CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 del TRIBUNALE di GELAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto la tardività del proposto ricorso e ha chiesto di dichiararlo inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Gela, in composizione mono- cratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui agli artt. 624 co. 1 e 2, 625 n. 2 c. p. perché, al fine di trarne il relativo prof tto, si impossessava di un quantitativo di energia elettrica pari a Kwh 9.057,56 per un complessivo valore di euro 1.562,43, sottraendola alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., usando violenza sulle cose, consistita nella manomissione del gruppo di misura avente codice cliente 908 299 043 a servizio dell'abitazione sita a Gea in via Lipari n. 64, in suo uso; in particolare, tramite manomissione della vite sugello IMQ e mano- missione dei tenoni posteriori del contatore elettrico che, in sede di verifica me- trologica, segnava un errore percentuale nella norma, presentava saldature non originali e il conduttore della bobina di sgancio di colore rosse tagliato. [OSCURATO:PERSONA] dal 1 maggio 2016 al 1 febbraio 2018 Con la recidiva infraquinquennale. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale della Repubblica di Caltanissetta che denuncia l'erronea applica- zione dell'ad. 624 co. 3 cod. pen., nella parte in cui esclude il regime della proce- dibilità a querela di parte per l'ipotesi in cui il reato di furto sia aggravato da una delle circostanze di cui all'ad. 625 n. 7 cod.. pen. e, per quello che qui interessa, dalla circostanza che il fatto sia commesso su beni destinati a pubblico servizio (e tale deve ritenersi l'energia elettrica). Secondo il PG ricorrente il Tribunale di Gela, con la sentenza impugnata, sa- rebbe incorso in errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto di dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per il reato di furto di energia elet- trica ex art. 624 c.p., a lui ascritto, per mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla querela della persona offesa, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], si rileva, il reato contestato, furto ex ad. 624 cod. pen., a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (c.d. "[OSCURATO:PERSONA]") che ne ha modificato il regime di procedibilità, è divenuto perseguibile a querela di parte e non più d'ufficio come in precedenza, avendo la Riforma mantenuto la persegui- bilità ex officio solo per i casi in cui la fattispecie incriminatrice sia aggravata da una delle circostanze speciali indicate nell'ad. 625 n. 7 e 7 bis cod. pen., tra le quali è ricompresa la circostanza del fatto commesso su beni destinati a pubblico servizio. Ed in effetti, se la pubblica accusa non avesse erroneamente omesso di contestare la circostanza aggravante del fatto commesso su cose destinate a pub- blico servizio, contemplata dall'ad. 625 n. 7 cod. pen. (essendo l'energia elettrica un bene notoriamente destinato a pubblico servizio), il reato de quo avrebbe man- tenuto la perseguibilità ex officio e non sarebbe stato oggetto della declaratoria di improcedibilità. L'incompletezza con cui veniva formulato il capo d'imputazione -prosegue il ricorso- è certamente da imputare al fatto che al tempo della commissione del reato, che copre un periodo ricompreso tra il 1 maggio 2016 e il 1 febbraio 2018, non era ancora intervenuta la novella legislativa e ne era prevista la procedibilità d'ufficio, ragion per cui il pubblico ministero, come da prassi (erronea, epperò abbastanza diffusa), omise di contestare l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio ex art. 625 n. 7 cod. pen.; aggravante la cui conte- stazione all'epoca della formulazione del capo di imputazione non era necessaria sotto il profilo della perseguibilità d'ufficio del reato. Tuttavia, si sostiene in ricorso che tale aggravante deve sempre ritenersi im- manente nel furto di energia elettrica il quale, per sua natura, ha ad oggetto un bene destinato a pubblico servizio. Viene ricordato che, per giurisprudenza costante, il fatto contestato è sempre quello che emerge dagli atti processuali, a prescindere da eventuali inesat- tezze/omissioni in cui possa essere incorso I Pubblico Ministe-o al momento della formulazione del capo di imputazione. A maggior ragione, nel caso in esame, dove l'omesso riferimento all'aggravante non potrebbe eliminare, com'è ovvio, la natura di bene destinato a pubblico servizio dell'energia elettrica. Ne deriva, secondo la tesi proposta in ricorso- che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere la superfluità della querela nel caso di specie e procedere senz'altro al giudizio. A tal riguardo, viene segnalato il recente arreso giurisprudenziale costituito dalla sentenza 9452/2023 di questa Corte che ha affermato che il reato di furto aggravato di energia elettrica «deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 15012022 al regime di procedibilità dei delitti di furto». Quindi, la procedibilità a querela introdotta dalla novella legislativa è esclusa se ricorre taluna delle circostanze aggravant# speciali ex art. 625 n. 7 e 7 bis c.p.. Nel caso esaminato dalla Cassazione l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. era stata contestata in relazione al fatto che la condotta di allaccio abusivo era stata commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico e, pertanto, il reato rimaneva perseguibile d'ufficio. Chiede pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza mpugnata. 3. In data 9/10/2023 è stata depositata memoria nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] a firma del difensore dello stesso, Avv. [OSCURATO:PERSONA] .Sinatra, con la quale si deduce che il ricorso del PG del 26/4/2023 è tardivo in quanto la motivazione della sentenza è stata depositata contestualmente al dispositivo in data 5/4/2023 e quindi da tale data decorrevano i 15 giorni per impugnare a nulla rilevando che la stessa sia stata comunicata al PG 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sopra illustrato è infondato, non essendo sostenibile la persegui- bilità ex officio della fattispecie così come contestata, pena la violazione del prin- cipio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. poiché si configurerebbe un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata, e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa, va rilevato che il ricorso presentato dal PG di Caltanissetta il 26 aprile 2023 non è tardivo, come sostiene il difensore nella propria memoria, in quanto i termini per proporre impugnazione, a fronte di una sentenza con motiva- zione contestuale, decorrono dalla data della lettura del provvedimento in udienza per coloro che sono stati o devono considerarsi presenti ai sensi dell'art. 585 co. 2 lett. b) cod. proc. pen., ma per il Procuratore Generale rimane vigente l'art. 585 co. 2 lett. d) cod. pen, per cui il dies a quo per proporre impugnazione va indivi- duato nella data in cui ha ricevuto la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento. Comunicazione che, come ricorda lo stesso difen- sore, risulta effettuata il'll aprile 2023. 3. Venendo al merito della decisione, occorre prendere le mosse da due dati di fatto nel caso che ci occupa sono pacifici: a. che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha presentato alcuna querela; b. che nell'imputazione trascritta in epigrafe non risulta contestata, né attraverso il richiamo alla norma di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e nemmeno in fatto, la circostanza aggravante che il furto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Orbene, corretta appare la decisione da parte del giudice siciliano che ha di- chiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela essendo entrata in vigore dal 30/12/2022 la c.d. [OSCURATO:PERSONA] che ha previsto per il furto ag- gravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. la procedibilità su impulso di parte. Ha ragione il PG ricorrente nel rilevare che questa Sez. 4 n. 9452 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruno, non mass., ha affermato, in relazione ad una vicenda ana- loga a quella per cui si procede, che il reato di furto di energia elettrica deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio, pur a fronte delle modhche introdotte dal d.lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto in quanto la procedi- bilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa, tra l'altro, qualora ri- corra taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia com- messo su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis. In quel caso, tuttavia, diversamente che in questo, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 era stata ab initio contestata (cfr. anche Sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543). 4. Non è fondata, tuttavia, l'affermazione del PG ricorrente secondo cui l'avere ad oggetto cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, e quindi l'aggra- vante ex art. 625 n. 7 cod. pen., si paleserebbero ex se dal fatto che sia indicato in imputazione quale oggetto del furto l'energia elettrica. Questa Corte di legittimità, infatti, ha già condivisibilmerte affermato, in più occasioni, che recentemente, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito (così Sez. 5, n. 40896 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Licciardi, n.m.; conf. Sez. 5 n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556