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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 1968

Cassazione n. 43347/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1968 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letti i motivi aggiunti del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile ai fini civili in relazione al reato contestato di tentata truffa e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed alla rifusione delle spese processuali; in base al capo di imputazione, Lioce, "al fine di conseguire un ingiusto profitto, con artifici e raggiri consistiti nella falsa attestazione di essere stato investito dal veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] e nella instaurazione di un temerario processo civile davanti al Giudice di Pace di Foggia, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre il Giudice di Pace a pronunciarsi in suo favore..." 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Lioce, rilevando innanzitutto che la sentenza del Giudice di pace di Foggia con la quale era stata rigettata la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA].ni non era fondata sulla falsità del fatto storico, ma sulla rilevata incongruenza tra l'entità dei danni lamentati dalla parte attrice e la descrizione dell'evento (peraltro, la sentenza era priva della attestazione del passaggio in giudicato); di contro, era stata prodotta agli atti del processo la certificazione medica rilasciata a Lioce dal [OSCURATO:PERSONA], attestante le lesioni da lui riportate; inoltre, il teste addotto dalla parte civile Bisceglie aveva negato di conoscere quest'ultimo malgrado risultasse per tabulas che risiedevano entrambi nello stesso stabile e il dato secondo cui Lioce avrebbe promosso cause civili contro diverse compagnie assicurative era errato, visto che si trattava di persone omonime con diversi dati anagrafici, per cui il giudice di primo grado aveva assolto Lioce.

Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva reputato prova granitica la sentenza del Giudice di Pace, per cui non era necessario osservare l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 comma 3 -bis cod. proc. pen., malgrado la sentenza fosse sprovvista dell'attestazione di passaggio in giudicato, per cui poteva al più essere valutata come documento ai sensi dell'art.234 cod. proc. pen. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 603 comma 3 -bis cod. proc. pen., rilevando che nell'atto di appello la parte civile non aveva censurato alcuna dichiarazione in particolare, fondando le proprie doglianze su altre motivazioni; la Corte di appello, dopo aver argomentato sulla valenza probatorio'L della sentenza del Giudice di Pace, aveva ritenuto di argomentare ugualmente su alcuni passaggi dichiarativi, tanto dell'imputato, quanto degli altri testi escussi, traendone elementi di ulteriore riscontro del proprio convincimento di colpevolezza, in violazione quindi delle sentenze di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio. 1.1 Deve essere infatti ribadito il principio secondo cui "non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 cod. pen., che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici" (Sez. 2, n. 48541 del 21/10/2022, Castiglione, Rv. 284172; vedi anche Sez.2, n. 498 del 16/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251768). :pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato:detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.

2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, per l'effetto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1968 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letti i motivi aggiunti del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile ai fini civili in relazione al reato contestato di tentata truffa e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ed alla rifusione delle spese processuali; in base al capo di imputazione, Lioce, "al fine di conseguire un ingiusto profitto, con artifici e raggiri consistiti nella falsa attestazione di essere stato investito dal veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] e nella instaurazione di un temerario processo civile davanti al Giudice di Pace di Foggia, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre il Giudice di Pace a pronunciarsi in suo favore..." 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Lioce, rilevando innanzitutto che la sentenza del Giudice di pace di Foggia con la quale era stata rigettata la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA].ni non era fondata sulla falsità del fatto storico, ma sulla rilevata incongruenza tra l'entità dei danni lamentati dalla parte attrice e la descrizione dell'evento (peraltro, la sentenza era priva della attestazione del passaggio in giudicato); di contro, era stata prodotta agli atti del processo la certificazione medica rilasciata a Lioce dal [OSCURATO:PERSONA], attestante le lesioni da lui riportate; inoltre, il teste addotto dalla parte civile Bisceglie aveva negato di conoscere quest'ultimo malgrado risultasse per tabulas che risiedevano entrambi nello stesso stabile e il dato secondo cui Lioce avrebbe promosso cause civili contro diverse compagnie assicurative era errato, visto che si trattava di persone omonime con diversi dati anagrafici, per cui il giudice di primo grado aveva assolto Lioce. Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva reputato prova granitica la sentenza del Giudice di Pace, per cui non era necessario osservare l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 comma 3 -bis cod. proc. pen., malgrado la sentenza fosse sprovvista dell'attestazione di passaggio in giudicato, per cui poteva al più essere valutata come documento ai sensi dell'art.234 cod. proc. pen. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 603 comma 3 -bis cod. proc. pen., rilevando che nell'atto di appello la parte civile non aveva censurato alcuna dichiarazione in particolare, fondando le proprie doglianze su altre motivazioni; la Corte di appello, dopo aver argomentato sulla valenza probatorio'L della sentenza del Giudice di Pace, aveva ritenuto di argomentare ugualmente su alcuni passaggi dichiarativi, tanto dell'imputato, quanto degli altri testi escussi, traendone elementi di ulteriore riscontro del proprio convincimento di colpevolezza, in violazione quindi delle sentenze di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio. 1.1 Deve essere infatti ribadito il principio secondo cui "non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 cod. pen., che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici" (Sez. 2, n. 48541 del 21/10/2022, Castiglione, Rv. 284172; vedi anche Sez.2, n. 498 del 16/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251768). :pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato:detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo (non espressione di libertà negoziale, bensì) esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. 2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, per l'effetto,
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