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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36749/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 13417/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G.G.

Belli, n. 96; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pt, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma via del tempio di Giove n. 21 - intimato - e avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, tteziona ktrIsfEcUta_dt Latinarn. - 7205/2016 sez. 12 depositata il 23 novembre 2016.

Odita la relazione svolta nella udienza del 15 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la parte ricorrente ha proposto sette motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa dalla CTR del Lazio che, riformando la sentenza di primo grado, aveva accertato la legittimità dell'avviso di accertamento n. 662078981 per parziale versamento dell'Ici per l'anno 2007, del complessivo importo di C 98.078,44, di cui C 45.562,50 per imposta non versata, C 45.562,50 per sanzioni, C 6.948,28 per interessi; - la controversia era incentrata principalmente sulla correttezza del metodo valutativo del terreno oggetto della controversia e la CTR ha: ritenuto corretto quello utilizzato dal Comune, trattandosi di un terreno edificabile secondo il piano regolatore generale, sulla base di una perizia di stima offerta dalla stessa parte ricorrente; ha ritenuto non dovute dagli eredi le sanzioni, in quanto non trasmissibili per successione; - il Comune controricorrente si è costituito con controricorso; la parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 5, comma 10,

I. n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'assoluta mancanza nell'atto di appello dell'indicazione delle parti processuali nei cui confronti era stato proposto, con conseguente inammissibilità del ricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Lamenta l'omessa pronuncia sulla preliminare eccezione riguardante l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, in quanto collettivamente e impersonalmente rivolta agli eredi che, invece, erano parti personalmente costituite in giudizio.

3. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 per avere la sentenza utilizzato un metodo di stima diverso da quelli previsti dal comma 5 dell'articolo da ultimo citato.

4. Con il quarto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto I a sentenza impugnata avrebbe utilizzato i valori desunti dai dati 0.M.I., ai fini della stima del valore del bene, inutilizzabili per l'accertamento del valore dell'area, ai fini del pagamento dell'Ici.

5. Con il quinto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in I. n. 248 del 2006, invece, dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, per avere ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione del valore venale del bene, l'assenza degli strumenti urbanistici attuativi, ritenendo sufficiente l'inclusione del bene nel piano regolatore generale.

6. Con il sesto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Lamenta l'omessa pronuncia sull'appello incidentale dalla stessa proposto con riguardo alle eccezioni relative al difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata indicazione dei coefficienti di attualizzazione utilizzati, dei valori O.M.I. richiamati e della perizia redata in conformità a tali valori.

7. Con il settimo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 e del d.m. n. 55 del 2014 per avere il collegio liquidato le spese legali in misura eccedente a quanto previsto dalla normativa e dalle tariffe forensi vigenti.

8. La parte ricorrente, con istanza del 3 novembre 2022, ha richiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla

I. 31 agosto 2022, n. 130; ha rappresentato di essere in attesa di conoscere se il comune ricorrente intenda dare seguito alla previsione di cui all'art. 5, comma 15 della legge citata;Ritenuto che, ai sensi della disposizione ora richiamata, "Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.", appare necessario il rinvio a nuovo ruolo al fine di verificare il perfezionamento della indicata procedura agevolata P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per la verifica del perfezionamento della d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 13417/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G.G. Belli, n. 96; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pt, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma via del tempio di Giove n. 21 - intimato - e avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio, tteziona ktrIsfEcUta_dt Latinarn. - 7205/2016 sez. 12 depositata il 23 novembre 2016. Odita la relazione svolta nella udienza del 15 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la parte ricorrente ha proposto sette motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa dalla CTR del Lazio che, riformando la sentenza di primo grado, aveva accertato la legittimità dell'avviso di accertamento n. 662078981 per parziale versamento dell'Ici per l'anno 2007, del complessivo importo di C 98.078,44, di cui C 45.562,50 per imposta non versata, C 45.562,50 per sanzioni, C 6.948,28 per interessi; - la controversia era incentrata principalmente sulla correttezza del metodo valutativo del terreno oggetto della controversia e la CTR ha: ritenuto corretto quello utilizzato dal Comune, trattandosi di un terreno edificabile secondo il piano regolatore generale, sulla base di una perizia di stima offerta dalla stessa parte ricorrente; ha ritenuto non dovute dagli eredi le sanzioni, in quanto non trasmissibili per successione; - il Comune controricorrente si è costituito con controricorso; la parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 5, comma 10, I. n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l'assoluta mancanza nell'atto di appello dell'indicazione delle parti processuali nei cui confronti era stato proposto, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. Lamenta l'omessa pronuncia sulla preliminare eccezione riguardante l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, in quanto collettivamente e impersonalmente rivolta agli eredi che, invece, erano parti personalmente costituite in giudizio. 3. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 per avere la sentenza utilizzato un metodo di stima diverso da quelli previsti dal comma 5 dell'articolo da ultimo citato. 4. Con il quarto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto I a sentenza impugnata avrebbe utilizzato i valori desunti dai dati 0.M.I., ai fini della stima del valore del bene, inutilizzabili per l'accertamento del valore dell'area, ai fini del pagamento dell'Ici. 5. Con il quinto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in I. n. 248 del 2006, invece, dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, per avere ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione del valore venale del bene, l'assenza degli strumenti urbanistici attuativi, ritenendo sufficiente l'inclusione del bene nel piano regolatore generale. 6. Con il sesto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. Lamenta l'omessa pronuncia sull'appello incidentale dalla stessa proposto con riguardo alle eccezioni relative al difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata indicazione dei coefficienti di attualizzazione utilizzati, dei valori O.M.I. richiamati e della perizia redata in conformità a tali valori. 7. Con il settimo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 e del d.m. n. 55 del 2014 per avere il collegio liquidato le spese legali in misura eccedente a quanto previsto dalla normativa e dalle tariffe forensi vigenti. 8. La parte ricorrente, con istanza del 3 novembre 2022, ha richiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla I. 31 agosto 2022, n. 130; ha rappresentato di essere in attesa di conoscere se il comune ricorrente intenda dare seguito alla previsione di cui all'art. 5, comma 15 della legge citata;Ritenuto che, ai sensi della disposizione ora richiamata, "Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.", appare necessario il rinvio a nuovo ruolo al fine di verificare il perfezionamento della indicata procedura agevolata P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per la verifica del perfezionamento della d
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