CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Potenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Foggia in data 25/1/2022 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Giudice di Pace di Foggia ngettava l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 312/2018 emessa dal medesimo giudice il 23 ottobre 2018, irrevocabile il 16 dicembre seguente, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 800,00 di multa per il delitto di cui all'art. 633 cod.pen., commesso in concorso nell'agosto 2011 in agro di Foggia. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Panebianco, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 548, comma 3, cod.proc.pen. nella versione anteriore alla riforma introdotta con L. 67/2014, applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 15 bis L. 118/2014. Il difensore, premesso che il giudice di pace di Foggia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato la contumacia del Panebianco, mai in seguito revocata, sostiene che nella specie, ai sensi dell'art. 15bis della L. 118/2014, doveva trovare integrale applicazione la disciplina previgente con particolare riguardo alla notifica al ricorrente dell'estratto contumaciale della sentenza, nella specie omessa. Pertanto non poteva ritenersi legittimamente formato il titolo esecutivo. Il giudice di pace ha, tuttavia, disatteso l'istanza difensiva ritenendo che l'imputato avesse avuto conoscenza della sentenza di condanna in occasione della visura delle iscrizioni del casellario giudiziario sebbene, in assenza di rimozione della apparente irrevocabilità, non fosse facoltizzato all'impugnazione; 2.2 incompetenza funzionale del giudice di pace per inosservanza dell'art. 175, commi 2 e 4, cod.proc.pen. Secondo la difesa il giudice di pace ha deciso sull'istanza difensiva pur essendo funzionalmente incompetente in quanto la competenza spetta al giudice superiore. Aggiunge che la richiesta era stata formulata in data 13 maggio 2021, nel rispetto dei termini di gg 30 decorrenti dalla data di rilascio della copia del fascicolo del dibattimento e della sentenza, atti che hanno consentito di avere conoscenza del vizio alla base del giudicato apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e merita accoglimento. Il giudice di pace in funzione di giudice dell'esecuzione, investito dalla difesa della questione circa la sussistenza di valido titolo esecutivo ex art. 670 cod.proc.pEn., ha riconosciuto l'omessa notifica dell'estratto contumaciale al Panebianco ma ha disatteso la subordinata richiesta di restituzione in termini adducendo l'ac:quisita conoscenza della sentenza da parte dell'interessato quantomeno dal 23/3/2021. 1.1 Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilnnente chiarito (in fattispecie analoga a quella a giudizio) che la previsione di cui all'art.670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo -si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. Ne consegue che qualora l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, seconda parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 ccd. proc. pen., per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011; Rv. 251927; in senso conforme, Sez. 1, n. 252:37 del 04/06/2021, Rv. 281547; sulla ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto quale presupposto della restituzione in termini anche Sez. 4, n. 50571 del 14/11/2019, Rv. 278441). 2. Dai richiamati principi l'ordinanza impugnata si è discostata con motivazione che pretermette la doverosa verifica circa la legittimità del titolo esecutivo sicché la stessa, assorbiti i subordinati rilievi, deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Foggia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Foggia. Così deciso in Roma, 28 giugno 202