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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 19522/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 5 e 5 comma 1 bis del D. Lgs. 74 del 2000 poiché, quale amministratore unico della società cooperativa new trasport S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, pur essendo la società obbligata, la dichiarazione ai fini IVA e IRES e non presentava la dichiarazione dei sostituti d'imposta, pur dovendo la società ritenute.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con un primo motivo si lamenta vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo.

Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza di condanna, passata in giudicato, n. 954/2020.

Il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In data 18/03/2026 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale insiste nell'accoglimento delle censure esposte con il ricorso per cassazione.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e comunque manifestamente infondato, visto che la Corte territoriale ha individuato plurimi e convergenti elementi idonei a fondare, in termini logico-giuridicamente corretti, la sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Invero, la qualifica di legale rappresentante, il ruolo operativo svolto nelle vicende societarie, la detenzione della complessiva documentazione, la presentazione delle dichiarazioni nonché l'elevata entità delle imposte evase, dimostra invece la finalizzazione dell'omissione all'evasione dell'imposta.

In ordine al secondo motivo si osserva che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284420).

Tale riconoscimento necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Al riguardo va infatti ricordato che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ad es.

Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sede.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la diversità delle norme violate unitamente al il consistente lasso temporale intercorso, le differenti modalità con cui si è estrinsecata la condotta, le differenti società cooperative sono elementi idonei a escludere un l'unitarietà del contesto ovvero dalla spinta a delinquere.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto che le risultanze del casellario giudiziario non consentono la concessìone in favore dell'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone peraltro l'imputato già goduto due volte ed avendo reiterato l'attività delittuosa a mezzo dei reati in contestazione ed a mezzo di altro reato giudicato in via definitiva, elementi tutti ostativi alla formulazione di un giudizio prognostico positivo sull'astensione in futuro dal commettere ulteriori reati.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.Mthi cANCf'.3').28 SA 2026 Ftweif,SUnitS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 5 e 5 comma 1 bis del D. Lgs. 74 del 2000 poiché, quale amministratore unico della società cooperativa new trasport S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, pur essendo la società obbligata, la dichiarazione ai fini IVA e IRES e non presentava la dichiarazione dei sostituti d'imposta, pur dovendo la società ritenute. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con un primo motivo si lamenta vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza di condanna, passata in giudicato, n. 954/2020. Il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In data 18/03/2026 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale insiste nell'accoglimento delle censure esposte con il ricorso per cassazione. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e comunque manifestamente infondato, visto che la Corte territoriale ha individuato plurimi e convergenti elementi idonei a fondare, in termini logico-giuridicamente corretti, la sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000. Invero, la qualifica di legale rappresentante, il ruolo operativo svolto nelle vicende societarie, la detenzione della complessiva documentazione, la presentazione delle dichiarazioni nonché l'elevata entità delle imposte evase, dimostra invece la finalizzazione dell'omissione all'evasione dell'imposta. In ordine al secondo motivo si osserva che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284420). Tale riconoscimento necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Al riguardo va infatti ricordato che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ad es. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sede. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la diversità delle norme violate unitamente al il consistente lasso temporale intercorso, le differenti modalità con cui si è estrinsecata la condotta, le differenti società cooperative sono elementi idonei a escludere un l'unitarietà del contesto ovvero dalla spinta a delinquere. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto che le risultanze del casellario giudiziario non consentono la concessìone in favore dell'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone peraltro l'imputato già goduto due volte ed avendo reiterato l'attività delittuosa a mezzo dei reati in contestazione ed a mezzo di altro reato giudicato in via definitiva, elementi tutti ostativi alla formulazione di un giudizio prognostico positivo sull'astensione in futuro dal commettere ulteriori reati. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.Mthi cANCf'.3').28 SA 2026 Ftweif,SUnitS
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