CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e di dichiarare il reato prescritto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 aprile 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato non punibile ex art. 131- bis cod. pen. per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 93-94-95 del d.P.R. 6giugno 2001, n. 380 per aver, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di direttore dei lavori, eseguito opere edili in parziale difformità dal provvedimento di autorizzazione sismica (reato accertato il 21 giugno 2019). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con motivi esposti congiuntamente lamenta erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. «in combinato disposto con gli art. 157-158-159 c.p. in riferimento alla omessa ed erronea valutazione del riconoscimento di estinzione del reato per intervenuta prescrizione». Deduce, in particolare, ripercorrendo la vicenda processuale, che nel giudizio di appello egli evidenziava che nel giudizio di primo grado si procedeva all'escussione del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Marcianise ing. Cocciniglia; che costui riferiva di avere effettuato sopralluogo in data 10 aprile 2019 presso l'immobile oggetto dei lavori; che l'ing. Cocciniglia verificava che i lavori erano in corso e la mancanza di un giunto tecnico, come rappresentato nel progetto originario; che il responsabile dell'Ufficio urbanistica del suddetto Comune, all'esito del sopralluogo, emetteva ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori n. 65 dell'Il aprile 2019; che il giudice di primo grado ha omesso di riscontrare che il termine di prescrizione era stato superato; che dalla richiamata ordinanza dirigenziale appare pacifico che in data 10 aprile 2019 i lavori erano stati sospesi e che r—rappresentando la richiamata ordinanza PezAAA-AtAkt.,S oree zz.44.o dirigenziale "atto interruttivo della Cp.cescrizioffer contrariamente a quanto affermato in sentenza dal giudice di primo grado, il termine massimo di prescrizione era maturato 1'11 aprile 2024, prima della sentenza di primo grado pronunciata il 15 aprile 2024. Deduce, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nelle conclusioni scritte rassegnate nel giudizio di appello riscontrava l'estinzione del reato per prescrizione e che i giudici di appello condividevano l'impostazione difensiva individuando il dies a quo per il calcolo della prescrizione nell'Il aprile 2019, ma erroneamente applicavano la sospensione del corso della prescrizione per effetto della legge 23 giugno 2017 n. 103, da ritenersi inapplicabile al caso di specie essendo maturato il termine di prescrizione di anni cinque prima dell'emissione della sentenza di primo grado in data 15 aprile 2024. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati. 2. Premesso che non vi sono elementi per non ritenere corretta la prospettazione del ricorrente, accolta dalla Corte di appello, secondo la quale la permanenza dei reati (così intesa l'interruzione della prescrizione" evocata nel ricorso) è cessata in data 11 aprile 2019, allorquando venne emessa l'ordinanza di sospensione dei lavori, deve, in primo luogo, rilevarsi che dall'esame degli atti; consentitot dovendosi verificare il corso della prescrizione ?... emerge che nell'udienza del 26 febbraio 2024 del giudizio di primo grado il difensore dell'imputato, dopo il compimento di attività processuale, ha chiesto rinvio per l'esame dell'imputato assente e che il Tribunale, in accoglimento di tale richiesta, ha sospeso il processo sino all'udienza del 15 aprile 2024, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza, con motivazione riservata nel termine di giorni novanta, scadente il 15 luglio 2024. Tale rinvio ha comportato la sospensione del termine di prescrizione indipendentemente da una formale dichiarazione di sospensione del termine ("In tema di cause di estinzione del reato, il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza, disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3f, cod. pen., quand'anche in quella stessa udienza sia stata svolta attività istruttoria o processuale", Sez. 1, n. 29264 del 24/06/2024, S., Rv. 286903 - 01; Sez. 7, ord. n. 9466 del 25/11/2024, Franco, Rv. 262670 - 01) per giorni 48 e, pertanto, per effetto di tale sospensione alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (15 aprile 2024) i reati non erano estinti per decorso del termine massimo di prescrizione di anni cinque. Peraltro, avendo il difensore comunque lamentato l'erronea applicazione della I. 103 del 2017, il Collegio ritiene di dover comunque esaminare tale doglianza. Deve, pertanto, rilevarsi che il termine massimo di prescrizione quinquennale previsto per i reati per i quali è stata pronunciata condanna, tenuto conto della sospensione dei termini per giorni 48, è quello del 29 maggio 2024. La I. 103 del 2017, applicabile in astratto, trattandosi di reato commesso nell'anno 2019, non può comportare nel caso concreto periodo di sospensione del termine massimo di prescrizione, posto che quest'ultimo al momento del termine per deposito della motivazione (15 luglio 2024), da cui decorre la sospensione della prescrizione, era ormai decorso. Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha affermato che i reati non fossero prescritti per effetto della I. 103 del 2017. La Corte, applicando correttamente tale legge, 3avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati si sono estinti per prescrizione. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] a G ntili Depositata in Cancelleria 2026 - i ;110 11-¦ u í1 /la 4