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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 40138/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con logica e sufficiente motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi positivi ai fini della valutazione di proscioglimento dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

Più specificamente, il giudice di merito ha escluso l'occasionalità e la minima rilevanza della condotta alla luce dei plurimi episodi di evasione, della futile motivazione e del comportamento del prevenuto che, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente al vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. non è sorretto da concreta specificità e risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con logica e sufficiente motivazione, ha accertato l'insussistenza di elementi positivi ai fini della valutazione di proscioglimento dal reato di cui all'art. 385 cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Più specificamente, il giudice di merito ha escluso l'occasionalità e la minima rilevanza della condotta alla luce dei plurimi episodi di evasione, della futile motivazione e del comportamento del prevenuto che, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris