CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Amuri; Letta altresì la memoria depositata nell'interesse dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente ed al riconoscimento dello stesso, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di appello alla pag. 7 della sentenza impugnata, ove sono esposti gli elementi per ritenerlo concorrente nei fatti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I C