CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 07782/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28769/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 399/2016 , depositata il12/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Potenza,in accoglimento parziale dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado,che ne aveva rigettato l’opposizione a verbale ispettivo relativo al disconoscimento della legittima fruizione di larga parte degli sgravi previsti dall’art. 3, comma 6, legge n. 448 del 1998, ha ribadito i principi giurisprudenziali relativi al riparto dell’onere della prova in materia di benefici contributivi ed ha riscontrato come documentalmente provate le circostanze relative al fatto che : a) la società era stata costituita il 13 febbraio 1998; b) con contratto del 26 giugno 1998, la stessa aveva acquistato l’intera azienda della preesistente [OSCURATO:SOCIETA] montaggio s.r.l., avente ad oggetto l’attività edilizia e l’industria delle costruzioni in generale; c) il contratto di cessione prevedeva il passaggio alla socie tà cessionaria di tutte le attività e passività della cedente, la permanenza della preesistente struttura aziendale e, stante il numero di contratti di appalto ceduti, la continuità nell’esercizio dell’impresa; d) dai libri matricola emergeva un passaggio senza soluzione di continuità dei lavoratori della società cedente alle dipendenze della cessionaria, posto che, come rilevato dagli ispettori, molti dipendenti cessati dal servizio con [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. già il giorno dopo erano stati assunti per la ricorrente; da tali indici la Corte di merito desumeva l’assenza di incremento occupazionale reale ed inoltre rilevava la no vità de l rilievo della acquisita limitazione del rischio occupazionale, sollevato dalla società appellante , quale indice di incremento lavorativo; inoltre, ritenevainfondato il motivo d’impugnazione con cui era stata denunciata la mancata considerazione della relazione di parte depositata per calcolare correttamente le unità lavorative annue (ULA) poiché su tale argome nto era stato incentrato il giudizio sul mancato incremento occupazionale, né il primo giudice aveva errato nel non disporre c.t.u. sul punto; veniva accolto il solo motivo d’appello con cui era stata denunciata la mancata considerazione della disposizionedel Direttore della sede INPS di Matera n. 470000-12 del 30 aprile 2012, con la quale , in autotutela , il debito era stato rideterminato in euro 18243; Considerato che: avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi e success iva memoria : 1) nullità della sentenza impugnata e del procedimento con riferimento agli artt. 115,116, 112 e 414 n. 4 c.p.c., in quanto la sentenza aveva giudicato nuovo e quindi inammissibile il rilievo della necessaria considerazione del cd. rischio occupazionale, quale fattore di per sé idoneo a qualificare in termini di incremento occupazionale le assunzioni operate, anche se, al punto 2.5 del ricorso introduttivo del 9.10.2003, pur in assenza della giurisprudenza poi formatasi (Cass. n. 12629 del 2008, ritenuta a sé favorevole), la ricorrente aveva evidenziato il dato, contenuto nella relazione tecnica eseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] , che la [OSCURATO:SOCIETA] montaggi s.r.l. aveva cessato l’attività produttiva per disgregazione dellaprecedente entità economica ed organizzativa, e quindi essendo essa in procinto di fallire, il nuovo soggetto aveva certamente consentito un effettivo incremento occupazionale; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 448 del 1998 e nullità della sentenza per violazione degli artt. 61,112,115,116 e 437 c.p.c. e dell’art. 421 c.p.c. in quanto la motivazione adottata in ordine al mancato rilievo della relazione di parte integrerebbe una motivazione apparente e ciò soprattutto con riferimento ai contenuti delle memorie autorizzate, depositate nel corso del giudizio di primo grado , riferite alle criticità logiche del verbale ispettivo che aveva richiamato confuse circolari INPS; i due motivi, conness i quanto alle questioni poste, vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili; sul piano formale, delle modalità di redazione del ricorso, pretendono di trarre la nullità della sentenza da affermate violazioni degli articoli del codice di rito che disciplinano diversi aspetti dell’attività giurisdizionale senza indicare in che modo essi sarebbero stati violati; il primo motivo, in particolare, si incentra sulla considerazione della non rispondenza al vero dell’affermazione della sentenza impugnata relativa alla novità della questione del cd. rischio occupazionale, che invece sarebbe stata ritualmente sollevata mediante relazione di parte allegata al ricorso di primo grado ed in memoria autorizzata; in realtà, il motivo non si confronta con l’ articolata disamina che ha condotto all’accertamento negativo della novità dell’impresa e della insussistenza dell’incremento occupazionale,ampiamente esaminati dalla sentenza impugnata mediante l’analitico esame delle circostanze sopra specificate, per cui la lagnanza non assume rilievo decisivo al fine di incrinare la decisione; le argomentazioni difensive sono irrilevanti anche sul piano meramente giuridico e come tali inidonee, comunque, a scalfire la struttura motivazionale della sentenza impugnatache ha deciso in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 27277 del 2018; n. 15688 del 2016; n. 9662 del 2019) in ordine alla essenzialità dell’incremento occupazionale al fine di riconoscerela fruizione degli sgravi stessi; in realtà, il motiv o di ricorso non contesta i principi di diritto, ma i fatti accertati dal giudice di merito, proponendo censure che presuppongono una diversa ricostruzione degli stessi; nel ricorso si assume che i dipendenti addetti alramo d’azienda ceduto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche se in forza alla cedente, erano di fatto disoccupati a causa della inattività aziendale ; l'assunzione di tale personale da parte della cessionaria avrebbe posto fine a tale stato di inattività dell'azienda e di disoccupazione dei lavoratori; si assume poi che la nuova società era del tutto distinta dalla vecchia, avendo in comune solo lo svolgimento di analoga attività; èevidente che quelle che vengono proposte non sono questioni di diritto, ma istanze di diversa valutazione delle prove e quindi una diversa ricostruzione dei fatti, il che non è possibile in sede di giudizio di legittimità, in assenza di censure specifiche conformi ai limiti indicati dall’art. 360, primo comma n. 5), c.p.c.; come si è visto, al contrario, la motivazione della Corte in ordine ai fatti su cui la decisione si basa è precisa; non può essere ridiscusso in questa sede che, al di là della diversa forma sociale, si è accertata l'assenza di novità aziendale, nè può essere discusso riferendosi ad una generica nozione di “rischio occupazionale” visto che, contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, non vi fu un periodo di inattività aziendale e quindi i lavoratori non furono disoccupati ma passarono senza soluzione di continuità al nuovo datore di lavoro. Sul punto, che la società ricorrente dàquasi per scontato, la ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata è particolarmente argomentata ed attenta; dai fatti accertati in sede di merito, in modo non più discutibile in sede di legittimità, si desume che correttamente ed in piena conseguenza logica la Corte ha ritenuto insussistenti gli estremi per godere dei benefici contributivi. ilsecondo motivo è pure inammissibile; si tratta di considerazioni che non esprimono alcuna decisiva critica al percorso essenziale della motivazione e si incentrano su errori di quantificazione del dovuto di cui la Corte d’appello ha mostrato di aver tenuto conto,posto che ha riformato sul punto la sentenza di primo grado; la parte lamenta la violazione dei criteri fissati dalla Commissione europea mediante rinvio ad unarelazione di parte elaborata da taleragionier Farina, anche in questo caso solo genericamenterappresentata nel contenuto; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulter