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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16698/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 luglio 2025 pronunciata nel proc. n. 108/25 R. S.I.G.E, la Corte di appello di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) i reati di cui agli artt. 337, 585, 635 cod. pen. e 75 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 15, commessi il 20 giugno 2013, per i quali il predetto è stato condannato alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina del 28 febbraio 2014, irrevocabile il 12 novembre 2014; b) il reato di cui all'art. 1336 cod. pen., commesso il 3 giugno 2013, per il quale è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina irrevocabile 18 luglio 2018.

La Corte ha premesso che, con ordinanza del 16 marzo 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva già riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i delitti di cui alla sentenza sub a) con: c) i reati di cui agli artt. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e 116, comma 13, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, commessi in Messina il 6 aprile 2009, per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anno uno e mesi due di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina del 24 febbraio 2010, irrevocabile il 10 luglio 2010 e d) i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159/2011 e 337 cod. pen, commessi in Messina il 10 dicembre 2012, per i quali il predetto ha concordato l'applicazione della pena nella misura di mesi nove di reclusione con sentenza del Tribunale di Messina del 21 dicembre 2012, irrevocabile il 21 novembre 2013.

Ha evidenziato che la Corte reggina, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159/11 di cui alla sentenza sub a) irrevocabile il 12 novembre 2014, aveva rideterminato la pena complessiva nella misura di anni due e mesi sei di reclusione.

Tanto premesso, nel procedere a nuova determinazione della pena a seguito dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, reputato più grave il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159/11 di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 12 novembre 2014, la Corte messinese ha apportato sulla pena di anni due e mesi sei di reclusione un ulteriore aumento di mesi sei di reclusione in relazione al delitto di cui alla sentenza sub b).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione.

Il difensore lamenta che il Giudice dell'esecuzione, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen, ha, però, erroneamente affermato che, nel rideterminare la pena, «non occorre operare lo scorporo dei reati satelliti già valutati nei titoli richiamati con individuazione di una pena base diversa».

Censura che, in tal modo, il giudice adito si è posto in contrasto con un ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità.

2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del quantum da apportare in continuazione. 2Il difensore censura che la Corte, nel determinare l'aumento da apportare sulla pena base, abbia radicalmente omesso di esplicitare il percorso argomentativo che l'ha condotta a quantificarlo nella misura di sei mesi di reclusione operando, anche in tal caso, in aperto contrasto con i canoni ermeneutici espressi dal Supremo collegio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745-01, Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01), l'identità del disegno criminoso, che si affermi in relazione ad una molteplicità di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando a tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetta alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi, ossia reati.

La relazione si connota, poi, proprio in virtù dell'identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per l'ulteriore proprietà transitiva per la quale, se un reato si ritiene connesso per continuazione ad un secondo, e questo, a sua volta, ad un terzo, anche il primo ed il terzo sono necessariamente avvinti dal vincolo della continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso.

Orbene, applicando detto principio (la c.d.

«proprietà transitiva» della continuazione) al caso in esame, atteso il già intervenuto riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione tra i delitti sub a), c) e d) ed avendo il Giudice dell'esecuzione messinese ulteriormente apprezzato la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso ai delitti sub a) e b), ne consegue che tutti i reati in esame avrebbero dovuto essere posti in continuazione tra di loro previa preliminare operazione di «scorporo» e conseguente individuazione della violazione più grave (si ricordi, al riguardo, che «ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come pena più grave inflitta, che identifica la violazione più grave, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» Sez.

U, n 7029 del 28/09/2023, dep 2024, Giampà, Rv. 285865 — 01).

La pena, cioè, deve essere unitariamente determinata per tutti i reati in continuazione, distintamente considerati anche ove ricompresi nella stessa sentenza, previa individuazione quale pena base — lo si ribadisce —della pena più elevata tra quelle in concreto inflitte per ciascuno dei singoli reati della serie. 3A detto principio di diritto la Corte di appello di Messina non si è uniformata e ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con assorbimento del secondo motivo posto a fondamento del ricorso, e conseguente rinvio alla predetta Corte di merito, in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per nuova deliberazione sul punto.

P.Q.M.

Annu P.Q.[OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA], 'DTZIARIO fa 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2025 pronunciata nel proc. n. 108/25 R. S.I.G.E, la Corte di appello di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) i reati di cui agli artt. 337, 585, 635 cod. pen. e 75 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 15, commessi il 20 giugno 2013, per i quali il predetto è stato condannato alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina del 28 febbraio 2014, irrevocabile il 12 novembre 2014; b) il reato di cui all'art. 1336 cod. pen., commesso il 3 giugno 2013, per il quale è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina irrevocabile 18 luglio 2018. La Corte ha premesso che, con ordinanza del 16 marzo 2020, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva già riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i delitti di cui alla sentenza sub a) con: c) i reati di cui agli artt. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e 116, comma 13, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, commessi in Messina il 6 aprile 2009, per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anno uno e mesi due di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina del 24 febbraio 2010, irrevocabile il 10 luglio 2010 e d) i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011 e 337 cod. pen, commessi in Messina il 10 dicembre 2012, per i quali il predetto ha concordato l'applicazione della pena nella misura di mesi nove di reclusione con sentenza del Tribunale di Messina del 21 dicembre 2012, irrevocabile il 21 novembre 2013. Ha evidenziato che la Corte reggina, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/11 di cui alla sentenza sub a) irrevocabile il 12 novembre 2014, aveva rideterminato la pena complessiva nella misura di anni due e mesi sei di reclusione. Tanto premesso, nel procedere a nuova determinazione della pena a seguito dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, reputato più grave il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/11 di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 12 novembre 2014, la Corte messinese ha apportato sulla pena di anni due e mesi sei di reclusione un ulteriore aumento di mesi sei di reclusione in relazione al delitto di cui alla sentenza sub b). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Il difensore lamenta che il Giudice dell'esecuzione, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen, ha, però, erroneamente affermato che, nel rideterminare la pena, «non occorre operare lo scorporo dei reati satelliti già valutati nei titoli richiamati con individuazione di una pena base diversa». Censura che, in tal modo, il giudice adito si è posto in contrasto con un ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del quantum da apportare in continuazione. 2Il difensore censura che la Corte, nel determinare l'aumento da apportare sulla pena base, abbia radicalmente omesso di esplicitare il percorso argomentativo che l'ha condotta a quantificarlo nella misura di sei mesi di reclusione operando, anche in tal caso, in aperto contrasto con i canoni ermeneutici espressi dal Supremo collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745-01, Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01), l'identità del disegno criminoso, che si affermi in relazione ad una molteplicità di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando a tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetta alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi, ossia reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù dell'identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per l'ulteriore proprietà transitiva per la quale, se un reato si ritiene connesso per continuazione ad un secondo, e questo, a sua volta, ad un terzo, anche il primo ed il terzo sono necessariamente avvinti dal vincolo della continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. Orbene, applicando detto principio (la c.d. «proprietà transitiva» della continuazione) al caso in esame, atteso il già intervenuto riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione tra i delitti sub a), c) e d) ed avendo il Giudice dell'esecuzione messinese ulteriormente apprezzato la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso ai delitti sub a) e b), ne consegue che tutti i reati in esame avrebbero dovuto essere posti in continuazione tra di loro previa preliminare operazione di «scorporo» e conseguente individuazione della violazione più grave (si ricordi, al riguardo, che «ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come pena più grave inflitta, che identifica la violazione più grave, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» Sez. U, n 7029 del 28/09/2023, dep 2024, Giampà, Rv. 285865 — 01). La pena, cioè, deve essere unitariamente determinata per tutti i reati in continuazione, distintamente considerati anche ove ricompresi nella stessa sentenza, previa individuazione quale pena base — lo si ribadisce —della pena più elevata tra quelle in concreto inflitte per ciascuno dei singoli reati della serie. 3A detto principio di diritto la Corte di appello di Messina non si è uniformata e ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con assorbimento del secondo motivo posto a fondamento del ricorso, e conseguente rinvio alla predetta Corte di merito, in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per nuova deliberazione sul punto. P.Q.M. Annu P.Q.[OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA], 'DTZIARIO fa 4
Decreto Cassazione n. 16698/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris