CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Casilina,561 (Studio legale [OSCURATO:PERSONA]) -ricorrente– Contro “Casa 80”società cooperativa edilizia a r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Barletta , via G. Palmitessa, 20 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1007/2018 emessa dalla C orte d’Appello di Bari il 12.4.2018, pubblicata il 6.6 . 20 18 nel giudizio n. 1094/2016 , mainotificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: società coopertiva:validità delibere consiliari La [OSCURATO:SOCIETA] edilizia Casa 80 stipulò con il [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di mutuo per la realizzazione di un complesso di alloggi, ma non provvide a pagare le rate dei singolimutui contratti e, pertanto, l'istituto bancario creditore (poi divenuto Banco di Napoli)introdusse azione giudiziaria nei confronti della stessa. Con delibera dell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne approvata la mozione che autorizzava l’organo amministrativo ad intraprendere una trattativa con l'ente creditore per definire la posizione debitoria, stante la pendenza della procedura esecutiva di esproprio introdotta dall'istituto bancario. Dopo varie trattative, il Consiglio di Amministrazione raggiunse accordo transattivo con la banca e il c.d.a. deliberò in data 31.1.2013 di richiedere a tutti i soci un versamento di € 10.000 per far fronte agli esborsi necessari per ottemperare all'accordo transattivo. Il presidente della società, stante l'insolvenza di alcuni soci, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], intraprese azione giudiziaria. Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società cooperativa, pronunciò in data 10.9.2013 decreto ingiuntivo in dannodel [OSCURATO:PERSONA], il quale si oppose allo stesso con atto di citazione del 28.10.2013. L'opponente eccepìpreliminarmente il difetto di rappresentanza del presidente della cooperativa e del c.d.a., stante il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 2475-ter c.c. Nel merito, rilevò che il singolo socio 'non potesse essere chiamato a rispondere dei debitidella cooperativa, il cui regime è quello patrimoniale perfetto (art. 2518 c.c.). Ciò posto, a parere dell'opponente, le deliberazioni del consiglio di amministrazioneche posero a carico del socio cooperatore una quota di debito sociale dovevano essere dichiarate illegittime in quanto illecite e impossibili ex art. 2379 c.c. In particolare, egli contestò la validità della deliberazione del 31.1.2013, con la qualeil consiglio di amministrazione pose a carico dei soci, tra il cui il [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di € 10.000 e sulla cui base la società ottenne il decreto ingiuntivo opposto. Sulla scorta di tali premesse, l'opponente chiese la revoca del decreto opposto, con condanna della società opposta al pagamento della somma di € 5.000; in via riconvenzionale chiese l'accertamento della validità del suo recesso e la condanna dell'opposta, nonché solidalmente del c.d.a e del presidente, al risarcimento del danno subito. Infine, nel corso dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'opponente eccepì l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Con sentenza n. 2099/2015 del 18.12.2015, il Tribunale di Trani ha dichiarato tardiva l'eccezione di compromesso irrituale, ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali dell'opponente, ed infine ha rigettato l'opposizione, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Con citazione notificata il 16.6.2016 il ricorrente ha proposto appello, riproponendo l'eccezione di compromesso per arbitrato irrituale, nonché tutte le questioni concernenti il conflittodi interessi tra i componenti del c.d.a. e la società con la conseguente nullità delle delibere. Con la sentenza gravata la Corte ha respintol’appello precisando che la censura sull’eccezione di compromesso per arbitrato irrituale era tardiva, quale eccezione in senso stretto . Ha escluso , inoltre, la presenza del paventato conflitto di interessi tra amministratori e società perchéle ipoteche concesse non erano relative alla posizione debitoria di singoli soci ma erano state concesse per ottenere l’originario mutuo ed alcuni lotti erano statiofferti in garanzia prima della loro costruzione e assegnazione ad alcuni soci. In ogni caso la Corte precisa che si tratterebbe di annullabilità delle delibere e non di nullità e gli atti non erano stati impugnati nei termini previsti. La delibera non viene dichiarata nulla nemmeno per violazione del principio dell’autonomia patrimoniale dellasocietà, perché l’art. 2379 c.c. prevede tale possibilità per ipotesi diverse dalla fattispecie esaminata che sarebbe gravata da eventuale annullabilità. In particolare, la delibera non ha intaccato il princi pi o di non responsabilità del socio nei confronti dei terzi perché ha previsto un obbligo compatibile con la struttura di responsabilità limitata così come avviene per la previsione di rimborso annuale delle spese e degli oneri per il suo funzionamento al fine di consentire che l’esercizio si chiuda senza utili e perdite. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorso con otto motiv i . “Casa 80” società cooperativa edilizia a r.l. h a depositato controricorso ed anche note d’udienza da cui si evince che la società risulta cessata al 29.11.2021 con cancellazione del 20.12.2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Primo motivo. V io lazione e/o falsa applicazione degli artt. 112/116 c.p.c. e della normativa in tema di ex ceptio compromissi "grave error in procedendo";nullità della sentenza; La Corte avrebbe considerata tardiva l’eccezione sulla presenza della clausola di arbitrato irrituale formulatanel corso dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Secondo motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dellanormativa in tema conflitto di interessi, nonche' dell'art. 45 dello statuto sociale. altro "grave error in procedendo"; nullita' della sentenza. La corte non avrebbe considerato che i precetti erano stati formulati soltanto nei confronti di alcuni soci (tra i quali tutti i componenti del c.d.a.) e non al ricorrente. Gli amministratori, in ogni caso, dovevano essere autorizzati dall’Assemblea dei soci legittimati a tale decisione ex art. 45 dello Statuto. I Consiglieri interessati personalmente avrebbero dovuto astenersi anche dalla discussione in sede assembleare. 3. Terzo motivo. Nullita' della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonche' degli artt. 2377, 2388, 2379 c.c., in relazione all'art. 360 , n. 3 , c.p.c. - gravissim o "error in procedendo". nullita' della sentenza; 4. Quarto motivo. N ullita' della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto ha determinato la violazione degli artt.2438, 2524, 2621 c.c. e mancata applicazione dell'art. 33 dello statuto, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per l'errata applicazione, al caso di specie, della vigente normativa in tema di aumento dicapitale sociale; 5. Quinto motivo. N ullita' della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 , c.p.c. in quanto ha determinato la violazione degli artt.2377, 2379, 2388, 2518 e 223 quinquies disposizioni attuazione c.c. per errata applicazione, al caso di specie, della vigente normativa in tema di validita' delle delibere societarie, della loro stabilizzazione, del termine prescrizionale. 6. Sesto motivo. N ullita' della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto ha determinato la violazione degli artt.2377, 2379, 2388, 2518 e 223 quinquies disposizioni attuazione c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per l'errata app licazione, al caso di specie, della vigente normativa in tema di validita' delle delibere societarie, della loro stabilizzazione, del termine prescrizionale.-violazione degli artt.2518 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 , per l'errata applicazione, al caso di specie, della vigente normativa in tema di autonomia patrimoniale delle societa' cooperativa. Errata imputazione nella sentenza dei costi relativi all'alloggio e loro indebita metamorfosi nei costi associativi. 7. Settimo motivo. N ullita' della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto ha determinato la violazione dell'art. 2518 c.c. errata imputazione nella sentenza dei costi relativi all' alloggio e l oro indebita metamorfosi nei costi associativi. la vera natura del pagamento. 8. Ottavo motivo. O messa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle ispezioni ministeriali del 2013 e del 2017 sulla catastrofica condizione economica della cooperativa. sulla procedura esecutiva in danno dell'odierno ricorrente- nullita' della sentenza.9. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover trattare il presente ricorso in pubblica udienza, in considerazione delrilievo nomofilattico e della novità della questione di diritto relativa alla configurabilità dell’obbligo di pagamento della somma derivante dalla ripartizione dei debiti contratti dalla cooperativa nella fattispecie esaminata; . P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione della trattazione del ricorso in pubblica udie