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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03149/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n.

RG 14570-2021 sollevato dal Tribunale di LECCE, con ordinanza n.

RG 1192/2020 del 13/05/2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE dall'altra: - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma in ordine alla procedura esecutiva descritta in motivazione; osserva quanto segue.

I/4mtk ,1,7144,9 Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione e segnatamente dell'espropriazione mobiliare tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate, con ordinanza del 13/05/2021, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere dell'espropriazione presso terzi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, rilevato che anche il Tribunale di Treviso aveva assunto analoga determinazione, essendosi dichiarato incompetente, ha chiesto esperirsi regolamento di ufficio.

Il regolamento di competenza d'ufficio è, nella specie, inammissibile, dovendosi dare seguito all'orientamento di questa Corte in materia, secondo il quale è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicanar ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi (quali espressioni oramai costante dell'orientamento si vedano: Cass. n. 17845 del 08/08/2014 Rv. 632562-01; n. 17462 del 23/07/2010 Rv. 614821 - 01).

Seguendo il detto orientamento (in particolare: Cass. n. 17845 del 2014) il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, avrebbe dovuto con ordinanza ex art. 487 cod. proc. civ. declinare la propria competenza ed avverso tale ordinanza il rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Il regolamento d'ufficio è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarato.

Nulla per le spese di lite non essendovi alcuna controparte costituita.

Ad 30/11/2021 1( (3 N 14570/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020.

Il presid Enrico DEP1CO N CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 14570-2021 sollevato dal Tribunale di LECCE, con ordinanza n. RG 1192/2020 del 13/05/2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE dall'altra: - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma in ordine alla procedura esecutiva descritta in motivazione; osserva quanto segue. I/4mtk ,1,7144,9 Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione e segnatamente dell'espropriazione mobiliare tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate, con ordinanza del 13/05/2021, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere dell'espropriazione presso terzi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e, rilevato che anche il Tribunale di Treviso aveva assunto analoga determinazione, essendosi dichiarato incompetente, ha chiesto esperirsi regolamento di ufficio. Il regolamento di competenza d'ufficio è, nella specie, inammissibile, dovendosi dare seguito all'orientamento di questa Corte in materia, secondo il quale è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicanar ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi (quali espressioni oramai costante dell'orientamento si vedano: Cass. n. 17845 del 08/08/2014 Rv. 632562-01; n. 17462 del 23/07/2010 Rv. 614821 - 01). Seguendo il detto orientamento (in particolare: Cass. n. 17845 del 2014) il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, avrebbe dovuto con ordinanza ex art. 487 cod. proc. civ. declinare la propria competenza ed avverso tale ordinanza il rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. Il regolamento d'ufficio è, pertanto, inammissibile e tale deve essere dichiarato. Nulla per le spese di lite non essendovi alcuna controparte costituita. Ad 30/11/2021 1( (3 N 14570/2021 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il presid Enrico DEP1CO N CANCELLERIA
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