputato nella perpetrazione deldelitto emergesse con evidenza dal compendio probatorio.Invero, con riferimento egli elementi probatori a carico del ricorrente, lamotivazione della sentenza impugnata ha rimarcato, in particolare, 1) latitolarità, in capo al ricorrente, della carta, su cui è pervenuto il profitto dellatruffa; 2) il momento dell’attivazione della carta, avvenuta pochi giorni primadell’ascritto reato, mediante presentazione, da parte del ricorrente, del suodocumento di identità; 3) la mancata prospettazione, da parte difensiva, di unapersuasiva versione alternativa dei fatti, utile a disarticolare il costruttoaccusatorio (ciò che non costituisce affatto ‒ è bene puntualizzarlo ‒un’inversione dell’onere della prova, dovendosi ricordare che «nell'ordinamentoprocessuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa,anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputatoallegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché èl'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova",può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi perprovare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 – 01); 4) la mancata denuncia di smarrimento ovvero difurto della carta.A fronte della valorizzazione di siffatte emergenze processuali, logicamenteconcatenate e valutate dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette sulpiano giuridico, le doglianze in esame si appalesano del tutto inefficaci acontrastare la motivazione, là dove eccepiscono il mancato vaglio dell’ipotesi dicui all’art. 114 cod. pen.: il rilievo è invero inefficace, perché resta meramentecongetturale la tesi ‒ sottesa ai motivi ‒ di un concorso “di minima importanza”del ricorrente in una condotta che altri potrebbe aver posto in essere.In tal senso, la motivazione, nel punto in cui sottolinea la mancataprospettazione, da parte difensiva, di una persuasiva versione alternativa deifatti, è ineccepibile: a tal proposito, val la pena ribadire che, in materia di truffa,«costituisce consolidata massima di esperienza il criterio secondo cui colui ilquale percepisce il profitto dell'illecito — e dunque riceve l'accredito delle sommefraudolentemente sottratte — è, in linea di normalità causale, il medesimosoggetto che ha posto in essere la condotta decettiva ovvero vi ha concorso»(Sez. 2, n. 16493 del 23/04/2026, Carne', Rv. 290024 – 01, in motivazione, par.2.2). Come chiarito da questa Corte con la decisione testé citata, lariconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica o al suo concorrente trovafondamento nella struttura stessa del reato, «dove il vantaggio patrimoniale nonrappresenta un evento estraneo o meramente eventuale rispetto all'artificio o alraggiro, ma ne costituisce lo sbocco fisiologico e funzionalmente necessario, cosìche, seguendo un criterio di normalità causale, è pienamente razionale desumerela riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia ildestinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienzacomune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio oal raggiro» (ibidem).Peraltro, come logicamente osservato dalla Corte territoriale, non si vedeper qual motivo, ove altri avesse posso in essere la truffa, l’imputato non abbiaprontamente denunciato lo smarrimento della carta postale.Deve anche precisarsi che i criteri ermeneutici summenzionati non escludonoche la massima di esperienza, sopra indicata, sia suscettibile di essere superatalogicamente compatibili con il quadro fattuale rappresentato, tali da collocarel’imputato al di fuori della catena causale tipica (quali la dimostrazionedell'intervento autonomo di soggetti terzi, la prova che l'intestazione del conto odel provento abbia carattere meramente formale e non rifletta l'effettivadisponibilità delle somme, ovvero l'emersione di una catena causale alternativaconcretamente ricostruibile). Come già ricordato, e come esaustivamente chiaritodai giudici di appello, il ricorrente ha mancato di prospettare specifichecircostanze, dotate di qualche plausibilità, alternative rispetto all’edittoaccusatorio.3. Il terzo motivo è radicalmente generico, oltre che reiterativo di doglianzedisattese dai giudici di merito per il tramite di argomentazioni del tutto scevredai dedotti vizi. Il profitto ingiusto, pari a 460 euro, nonché le modalità dellacondotta, particolarmente callida (si veda il riferimento, in motivazione, ai diversipreventivi per polizze prospettati alla vittima), sono profili adeguatamentevalorizzati dalla Corte distrettuale, con motivazione logica e idonea a giustificareil diniego dell’invocata causa di non punibilità (v. ad es., arg. a contrario, Sez. 3,n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 – 01).4. Il quarto motivo è generico. Il lieve discostamento, con riguardo alla penapecuniaria, dal minimo edittale è stato razionalmente giustificato, in motivazione,alla luce delle modalità della condotta (su cui supra, sub 3) e, quindi,coerentemente con i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. Quanto alladoglianza vertente sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex 62bis cod. pen. nella loro massima estensione, essa è aspecifica, avendo la Corteterritoriale dato ampiamente conto delle ragioni della propria determinazione. Inparticolare, in motivazione, è operato congruo riferimento 1) ai precedenti delricorrente, che benché non specifici, sono stati ritenuti, comunque, gravi, cioèespressione di una devianza; e di ciò il giudice, guardando ai criteri posti dagliartt. 132 e 133 cod. pen., può legittimamente tener conto; 2) a condannedivenute irrevocabili per reati commessi successivamente al fatto per cui siprocede; ciò che rende la decisione impugnata vieppiù legittima, dovendo ilgiudice riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62 biscod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (sulla legittimità di talevalorizzazione, v., ad es., Sez. 2, n. 24207 del 14/03/2013, Piras, Rv. 256486 –01; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627 – 01).5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]