CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 07683/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13649/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, domiciliata presso il proprio in- dirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenzan. 2118/2018 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 7 /02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 13649/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 11/10/2018, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] roni avversola sentenza con la quale il giudice di primo grado ha pronun- ciatola risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra Franco FerrariLelli (in qualità di sublocatore) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di subconduttrice) per inadempimento di quest’ultima, con la conse- guentecondanna della Moroni a corrispondere, in favore di [OSCURATO:PERSONA]- rini, in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], dei canoni non corrisposti,oltre al rigetto di tutte le domande proposte in via ricon- venzionaledalla Moroni; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dalla Moroni, avendola stessa depositato l’atto d’appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte dellascadenza del termine d’impugn azione in data 4/6/2018; conla stessa decisione, la corte territoriale ha evidenziato di non dover procedere all’esame dell’istanza di rimessione in termini avan- zata dalla Moroni, siccome proposta solo nelle conclusioni rassegnate all’udienzadi discussio ne della causa in appello; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri- corsoper cassazione, illustrato da successiva memoria; nessunintimato ha svolto difese in questa sede; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’irritu alità del deposito, da partedella ricorrente (difesa in proprio), della memoria (datata ‘gen- naio2023’ e depositata in data 27/01/2023 ) intesa all’illustrazione del ricorso,non risultando la Moroni più iscritta (secondo quanto risultante dallacertificazione trasmessa dal competente Comitato presso il Con- siglionazionale forense) all’Albo dei difensori ammessi al patrocinio di- nanzialla Corte di Cassazione ed alle altre [OSCURATO:PERSONA] a far datadal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 13649/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelmerito, l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome in primo luogo privo del requisito dell’ esposizione sommaria dei fatti, prescritto,a pena di inammissibilità , dall’art. 366, primo comma n. 3, cod.proc. civ. ; secondoil consolidato insegnamento della giuris prudenza di questa Corte,infatti, detta esposizione, costituendo (in forza della norma ri- chiamata)un requisito di contenuto - forma del ricorso, deve consistere inun sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire , alla Corte di cassazione, l’ac quisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto proces- suale,senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, com- presa la stessa sentenza impugnata ( Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006,Rv. 588770 - 01 ) ; sullabase di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zionecontenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’in- dicazionesommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presup- postidi fatto e l e ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle ecce- zioni,delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle suearticolazioni e, dunque, delle argomentazioni esse nziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impu- gnata; l’assolutamancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso –ivi ricompresa l’esposizione dei motivi, eventualmente idonei a darne conto(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01)– ne impone la dichiarazione di inammissibilità; varràperaltro rilevare, sotto altro profilo, come al caso di specie debbatrovare applicazione il consolidato insegnamento della giurispru- denzadi questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 13649/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cassazionedella sentenza non possono essere affidati a deduzioni ge- neralie ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concretaposizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giu- dicedi legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito inrelazione alla fattispecie decisa , atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza im- pugnata,in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria delprocesso di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione con- dizionanteil devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza cheil requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso percassazione sia basato su forme argomentative o modalità di for- mulazione tali da rendere impossibile l’individuazione de lla critica mossaad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sen- tenzaimpugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienzee degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. (cfr.Sez. 6 - 5, Ordinan za n. 1479 del 22/01/2018 , Rv. 646999 – 01 ; Sez.1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005 , Rv. 580895 - 01 ) ; nelcaso di specie, le modalità di redazione dell’intero ricorso risul- tano caratterizzate da un’ assoluta e irriducibile genericità (non solo nell’esposizionedegli elementi del fatto processuale, ma anche) nell’il- lustrazionedelle censure rivolte nei confronti del provvedimento impu- gnato,sì che la stessa esposizione dei motivi di ricorso appare disse- minatain modo irriconoscibile lungo la comp lessiva e faticosa articola- zionedell’atto, di per sé del tutto inidoneo ad assolvere alla funzione ritualeallo stesso attribuita dalla legge; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dato attodell’inammissibilità del ricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessunintimato svolto difese in questa sede; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 13649/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articol o 13; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni