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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1984

Cassazione n. 08272/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1984 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ricorso proposto neirinteresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, priva di qualsivoglia ;-.7..ccorde., con la motivazione dell'atto impugnato, si risolve in mere indicazioni di princinio dirette a contestare asseriti difetti o palesi illogicità dell'argomentare speso dalla Corte dei merito che ia lettura del provvedimento gravato smentisceapertamente perché connotato da una motivazione lineare e coerente sui piano logico, frutto di una esauriente disamina dei dati ,r.eva!:o che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. ';:::-0(7. per,.

P.Q.M.

D;ua ;namrnissibile ;! r,corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese E-;roceY:7oali e del:a somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende.

Curi de.ciso i; 18 novembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Pene detto Pater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1984 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ricorso proposto neirinteresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, priva di qualsivoglia ;-.7..ccorde., con la motivazione dell'atto impugnato, si risolve in mere indicazioni di princinio dirette a contestare asseriti difetti o palesi illogicità dell'argomentare speso dalla Corte dei merito che ia lettura del provvedimento gravato smentisceapertamente perché connotato da una motivazione lineare e coerente sui piano logico, frutto di una esauriente disamina dei dati ,r.eva!:o che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. ';:::-0(7. per,. P.Q.M. D;ua ;namrnissibile ;! r,corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese E-;roceY:7oali e del:a somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Curi de.ciso i; 18 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Pene detto Pater
Sentenza Cassazione n. 08272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris