CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 aprile 2024
Cassazione n. 12246/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7045/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, P, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, -intimati- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, P, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6146/2022depositata il 05/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che alcuno dei ricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualiquanto al secondo ricorso e che esse si liquida no come in dispositivo , previa compensazione della metà, atteso l’atteggiamento di desistenza dal giudizio, mentre quanto al primo ricorso non è luogo a provvedere; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell e resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.076,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/2024. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]