CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 24706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza in data 2/10/2018 la Corte di Appello di Torino confermava ilgiudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino il 30/1/2017 nei confronti diAngelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di frode assicurativa loro ascritti in quellasede, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni infavore della costituita parte civile;che con sentenza n. 2743/2020 in data 15/12/2020 questa Corte di Cassazione annullavasenza rinvio la predetta pronuncia della Corte di Appello per essere i reati estinti per intervenutaprescrizione, senza nulla disporre in ordine alle statuizioni civili;che in data 16/6/2025 l’[OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Torino presentava allastessa Corte richiesta di disporre in merito alle statuizioni civili, e la Corte territoriale conordinanza del 15/12/2025 disponeva trasmettersi gli atti per competenza a questa Corte diCassazione;ritenuto che, benché il procedimento sia stato registrato come “ricorso straordinario” aisensi dell’art. 625bis, comma 3 primo periodo cod. proc. pen., tale non può essere ritenuto,difettando una richiesta in tal senso, peraltro consentita dal comma 2 di tale articolo solo alprocuratore generale o al condannato, né può essere verificata d’ufficio da questa Corte lasussistenza di eventuale errore di fatto, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, attesaanche la scadenza del termine di trenta giorni dalla deliberazione;che nemmeno è possibile ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali dicui all’art. 130 cod. proc. pen., in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, taleprocedura è applicabile solo nel caso in cui la Corte di cassazione abbia omesso la statuizionesulle spese giudiziali, sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, perché la relativastatuizione riveste natura accessoria e obbligatoria (Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, P.c. in proc.Gottuso, Rv. 243422 – 01; Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, P.c. in proc. Maiolo, Rv. 238885 -01), ma non può essere applicata alle statuizioni ex art. 578 cod. proc. pen. in quanto taleintegrazione si risolverebbe in una modifica non consentita ex art. 130 cod. proc. pen (cosìSez. 6, n. 37118 del 19/07/2012, Rv. 253379 – 01, che ha rilevato che alle parti civili ricorrentispetta il diritto di adire il giudice civile per la soddisfazione delle pretese conseguentil'annullamento senza rinvio della pronuncia assolutoria);che resta impregiudicato il diritto degli interessati a partecipare al procedimento diesecuzione, dovendosi riconoscere che sono "interessati", e, quindi, legittimati a partecipare alprocedimento di esecuzione, i titolari di situazioni giuridiche soggettive astrattamente tutelabilinel processo di cognizione (persone offese, parti civili, terzi estranei titolari di diritti sui beniconfiscati) che, in seguito ad una statuizione irrevocabile, abbiano subito un concreto pregiudizioche intendano rimuovere, o siano state private di un vantaggio correlato alla propria posizioneprocessuale (Sez. 1, n. 25133 del 13/05/2025, Consiglio, Rv. 288194 - 01);rilevato, pertanto, che nulla deve provvedere questa Corte in ordine alla richiesta di cui sitratta. P.Q.MDichiara non luogo a provvedere sulla richiesta trasmessa dalla Corte di Appello di Torino.Così deciso, il giorno 30 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]