CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30011/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 3293 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3293del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] E CORI- NALDO –[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 0014112041, in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- narecci rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MNR MRC69T06 A271W ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Daniela(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65M60 D007V ) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNC MNO71M49 E388Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1360/2022, pubblicatain data 22 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Per- gola e Corinaldo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata dalla Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 debitrice ai sensi dell’art. 483 c.p.c., ha disposto il di viet o di cumulo della procedura esecutiva immobiliare con quella presso terzi già in corso, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Avverso tale provvedimento, la banca procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che è stata rigettata dal Tribunale di Ancona. Ricorre la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 483 c.p.c. e 2740 c.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., sotto il profilo di una motivazione assente, gravemente insufficiente o comunque illogica e con- traddittoria, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono, per- tanto, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 1.1 È opportuno sintetizzare i fatti (pacifici) che hanno dato luogo alla presente controversia. La banca ricorrente, vantando nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] un cre- dito di circa € 38.000,00, consacrato in titolo esecutivo di for- mazione giudiziale, dopo avere ottenuto l’assegnazione del quinto dello stipendio della debitrice all’esito di una prima pro- cedura esecutiva promossa nelle forme del pignoramento di crediti e dopo avere in concreto ottenuto in pagamento dal terzo pignorato un importo complessivo di circa € 20.000,00, a parziale soddisfazione di quel credito, ha successivamente pro- mosso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] una nuova procedura esecutiva, nelle forme dell’espropriazione immobiliare. La debitrice ha sostenuto che in tal modo era stato posto in essere un abuso del cumulo dei mezzi di espropriazione, ai sensi dell’art. 483 c.p.c., e il giudice dell’esecuzione immobi- liare, in accoglimentodella sua istanza, ha dichiara to improce- dibile tale ultima procedura esecutiva. 1.2Il Tribunale di Ancona, in sede di opposizione agli atti ese- cutivi, ha confermato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ri- tenendo che non costituisse “ragionevole interesse del credi- tore”, idoneo a giustificare il cumulo in questione –in tal modo condividendo la medesima valutazione già operata dal giudice dell’esecuzione –quello di ottenere una più rapida e certa sod- disfazione del proprio credito e non considerando, peraltro, ri- levante, in senso contrario, neanche la circostanza che, sulla base dell’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio della [OSCURATO:PERSONA] già conseguita dalla creditrice, la soddisfazione di quest’ultima avrebbe richiesto l’esaurimento delle trattenute ancora in corso, per un considerevole lasso di tempo in cui vi era la possibilità che il rapporto di lavoro venisse meno, quanto meno per il sopraggiungere dell’età pensionabile della debitrice. A sostegno di tale conclusione, sempre in conformità a quanto già ritenuto dal giudice dell’esecuzione, ha osservato che la Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 procedura esecutiva immobiliare era stata introdotta dalla banca creditrice solo dopo quattro anni dal pignoramento presso terzie che tale procedura, di esito comunque incerto, avrebbe determinato un aumento di spese a carico della debi- trice. Ha concluso, pertanto, affermando che «l’ulteriore mezzo di esecuzione attivato dal creditore non appare allo stato idoneo ad una più celere soddisfazione del credito vantato, bensì volto ad un aumento considerevole di spese che inevitabilmente ver- rebbero poste a carico esclusivo del debitore esecutato». 1.3La decisione impugnata risulta manifestamente in contra- sto con la ratio e con la lettera dell’art. 483 c.p.c., come co- stantemente ricostruite nella giurisprudenza d i questa stessa Corte, oltre a risultare logicamente contraddittoria. Il tribunale ha enunciato, mostrando di condividerli, i principi di diritto effettivamente applicabili alla fattispecie, secondo i quali «il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall’ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ri- corso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del de- bitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito», onde«la limitazione del cumulo a seguito dell’opposi- zione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore» (cfr., in proposito, cfr.: Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 09/04/1992, Rv. 476715 –01 ; Sez. 3, Sentenza n. 10216 del 26/07/2001, Rv. 548507 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006, Rv. 589803 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 09/04/2015, Rv. 635106 –01 ; Sez. 5, Sentenza n. 10668 del 17/04/2019, Rv. 653657 –02). Proprio in base a tali principi –che vanno senz’altro condivisi e ribaditi ancora una volta – è da ritenere fuori di dubbio, in Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 generale, che il creditore possa legittimamente operare il cu- mulo (anche successivo) di differenti mezzi di espropriazione, al fine di conseguire una più rapida e certa soddisfazione del proprio credito. Altrettanto evidente è che sono inevitabilmente ed oggettiva- mentecorrelati al legittimo cumulo dei mezzi di espropriazione sia la normale alea relativa all’esito di ogni procedimento giu- diziario, anche esecutivo, sia le relative conseguenze in tema di spese processuali per il debitore. In altri termini, il cumulo di diversi mezzi di espropriazione, che, come già visto,deve ritenersi di regola legittimo, da una parte, comporta sempre, inevitabilmente, un aggravio di spese per il debitore (che potrà peraltro evitarlo semplicemente estin- guendo il proprio debito, ferma restando la facoltà del giudice di non riconoscere le spese ritenute superflue: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008, Rv. 604632 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623575 -01), men- tre, per converso, non potrà mai – comunque – assicurare al creditore, sulla base di una astratta valutazione ex ante, la as- soluta certezza della soddisfazione del credito per cui si pro- cede, quanto meno se non sianoaddotte e documentate dallo stesso debitorespecifiche ed eccezionali circostanze che indu- cano a ritenere prevedibile la sicura infruttuosità di una o più delle procedure esecutive promosse, quanto meno nell’ottica dell’interesse del creditore, di modo che la loro instaurazione si risolva esclusivamente in un aggravio per il debitore stesso, senza alcun effettivo vantaggio per il creditore. Di conseguenza, né il presumibile aggravio dellespese proces- sualigravanti sul debitore, né l’ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e i n astratto , a fondareuna valutazione di abusività del cumulo. Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 D’altra parte, è noto che l’assegnazionedi un credito futuro pe- riodico, all’esito del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi, non determina l’immediata ed integrale soddisfa- zione del creditore, che si realizza esclusivamente a seguito del pagamento del terzo e nei limiti in cui esso effettivamente av- venga (cfr., ex multis : Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18123 del 23/06/2023, Rv. 668454 –01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020, Rv. 657581 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018, Rv. 651638 –01;Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, Rv. 617490 -01). 1.4Tanto premesso, ne consegue che, nella specie, non avreb- bero potuto costituire ragioni idonee a ritenere sussistente un abusivo cumulo dei mezzi di espropriazione, come invece erro- neamente affermato prima dal giudice dell’esecuzione e poi dal tribunale nella decisione impugnata: a) né il fatto che la seconda procedura esecutiva (di espropria- zione immobiliare) era stata promossa a distanza di quattro annidalla definizione della prima (di espropriazione di crediti) con una ordinanza di assegnazione non integralmente attuata, specie considerando che, frattanto, il credito da soddisfare si era appena poco più che dimezzato e il residuo dovuto era an- cora pari ad almeno € 18.000,00; b) né la considerazione che non poteva esservi certezza sull’esito e la durata della seconda procedura esecutiva (per espropriazione immobiliare), trattandosi di alea ineliminabile connaturata a qualunque azione giudiziaria, quanto meno in mancanza di qualunque elemento concreto idoneo ad indurre a ritenere la sicura infruttuosità della predetta procedura; c) né la circostanza che la seconda procedura esecutiva avrebbe comportato un aggravio di spese per la debitrice, circostanza del tutto normale ed anzi inevitabile in caso di cumulo di mezzi di espropriazione (e, comunque, come già visto, soggetta a Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 verifica e valutazione in ordine all’effettiva utilità di tali spese, anche ex post). Sotto i profili appena richiamati, pertanto, la decisione impu- gnata, oltre a costituire una non corretta applicazione delle di- sposizioni di cui all’art. 483 c.p.c., deve effettivamente rite- nersi, altresì, del tutto priva di una effettiva e logica motiva- zione in ordine alla ritenuta sussistenza, in concreto, di un abuso del creditore, ancora insoddisfatto, nel promuovere una seconda espropriazione dei beni della debitrice. 1.5L’espropriazione di una pluralità di beni del debitore rende, di regola, certamente più probabile e più rapida l’integrale sod- disfazione del creditore e costituisce sempre legittimo interesse di quest’ultimo ottenere tale (più) rapida e (più) probabile sod- disfazione, di modo che l’abuso potrebbe sussistere esclusiva- mente laddove sia il debitore a dimostrare l’esistenza di ele- menti concreti che inducano, con certezza, ad escludere che, nella specie, sia possibile conseguire uno dei suddetti risultati, mediante il cumulo dei mezzi di espropriazione. Nel caso, come quello di specie, in cui l’assegnazione di un cre- dito futuro del debitore dipendente da un rapporto contrattuale di durata di natura corrispettiva richieda un considerevole pe- riodo di tempo per l’estinzione dell’obbligazione azionata dal creditore (conla possibilità che frattanto venga meno quel rap- porto), l’espropriazione di un altro suo bene determina,ogget- tivamente,non solo una maggiore probabilità di integrale sod- disfazione per il creditore, ma anche una maggiore rapidità di tale risultato, salvala prova contraria , che ovviamente resta a carico del debitore e che, nella specie, non risulta in alcun modo fornita: sia il giudice dell’esecuzione che il tribunale in sede di opposizione agli atti esecutivi, si sono, infatti, limitati a rilevare che la maggior probabilità e rapidità di soddisfazione del credi- tore non erano certe. Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 In tal modo hanno sovvert ito l’oggetto ed il corretto assetto degli oneri probatori,in proposito, in quanto non avrebbero do- vuto valutare se vi era la certezza di tali risultati, ma se il de- bitore aveva fornito la prova della sicura esclusione della pos- sibilità di conseguirli mediante il cumulo. 1.6 In definitiva, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, og- getto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca creditrice e confermata dal tribunale con la sentenza impugnata nella presente sede, in quanto fondata su una non correttaap- plicazione dell’art. 483 c.p.c., come fin qui chiarito, avrebbe dovuto essere certamente revocata, con accoglimento dell’op- posizione. Non sono, dunque, necessari ulteriori accertamenti di fatto a tal fine e la controversia può essere decisa nel merito con l’acco- glimento dell’opposizione stessa nella presente sedee la revoca dell’ordinanza che ne è oggetto. 2.Con il terzo motivo si denunzia « nullità della sentenza per violazione dell’ art. 112 c.p.c. , in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c.». Il motivo,avente ad oggetto le spese del procedimento caute- lare, resta assorbito in conseguenza della cassazione della de- cisione impugnata, che rende necessaria una nuova regolamen- tazionedelle spese dell’intero processo, ivi inclusa la fase som- maria cautelare svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione. 3.Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, de- cidendo nel merito, l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla banca ricorrente è accolta, con conseguente revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione opposta: per la natura meramente rescindente di ogni opposizione agli atti esecutivi, è rimessa al giudice dell’esecuzione erroneamente dichiarata improcedibile l’adozione, in seno alla medesima, di ogni oppor- tuno provvedimento per darvi seguito. Ric. n. 3293/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Le spese del giudizio (per tutte le sue fasi, ivi inclusa quella sommaria cautelare davanti al giudice dell’esecuzione)possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo mo- tivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità, quanto meno negli esatti terminiemergenti dalla decisione impugnata, delle questioni affrontate. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci-