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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02419/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa (pagg. 10 e 11, ove si sottolinea la negligenza del prevenuto, consapevole del proprio ruolo di amministratore, nell'affidamento incontrollato a terzi estranei della cura contabile dell'impresa, anche in considerazione del compimento di attività gestionali, sia pure nell'interesse di terzi), sufficiente ad integrare uno degli elementi essenziali del reato di bancarotta documentale semplice (Cass. sez.5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133); trattasi, invero, di valutazione immune da censure in questa sede, esulando dal perimetro delle attribuzioni della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui delibazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa radicare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, attraverso la deduzione dei vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si duole della mancata applicazione, da parte del giudice di secondo grado, della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto, operata con la sentenza impugnata, è per la prima volta indeducibile (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) e manifestamente infondato, in quanto - per un verso - l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non risulta richiesta dall'imputato con i motivi di gravame, né in sede di rassegnazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado, avuto riguardo alla concreta "prevedibilità" di una possibile riqualificazione della condotta in quella di bancarotta documentale semplice, con la quale la difesa avrebbe potuto e dovuto confrontarsi quantomeno nella formulazione ed articolazione del secondo motivo d'appello, che ha investito la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; per altro verso, il collegio ritiene di dare continuità al condivisibile indirizzo di questa Corte di Cassazione, secondo cui l'immediata rilevabilità, anche d'ufficio, della causa di non punibilità in sede di legittimità, è consentita a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. peri. (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271); nel caso di specie, la pronuncia della Corte territoriale ha illustrato la discreta gravità del fatto nei suoi connotati oggettivi - la totale omessa tenuta della contabilità societaria per un triennio - e sottolineato il grado di più accentuata colpevollezza nel raffronto con i precedenti penali, ravvicinati .nel tempo ed omogenei (pag.12), indicatori che non consentono di registrare, ictu ocuii, la ricorrenza delle condizioni di operatività della causa di non punibilità; Dato atto che, in data 1 dicembre 2023, la difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria difensiva - che è tardiva a norma dell'art. 611 c.p.p. perché non depositata almeno cinque giorni "liberi" prima dell'udienza e del resto nulla aggiunge alle ragioni censura già esplicitate - con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa (pagg. 10 e 11, ove si sottolinea la negligenza del prevenuto, consapevole del proprio ruolo di amministratore, nell'affidamento incontrollato a terzi estranei della cura contabile dell'impresa, anche in considerazione del compimento di attività gestionali, sia pure nell'interesse di terzi), sufficiente ad integrare uno degli elementi essenziali del reato di bancarotta documentale semplice (Cass. sez.5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133); trattasi, invero, di valutazione immune da censure in questa sede, esulando dal perimetro delle attribuzioni della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui delibazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa radicare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, attraverso la deduzione dei vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si duole della mancata applicazione, da parte del giudice di secondo grado, della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto, operata con la sentenza impugnata, è per la prima volta indeducibile (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) e manifestamente infondato, in quanto - per un verso - l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non risulta richiesta dall'imputato con i motivi di gravame, né in sede di rassegnazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado, avuto riguardo alla concreta "prevedibilità" di una possibile riqualificazione della condotta in quella di bancarotta documentale semplice, con la quale la difesa avrebbe potuto e dovuto confrontarsi quantomeno nella formulazione ed articolazione del secondo motivo d'appello, che ha investito la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; per altro verso, il collegio ritiene di dare continuità al condivisibile indirizzo di questa Corte di Cassazione, secondo cui l'immediata rilevabilità, anche d'ufficio, della causa di non punibilità in sede di legittimità, è consentita a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. peri. (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271); nel caso di specie, la pronuncia della Corte territoriale ha illustrato la discreta gravità del fatto nei suoi connotati oggettivi - la totale omessa tenuta della contabilità societaria per un triennio - e sottolineato il grado di più accentuata colpevollezza nel raffronto con i precedenti penali, ravvicinati .nel tempo ed omogenei (pag.12), indicatori che non consentono di registrare, ictu ocuii, la ricorrenza delle condizioni di operatività della causa di non punibilità; Dato atto che, in data 1 dicembre 2023, la difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria difensiva - che è tardiva a norma dell'art. 611 c.p.p. perché non depositata almeno cinque giorni "liberi" prima dell'udienza e del resto nulla aggiunge alle ragioni censura già esplicitate - con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore dell
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