CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 11602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 29.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società F.11i Bordieri s.r.I avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e in caso di incapienza finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti del legale rappresentante della stessa (cfr. ordinanza impugnata pag. 28) emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] nella predetta qualità mediante il proprio difensore ha proposto ricorso deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in ordine al rigetto della istanza con riferimento alla dedotta assenza della motivazione sul periculum in mora nell'ambito del provvedimento di sequestro disposto dal Gip. Il tribunale avrebbe invece dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, né sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale, che ha inteso integrare la ritenuta motivazione qui in contestazione, con il relativo richiamo a una sentenza di questa Suprema Corte (sez. III del 13 maggio 2022 n. 39846) nella parte in cui si sostiene che il Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum, siccome esistente in re ipsa in ragione della confiscabilità astratta del bene. Ciò perché con la citata sentenza si faceva riferimento a una decisione di sequestro anteriore alla sentenza con cui le SS.UU (sent. del 24.06.2021 n. 36959 Ellade) hanno stabilito la necessità della motivazione del periculum inerente la confisca, pur con talune specificazioni, anche in caso di sequestro ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen. Inoltre nell'integrare la ritenuta sussistente motivazione il tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha sostenuto la sussistenza del periculum in mora non tenendo conto della documentata capienza della citata società, Erra anche laddove sempre ai fini in esame valorizza, per spiegare il rischio di dispersione del patrimonio societario, eventi futuri ed incerti quanto al buon esito di attività imprenditoriali della società. Il collegio neppure avrebbe considerato l'ampio lasso temporale intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura e la mancanza medio tempore di prove di condotte della ricorrente volte a occultare propri beni. 4. Il ricorso è fondato. In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene. Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione,, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U - , n. 36959 del 24/06/2021 Itv. 281848 - 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio dì diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra indicato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto. La questione assorbe l'ulteriore censura di cui al medesimo motivo in ordine alla ritenuta apoditticità della motivazione integrativa formulata dal tribunale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio, l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/0:3/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai se