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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22041/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]°, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso nonché l'avvoc:ato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13/12/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala in data 14 luglio 2019 confermava la affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di rapina aggravata di cui ai capi C), E) ed F), rideterminando il trattamento sanzionatorio a suo carico e confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata contestati.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] formulata due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di rapina contestati di cui ai capi C), E) ed F).

Deduce che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità sulle sole dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non tenendo conto della circostanza che detto riconoscimento era privo di requisiti di certezza in ordine all' individuazione dell'imputato quale autore delle rapine in questione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Rileva che sul punto la Corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente carente.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Osserva che i giudici di merito si erano discostati dalla applicazione del minimo edittale senza alcuna motivazione in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Osserva la Corte che le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la ricostruzione dei fatti contestati operata dal primo giudice.

Nel caso di specie i giudici di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali a carico dell'imputato erano emersi una serie di indizi gravi precisi e concordanti sicchè doveva ritenersi raggiunta la prova di tutti i fatti contestati.

I giudici territoriali hanno, infatti, rilevato che: quanto al reato sub C) l' imputato era stato riconosciuto, in termini di generica somiglianza, dal teste Castiglione il cui riconoscimento andava, tuttavia, valutato unitamente al riconoscimento in termini di "assoluta certezza" dall' agente di RG. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva preso visione delle immagini dell' impianto di video- sorveglianza; relativamente al reato di cui al capo E) oltre al riconoscimento in termini di somiglianza effettuato da due testi vi era riconoscimento certo sempre del suddetto agente di P.G.; in ordine alla rapina di cui al capo F) vi erano il riconoscimento certo da parte dei testimoni oculare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il riconoscimento in termini di "certezza" dall' agente di RG. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva preso visione delle immagini dell' impianto di video-sorveglianza.

I giudici di merito con dovizia di argomentazioni hanno, poi, spiegato le ragioni per le quali i riconoscimenti operati dal teste di P.G.

Selvaggio erano dotati di particolare attendibilità (v. ff. 12-13).

Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente muovono delle censure di puro merito senza confrontarsi in modo adeguato con l'articolato iter argomentativo dei giudici di merito.

Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

A fronte di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto in punto di trattamento sanzionatorio l'imputato ha mosso delle censure del tutto generiche ed aspecifiche.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Occorre ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep.. 21/07/2017) Rv. 271243 - 01), sicchè la sentenza deve ritenersi immune da censure a fronte, peraltro, di censure del tutto generiche ed aspecifiche.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per ill disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]°, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso nonché l'avvoc:ato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13/12/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala in data 14 luglio 2019 confermava la affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di rapina aggravata di cui ai capi C), E) ed F), rideterminando il trattamento sanzionatorio a suo carico e confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina aggravata contestati. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] formulata due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente per i reati di rapina contestati di cui ai capi C), E) ed F). Deduce che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità sulle sole dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non tenendo conto della circostanza che detto riconoscimento era privo di requisiti di certezza in ordine all' individuazione dell'imputato quale autore delle rapine in questione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rileva che sul punto la Corte di appello aveva adottato una motivazione gravemente carente. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Osserva che i giudici di merito si erano discostati dalla applicazione del minimo edittale senza alcuna motivazione in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Osserva la Corte che le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la ricostruzione dei fatti contestati operata dal primo giudice. Nel caso di specie i giudici di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali a carico dell'imputato erano emersi una serie di indizi gravi precisi e concordanti sicchè doveva ritenersi raggiunta la prova di tutti i fatti contestati. I giudici territoriali hanno, infatti, rilevato che: quanto al reato sub C) l' imputato era stato riconosciuto, in termini di generica somiglianza, dal teste Castiglione il cui riconoscimento andava, tuttavia, valutato unitamente al riconoscimento in termini di "assoluta certezza" dall' agente di RG. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva preso visione delle immagini dell' impianto di video- sorveglianza; relativamente al reato di cui al capo E) oltre al riconoscimento in termini di somiglianza effettuato da due testi vi era riconoscimento certo sempre del suddetto agente di P.G.; in ordine alla rapina di cui al capo F) vi erano il riconoscimento certo da parte dei testimoni oculare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il riconoscimento in termini di "certezza" dall' agente di RG. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva preso visione delle immagini dell' impianto di video-sorveglianza. I giudici di merito con dovizia di argomentazioni hanno, poi, spiegato le ragioni per le quali i riconoscimenti operati dal teste di P.G. Selvaggio erano dotati di particolare attendibilità (v. ff. 12-13). Trattasi di una ricostruzione congrua in fatto e corretta in diritto a fronte della quale il ricorrente muovono delle censure di puro merito senza confrontarsi in modo adeguato con l'articolato iter argomentativo dei giudici di merito. Va, del resto, considerato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto in punto di trattamento sanzionatorio l'imputato ha mosso delle censure del tutto generiche ed aspecifiche. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Occorre ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep.. 21/07/2017) Rv. 271243 - 01), sicchè la sentenza deve ritenersi immune da censure a fronte, peraltro, di censure del tutto generiche ed aspecifiche. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per ill disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
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