CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 03958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O RG 26242/2021 Roma, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]—L- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza del Tribunale di Cassino nr. 351/2021 depositata in data 10.3.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che le spesedggr possano essere compensate, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. D€POSI-17'',[OSCURATO:PERSONA] et(2: ct; i