Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18273/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORIO; rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente --contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA];avv. [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026-nonché-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-ricorrente incidentale--contro-[OSCURATO:PERSONA] sas di PRADALVITTORIO C., in persona del legale rappres. p.t. e del socio PRADALVITTORIO; rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]; MASSIMOPRADAL; avv. [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza n. 2405/21 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia,pubblicata in data 20.9.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21.05.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon decreto ingiuntivo depositato in data 2.07.2012, su ricorsodell’[OSCURATO:SOCIETA] (quale rappresentante della Cassa di Risparmio delVeneto) il Tribunale di Treviso ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] sas diPradal [OSCURATO:SOCIETA] C. nonchè ai garanti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ImpiantiSportivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di pagare, in solido tra loro, afavore della ricorrente l’importo di euro 195.789,02 quale saldo negativodi due rapporti di conto corrente.Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo formulandodomanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della creditriceNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026al pagamento della somma di euro 1.200.000.00 quale credito fondato sulricalcolo di una pluralità di rapporti intrattenuti con la medesima banca.Con sentenza depositata in data 30.05.2018, il Tribunale revocava ildecreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favoredi parte attrice della somma di Euro 455.513,52 oltre agli interessi legalidalla domanda al saldo, aderendo ad un’ipotesi del c.t.u. ricostruttiva deimovimenti dei vari conti correnti (fondata sull’azzeramento del saldoiniziale mediante l’applicazione del criterio del cd. saldo-banca).Con sentenza del 20.9.2021 la Corte territoriale, in parziale accoglimentodell’appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accertava chegli appellati erano debitori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata daItalfondiario s.p.a., per la somma di Euro 20.833,05, maggiorata degliinteressi al saggio legale dal 13 agosto 2012 al saldo, e condannavaMassimo Pradal e l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,in solido tra loro, a pagare alla banca l’importo suddetto, osservando che:il rapporto di conto n. 11269880171 (allegato dalla banca per errore)apparteneva all’oggetto del giudizio, in quanto l’opponente l’aveva dedottoin causa, affermando che da esso scaturiva un credito restitutorio, chefaceva valere nei confronti dell’opposta; quindi, la rinuncia alla domandaal suddetto credito, da parte della banca, era priva di rilevanza, comeesattamente osservato dal Tribunale che, invece, aveva erratonell’azzerare i saldi di partenza degli altri conti correnti, omettendo diconsiderare che il difetto di prova (ed in particolare l’impossibilità distabilire se e in che misura detti saldi non fossero corretti) si ripercuotevasull’opponente che agiva in riconvenzionale; tenuto conto degli effetti dellaprescrizione e compensando i crediti restitutori degli ultimi tre conti conquello n. 615305882117, su cui si fondava la pretesa della banca,permaneva un debito della [OSCURATO:PERSONA] sas per euro 20.833,05; conla condanna a favore di parte attrice, senza distinguere la posizione dellaNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026società correntista e quella dei fideiussori, pure essi attori opponenti, ilgiudice è caduto in errore; ulteriore errore consiste nell’avere condannatoItalfondiario anziché [OSCURATO:PERSONA], giacché parte sostanziale eraquest’ultima banca, mentre la prima era solamente la rappresentanteprocessuale.[OSCURATO:PERSONA] sas ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a tre motivi, con memoria. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso- rilevando che nelle more era cessato ilrapporto di rappresentanza processuale con la [OSCURATO:SOCIETA] (giàItalfondiario) - formulando ricorso incidentale, affidato ad unico motivo,illustrato da memoria, cui replica la ricorrente principale con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte d’appello ritenuto lasocietà correntista opponente in primo grado unico soggetto gravatodell’onere di provare la corretta formazione dei saldi dei conti corrente edei rapporti ad esso collegati.Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omessamotivazione su questione rilevante, relativamente al capo di sentenzaimpugnata che, nel rideterminare il quantum oggetto d’indebito, haprivilegiato tra le varie ipotesi alternative la ricostruzione contabile basatasulla verifica della prescrizione di eventuali rimesse solutorie per il mezzodel criterio del “saldo banca”.Il terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91e ss., per aver la Corte d’appello compensato le spese, nonostante la bancafosse da considerare soccombente totale.L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 112,c.p.c. ex art. 360 n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’Appello omesso dipronunciarsi sull’eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. sollevata dallaNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026banca, in sede di accertamento dei saldi finali dei rapporti oggetto di causa,con conseguente rideterminazione complessiva del dare ed avere tra leparti, valorizzando erroneamente i conteggi fondati sul criterio del “saldorettificato” e non del “saldo banca”, come invece fatto dal giudice di primogrado, ai fini dell’analisi dell’eccezione di prescrizione della banca.Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Nell'ordinariogiudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decretoingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non puòavanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione,potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di unariconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga atrovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non puòessere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesadella controparte, mediante la proposizione di una "reconventioreconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdottasolo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado(Cass., n. 22754/2014; n. 16564/2018).Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la partecorrentista fosse gravata dall’onere di provare il diritto fatto valere con ladomanda riconvenzionale.

Al riguardo, la ricorrente, nell’affermare chel’onere della prova relativo al credito fondato sul conto corrente avrebbedovuto gravare sulla banca, non ha colto la ratio decidendi in quanto lacritica non è stata calibrata sulla domanda riconvenzionale proposta dallacorrentista e dai garanti, riguardo alla quale l’onere della prova del creditocomplessivo fondato sui vari conti correnti in questione- in conformità delrichiamato orientamento di questa cui il collegio intende dare continuità-era posto a carico degli attori in riconvenzionali.Numero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto a provocare un diversoapprezzamento degli elementi di prova acquisiti in ordine alla questionedei criteri contabili relativi al ricalcolo del credito spettante alla banca.Il terzo motivo è del pari inammissibile, non esprimendo un’effettiva criticasul regime delle spese, considerando che la questione della soccombenzaera correlata all’esame della fondatezza delle eccezioni e della domandariconvenzionale.Il ricorso principale è dunque inammissibile.

Conseguentemente, ex art.334, secondo comma, cod. proc. civ., va dichiarato inefficace il ricorsoincidentale in quanto tardivamente proposto, secondo il consolidatoprincipio di diritto a tenore del quale, in tema di giudizio di cassazione, ilricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325,secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficacequalora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, insenso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto deltermine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ.- applicabileratione temporis- (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)(Cass., n. 6077/2015; n. 17707/2021; n. 33733/2023).Tale impugnazione infatti è stata notificata il 27 aprile 2022, quindi benoltre il termine c.d.

"lungo" di cui all'art. 327, cod. proc. civ. (mesi sei),essendo stata la sentenza impugnata, non notificata, depositata il 20settembre 2021.

In ordine al ricorso principale.Le spese seguono la soccombenza inerente al ricorso principale.

Va altresìosservato che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorsoprincipale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334,comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita allasola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso chela decisione della Corte di cassazione non procede all'esameNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio dicausalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione delgiudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass.,n. 33733/2023; n. 15220/2018).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorsoincidentale, condannando la parte ricorrente principale al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida ineuro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della partericorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORIO; rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente --contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA];avv. [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026-nonché-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-ricorrente incidentale--contro-[OSCURATO:PERSONA] sas di PRADALVITTORIO C., in persona del legale rappres. p.t. e del socio PRADALVITTORIO; rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]; MASSIMOPRADAL; avv. [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza n. 2405/21 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia,pubblicata in data 20.9.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21.05.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon decreto ingiuntivo depositato in data 2.07.2012, su ricorsodell’[OSCURATO:SOCIETA] (quale rappresentante della Cassa di Risparmio delVeneto) il Tribunale di Treviso ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] sas diPradal [OSCURATO:SOCIETA] C. nonchè ai garanti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ImpiantiSportivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di pagare, in solido tra loro, afavore della ricorrente l’importo di euro 195.789,02 quale saldo negativodi due rapporti di conto corrente.Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo formulandodomanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della creditriceNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026al pagamento della somma di euro 1.200.000.00 quale credito fondato sulricalcolo di una pluralità di rapporti intrattenuti con la medesima banca.Con sentenza depositata in data 30.05.2018, il Tribunale revocava ildecreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favoredi parte attrice della somma di Euro 455.513,52 oltre agli interessi legalidalla domanda al saldo, aderendo ad un’ipotesi del c.t.u. ricostruttiva deimovimenti dei vari conti correnti (fondata sull’azzeramento del saldoiniziale mediante l’applicazione del criterio del cd. saldo-banca).Con sentenza del 20.9.2021 la Corte territoriale, in parziale accoglimentodell’appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accertava chegli appellati erano debitori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata daItalfondiario s.p.a., per la somma di Euro 20.833,05, maggiorata degliinteressi al saggio legale dal 13 agosto 2012 al saldo, e condannavaMassimo Pradal e l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,in solido tra loro, a pagare alla banca l’importo suddetto, osservando che:il rapporto di conto n. 11269880171 (allegato dalla banca per errore)apparteneva all’oggetto del giudizio, in quanto l’opponente l’aveva dedottoin causa, affermando che da esso scaturiva un credito restitutorio, chefaceva valere nei confronti dell’opposta; quindi, la rinuncia alla domandaal suddetto credito, da parte della banca, era priva di rilevanza, comeesattamente osservato dal Tribunale che, invece, aveva erratonell’azzerare i saldi di partenza degli altri conti correnti, omettendo diconsiderare che il difetto di prova (ed in particolare l’impossibilità distabilire se e in che misura detti saldi non fossero corretti) si ripercuotevasull’opponente che agiva in riconvenzionale; tenuto conto degli effetti dellaprescrizione e compensando i crediti restitutori degli ultimi tre conti conquello n. 615305882117, su cui si fondava la pretesa della banca,permaneva un debito della [OSCURATO:PERSONA] sas per euro 20.833,05; conla condanna a favore di parte attrice, senza distinguere la posizione dellaNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026società correntista e quella dei fideiussori, pure essi attori opponenti, ilgiudice è caduto in errore; ulteriore errore consiste nell’avere condannatoItalfondiario anziché [OSCURATO:PERSONA], giacché parte sostanziale eraquest’ultima banca, mentre la prima era solamente la rappresentanteprocessuale.[OSCURATO:PERSONA] sas ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a tre motivi, con memoria. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso- rilevando che nelle more era cessato ilrapporto di rappresentanza processuale con la [OSCURATO:SOCIETA] (giàItalfondiario) - formulando ricorso incidentale, affidato ad unico motivo,illustrato da memoria, cui replica la ricorrente principale con controricorso.RITENUTO CHEIl primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte d’appello ritenuto lasocietà correntista opponente in primo grado unico soggetto gravatodell’onere di provare la corretta formazione dei saldi dei conti corrente edei rapporti ad esso collegati.Il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omessamotivazione su questione rilevante, relativamente al capo di sentenzaimpugnata che, nel rideterminare il quantum oggetto d’indebito, haprivilegiato tra le varie ipotesi alternative la ricostruzione contabile basatasulla verifica della prescrizione di eventuali rimesse solutorie per il mezzodel criterio del “saldo banca”.Il terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91e ss., per aver la Corte d’appello compensato le spese, nonostante la bancafosse da considerare soccombente totale.L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 112,c.p.c. ex art. 360 n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’Appello omesso dipronunciarsi sull’eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. sollevata dallaNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026banca, in sede di accertamento dei saldi finali dei rapporti oggetto di causa,con conseguente rideterminazione complessiva del dare ed avere tra leparti, valorizzando erroneamente i conteggi fondati sul criterio del “saldorettificato” e non del “saldo banca”, come invece fatto dal giudice di primogrado, ai fini dell’analisi dell’eccezione di prescrizione della banca.Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Nell'ordinariogiudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decretoingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non puòavanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione,potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di unariconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga atrovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non puòessere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesadella controparte, mediante la proposizione di una "reconventioreconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdottasolo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado(Cass., n. 22754/2014; n. 16564/2018).Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la partecorrentista fosse gravata dall’onere di provare il diritto fatto valere con ladomanda riconvenzionale. Al riguardo, la ricorrente, nell’affermare chel’onere della prova relativo al credito fondato sul conto corrente avrebbedovuto gravare sulla banca, non ha colto la ratio decidendi in quanto lacritica non è stata calibrata sulla domanda riconvenzionale proposta dallacorrentista e dai garanti, riguardo alla quale l’onere della prova del creditocomplessivo fondato sui vari conti correnti in questione- in conformità delrichiamato orientamento di questa cui il collegio intende dare continuità-era posto a carico degli attori in riconvenzionali.Numero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto a provocare un diversoapprezzamento degli elementi di prova acquisiti in ordine alla questionedei criteri contabili relativi al ricalcolo del credito spettante alla banca.Il terzo motivo è del pari inammissibile, non esprimendo un’effettiva criticasul regime delle spese, considerando che la questione della soccombenzaera correlata all’esame della fondatezza delle eccezioni e della domandariconvenzionale.Il ricorso principale è dunque inammissibile. Conseguentemente, ex art.334, secondo comma, cod. proc. civ., va dichiarato inefficace il ricorsoincidentale in quanto tardivamente proposto, secondo il consolidatoprincipio di diritto a tenore del quale, in tema di giudizio di cassazione, ilricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325,secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficacequalora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, insenso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto deltermine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ.- applicabileratione temporis- (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)(Cass., n. 6077/2015; n. 17707/2021; n. 33733/2023).Tale impugnazione infatti è stata notificata il 27 aprile 2022, quindi benoltre il termine c.d. "lungo" di cui all'art. 327, cod. proc. civ. (mesi sei),essendo stata la sentenza impugnata, non notificata, depositata il 20settembre 2021. In ordine al ricorso principale.Le spese seguono la soccombenza inerente al ricorso principale. Va altresìosservato che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorsoprincipale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334,comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita allasola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso chela decisione della Corte di cassazione non procede all'esameNumero registro generale 7765/2022Numero sezionale 2224/2026Numero di raccolta generale 18273/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio dicausalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione delgiudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass.,n. 33733/2023; n. 15220/2018). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorsoincidentale, condannando la parte ricorrente principale al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida ineuro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della partericorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris