Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 07213/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6796/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 67 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 323, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.99/2023depositata il 19/01/2023.

Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.940,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il 10/03/2024.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6796/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 67 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 323, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.99/2023depositata il 19/01/2023. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha proposto istanza di decisione;considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.940,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente
Decreto Cassazione n. 07213/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris