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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 23104/2026

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CCONE;- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026 avverso la sentenza n. 3481/2023 della CORTE D'APPELLO di1847 NAPOLI, depositata il 10/10/2023 R.G.N. 3019/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

In accoglimento dell’appello parziale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli haparzialmente riformato la sentenza di primo grado che avevaliquidato in loro favore le spese di lite in € 1.000,00 nel giudizio,Numero registro generale 22886/2023svolto senza fase istruttoria, avente ad oggetto l’impugnativaN umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026del provvedimento di cancellazione dagli elenchi di braccianDtait a pubblicazione 13/07/2026agricoli concluso con riconoscimento del rapporto di lavoro pergli anni 2015 e 2016 e con condanna dell’INPS al pagamentodell’indennità di disoccupazione per l’anno 2017 negata in faseamministrativa.

Sulle doglianze di non aver considerato, il primogiudice, lo scaglione di riferimento per le cause di valoreindeterminabile in complessità bassa, la distinzione deicompensi prima e dopo la riunione dei due ricorsi (dispostaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la liquidazione della fase istruttoriae il rispetto dei valori minimi tariffari, la Corte territoriale, inossequio al principio di causalità e della effettività del diritto didifesa per cui la parte vittoriosa non può essere gravata dellespese sostenute per la causa, ha rideterminato le spese di litedel primo grado, applicando il DM 55/2014 come mod. da DM37/2018, in complessivi € 2.587,50 ed ha condannatol’appellato istituto anche al pagamento alle spese di lite delsecondo grado, liquidate in € 962,00.2.

Per la cassazione della sentenza di appello i ricorrenti siaffidano a due motivi, illustrati da successiva memoria; l’INPS èrimasto intimato.3.

La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 15 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., DM 55/2014 art. 4 (tabella 4 scaglione 4) e DM n.37/2018 per avere la Corte d’appello di Napoli liquidato le spesedi giudizio di primo grado del ricorso principale (quello propostodal Montella recante RG Trib. n.7455/18, più antico) al di sottodei minimi dei parametri tabellari in relazione al valore dellaNumero registro generale 22886/2023controversia e per aver omesso di liquidare la fase decisionale;N umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026la Corte territoriale, pur accogliendo in toto l’appello ritenendDoat a pubblicazione 13/07/2026applicabile lo scaglione di valore da 26.000 a 52.000 euro, eridotto al 50% i valori medi delle singole fasi processuali (ed al70% per fase istruttoria/trattazione), aveva liquidato €1.775,00 (di cui € 442,50 per fase studio, € 370,00 per faseintroduttiva, ed € 962,50 per la fase istruttoria) in luogo di €3.903,00 come da nota spese depositata in appello (pari allasommatoria di € 810,00 per fase studio, € 573,50 per faseintroduttiva, € 769,50 per istruttoria/trattazione, € 1.750 perfase decisionale).

La Corte d’appello aveva erroneamenteutilizzato il terzo scaglione della tabella n.4 in luogo del quartoscaglione; aveva liquidato la fase istruttoria ma non anche lafase decisoria del ricorso principale, nella quale rientrano lerichiesta copie, attività successive alla decisione, tutte attivitàcompiute in giudizio in relazione alle tre udienze svolte dinanzial tribunale del 30/6/2020, 23/2/2021, 5/10/2021; e rileva ilricorrente che la fase decisoria è sempre dovuta (Cass.28881/22), la liquidazione spetta sia per le udienze cartolari chesvolte in presenza, e che la liquidazione compiuta dalla Cortenon aveva rispettato i minimi del 4° scaglione per valoreindeterminato di cui alla tariffa DM 55/14 su 4 fasi del processo.2.

Con il secondo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,del DM 55/14 art. 4 e DM 37/18, per avere la Corte d’appelloliquidato le spese del primo grado in relazione al ricorso riunito(quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] recante RG Trib. n. 7465/18) al disotto dei minimi tabellari in relazione al valore della controversiae senza riconoscere istruttoria, laddove erano state formulaterichieste di mezzi di prova, esame di scritti e documenti diNumero registro generale 22886/2023controparte.

In totale, per il ricorso riunito, la Corte territorialeN umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026aveva liquidato soltanto € 812,50 (pari alla somma delle fasi dDait a pubblicazione 13/07/2026studio e introduttiva, € 442,50 + € 370,00, che avevanopreceduto la riunione dei fascicoli) in luogo di € 2.152,50 comeda nota spese.

Applicando i valori tariffari relativi allo scaglionedi riferimento per le attività svolte nelle due udienze cheavevano preceduto la riunione, del 30/6/2020 e del 5/10/2021,e quindi considerate le 3 fasi di studio, introduttiva eistruttoria/trattazione (€ 810, € 573,50, € 769,50), siaddiveniva al totale di € 2.152,50.

In definitiva, sommati duegiudizi riuniti, il compenso spettante per il primo grado digiudizio ammonterebbe ad € 6.055,50, anziché ad € 2.587,503.

Il ricorso è fondato.

Entrambi i motivi possono essere trattaticongiuntamente con riferimento alle comuni tematiche diinderogabilità dei valori minimi, di individuazione dello scaglionedi valore di causa, di omessa valutazione e liquidazione dellafase decisionale nel processo “principale”, e omessa valutazionee liquidazione della fase istruttoria nel processo riunito, ed allene discendono anche determinazioni sul valore di lite in appello.4.

In primo luogo, viene in evidenza, come affermato innumerose pronunce rese da questa Corte (si rammentino exmultis, Cass. sent. n. 9815/2023 e sent. n. 19049/2025) lainderogabilità dei valori minimi espressi in base ai parametri dicui al DM n.55/2014, come mod. dal DM 37/2018.

Sul tema èstata affermata la inderogabilità dei valori indicati nei parametriministeriali sui compensi professionali, nel calcolo operatosecondo le tariffe ratione temporis vigenti, in assenza diconvenzione fra le parti (come rammenta sent. n.9815/2023),ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriorescostamento e la misura di esso (cfr. Cass. sent. n. 15506/2024,che richiama ord. n.14198/2022, ed altre n.89/202N1u,m erno r.e gistro generale 22886/2023Numero sezionale 1847/202619989/2021), ovvero la possibilità di deroga con riguardoNu maeir os doi lrai ccolta generale 23104/2026valori massimi, fermi restando “in ogni caso” i valori minimi (cfDra.t a pubblicazione 13/07/2026ord. n.26734/2024).

L’inderogabilità dei minimi ovvero“l’impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50% i valorimedi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdottadal d.m. n. 37 del 2018” è stata, in ultimo, più volte affermataanche da questa sezione (Cass. n.19049 del 2025, sulla scia dialtri e richiamati precedenti e di recente, in ord. n.3350/2026).Si rammenti anche quanto sostenuto già con sent. n. 8135/2004secondo cui, “nel liquidare le spese giudiziali al difensore ilgiudice non può determinare il compenso ai sensi degli artt.2233 e 2234 cod. civ. in violazione dei minimi stabiliti dallaTariffa [OSCURATO:PERSONA] perché la Corte di Giustizia delleComunità Europee, in data 19 febbraio 2002, in causa C - 35/99,con sentenza vincolante erga omnes, ha affermato che unadisposizione interna statuale che fissa il principio della normaleinderogabilità dei minimi degli onorari di avvocato non è incontrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma, e quindinon limita la concorrenza tra professionisti”.5.

Orbene, per le cause di natura previdenziale afferenti il dirittoalla iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli, qualepresupposto per fruire delle prestazioni ad esse connesse, nonindicate e ipotizzabili, il cui riconoscimento richiede unaccertamento della sussistenza del rapporto di lavorosubordinato in agricoltura che l’Istituto ha invece disconosciutoprocedendo alla cancellazione del nominativo del lavoratore dalrelativo elenco bracciantile, lo scaglione tariffario di riferimento,in ragione del valore indeterminabile di causa e considerata lanon complessità della controversia e del diffuso contenziosogiudiziale, è dunque quello compreso fra € 25.001 ed € 52.000;Numero registro generale 22886/2023in tal senso, cfr. Cass. ord. n. 16225/2016, ove si afferma cheN umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026“nella specie si discute del diritto alla iscrizione negli elenchi dDeait a pubblicazione 13/07/2026lavoratori agricoli e non del diritto ad una prestazione.

In taleipotesi, come si desume anche da Cass. 26 febbraio 2014, n.4590, il valore della causa è indeterminabile.

Lo stesso, infatti,non è suscettibile di concreta quantificazione sulla base dielementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione delgiudizio (cfr. Cass. 24 marzo 2004, n. 5901; Cass. 12 luglio2005, n. 14586)”.

E permane la individuazione di parametriprevisti per le cause di valore interminabile anche nel caso dicumulo di cause indeterminabili con altre di valore determinato(come nel caso di connessa domanda di indennità didisoccupazione) ove non ne discendano compensi superiori perla controversia di valore determinato (cfr. Cass. sent. n.4187/17).6.

Del valore indeterminato della controversia la sentenzaimpugnata dà atto, e tuttavia, in modo non corretto, haapplicato i valori tariffari corrispondenti al precedente scaglionedi valore, compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, in tal modoaddivenendo alla indicazione di compensi minimi per le singolefasi liquidate non corrispondenti alle controversie di valoreindeterminabile di complessità bassa.7.

La verifica del rispetto dei minimi legali tariffari rationetemporis vigente conduce infatti ad affermare che laliquidazione compiuta dal giudice d’appello sulle spese liquidatein primo grado non sia stata corretta: tenuto conto dellainstaurazione del processo di primo grado nell’anno 2018 e dellapubblicazione della sentenza di tribunale in data 5/10/2021, lanormativa applicabile è quella del DM 55/2014 (le nuova tariffedel DM 147/2022 sono entrate in vigore il 23/10/2022, epocaNumero registro generale 22886/2023successiva alla conclusione della fase processuale liquidabileN, umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026oggetto di controversia in appello conclusa il 10/10/2023).

Data pubblicazione 13/07/20268.

Orbene, in questi limiti vengono in rilievo i parametriliquidabili per le singole attività processuali, e va subitoosservato che le attività difensive compiute prima della riunionedei due fascicoli, disposta con ordinanza del 5/10/2021, vannoliquidate separatamente, ciascuna nel proprio procedimento.9.

Come riportato in dettaglio nel ricorso per cassazione, econstatato dalla produzione di atti processuali ad esso allegati,entrambi i giudizi di tribunale furono chiamati per la primaudienza di comparizione del 30/6/2020; il primo fu rinviato al23/2/2021 per concesso termine per rinotifica, il secondo, nelquale parte ricorrente aveva chiesto di essere ammesso allaprova per testi, fu rinviato alla stessa data per discussione; allanuova udienza la parte ricorrente del primo fascicolo formulavarichieste istruttorie; entrambi i fascicoli furono rinviatiall’udienza di discussione del 5/10/2021 ed in questa sede fudisposta la riunione e la causa venne decisa.

Si apprezzanoquindi per entrambi i fascicoli, le tre singole fasi di studio,introduttiva, trattazione/istruzione; dopo la riunione siconsidera, invece, un’unica fase decisoria.10.

Quest’ultima ricomprende, ai sensi dell’art. 4 co. 5 DM55/2014, un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delleconclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio(lo ricorda, fra le altre, Cass. ord. 5289/2023), ed in particolare,ed a titolo esemplificativo, per tutte le attività menzionate allalett. d) del quinto comma (le precisazioni delle conclusioni el'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative oconclusionali anche in replica, compreso il loro deposito edesame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che inudienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima,la redazione e il deposito delle note spese, l'esame Nuem erola re gistro generale 22886/2023Numero sezionale 1847/2026registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusNiuvmoer od dei ral ccolta generale 23104/2026giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro dDealt a pubblicazione 13/07/2026fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimentoconclusivo stesso).

Trattasi di attività compiute nel caso dispecie, attraverso il deposito di note di trattazione scrittacontenenti istanze e conclusioni.11.

Avuto riguardo alla fase istruttoria/trattazione, in entrambii fascicoli non riuniti erano state formulate istanze istruttorie e,ad ogni modo, come affermato in ord. Cass. n. 23736/2025 aifini della liquidazione del compenso per la cd. fase istruttoria, aisensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014,questa Corte ha ritenuto sufficiente (Cass. nr. 34575/2021) latrattazione del processo, anche in assenza di istruzioneprobatoria, e ciò in quanto (Cass. nr. 4698/2019) rilevano nonsolo l'espletamento di prove orali e di CTU ma anche le ulteriori2014 include in detta fase, tra cui pure «l'esame degli scritti odocumenti delle altre parti».

La fase di trattazione/istruzione è,in definitiva, considerata «ineludibile» (v. tra le varie, inmotivazione, Cass. nr. 4837 del 2024; Cass. n. 37994 del 2022;Cass. nr. 14483 del 2021; Cass. nr. 21743 del 2019).12.

Tutto ciò posto, devesi affermare la fondatezza delledoglianze dei ricorrenti: per il primo fascicolo (relativo allaposizione di [OSCURATO:PERSONA]), in primo grado vannoriconosciuti i compensi per tutte le fasi processuali, nei valoriminimi, in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabiliper le controversie previdenziali di valore indeterminabilecomplessità bassa, e quindi € 810,00 per fase studio, € 573,50per fase introduttiva, € 769,50 per fase istruttoria, € 1.750,00per fase decisionale, per un totale di € 3.903,00, come richiesto.Numero registro generale 22886/2023Per il secondo fascicolo (relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA])N umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026vanno riconosciuti i compensi per le prime tre fasi processualDia,t a pubblicazione 13/07/2026nei valori minimi, in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014applicabili per le controversie previdenziali di valoreindeterminabile complessità bassa, e quindi € 810,00 per fasestudio, € 573,50 per fase introduttiva, € 769,50 per faseistruttoria, per un totale di € 2.153,00.

La sommatoria dellespese liquidabili per i due procedimenti è pari ad € 6.056,00come richiesto.13.

La liquidazione compiuta in appello per € 2.587,50 è, conevidenza, inferiore al minimo liquidabile per i due giudizi riunitie la pronuncia, in parte qua, va cassata.14.

A mente dell’art. 336 c.p.c., la cassazione della pronuncia diappello ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendentidalla parte cassata, sicché nel rideterminare il valore della litein grado di appello, esso ammonta alla differenza tra quanto erastato liquidato in primo grado (1.000,00 euro) e quanto inquesta sede liquidato, pari ad € 5.056,00; il valore di lite nelgrado di appello rientra, quindi, nel secondo scaglione diriferimento (compreso tre € 1.001,00 ed € 5.200,00).Dovendosi applicare i parametri del DM n.147/2022 vigentiall’epoca della decisione del giudizio di appello, si addiviene allaliquidazione di un compenso complessivo, nei minimicorrispondenti al 50% dei valori medi, di € 1.457,50 (pari allasomma di € 268,00 per studio, € 268,00 per introduttiva, €496,00 per istruttoria/trattazione, € 425,50 per decisionale).Pertanto, anche il compenso liquidato in sentenza per il giudiziodi appello in € 962,00) è inferiore ai minimi tariffari, e neconsegue la cassazione in parte qua della pronuncia impugnata.15.

Ritiene il collegio che, all’esito della compiuta disamina delletariffe applicabili e delle voci liquidabili, ed in ragione dei calcoliNumero registro generale 22886/2023compiuti per stabilire se la liquidazione compiuta dalla Corte dNi umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026appello abbia violato o meno i minimi tariffari, non residuanDoat a pubblicazione 13/07/2026ulteriori accertamenti di fatto a svolgersi per l’instauratacontroversia.

Pertanto, deve essere pronunciata cassazionesenza rinvio della impugnata sentenza, con conseguentedeterminazione degli importi liquidabili al difensore antistatarionei due gradi di giudizio di merito, come innanzi determinati.16.

Segue la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità nel valore di lite individuato nella differenza traquanto fu deciso nella impugnata sentenza (di € 2.587,50 + €962,00 = € 3.549,50) e quanto accertato e liquidato in questasede (€ 6.056,00 + 1.457,50 = € 7.513,50); il valore della litein questo grado di giudizio è pari ad € 3.964,00, sicché,rientrando nel secondo scaglione di riferimento, possono essereliquidate spese processuali del giudizio di legittimità pari ad €1.000,00.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nelmerito, condanna INPS al pagamento delle spese processuali infavore della parte ricorrente, che si riliquidano, per il giudizio diprimo grado, in € 6.056,00, oltre accessori di rito, per il giudiziodi secondo grado nella somma di € 1.457,50 oltre accessori dirito, entrambe con attribuzione al difensore antistatario.Condanna INPS al pagamento delle spese del presente giudizioliquidate in € 1.000,00 oltre accessori con attribuzione aldifensore antistatarioRoma, 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCONE;- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato –2026 avverso la sentenza n. 3481/2023 della CORTE D'APPELLO di1847 NAPOLI, depositata il 10/10/2023 R.G.N. 3019/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. In accoglimento dell’appello parziale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli haparzialmente riformato la sentenza di primo grado che avevaliquidato in loro favore le spese di lite in € 1.000,00 nel giudizio,Numero registro generale 22886/2023svolto senza fase istruttoria, avente ad oggetto l’impugnativaN umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026del provvedimento di cancellazione dagli elenchi di braccianDtait a pubblicazione 13/07/2026agricoli concluso con riconoscimento del rapporto di lavoro pergli anni 2015 e 2016 e con condanna dell’INPS al pagamentodell’indennità di disoccupazione per l’anno 2017 negata in faseamministrativa. Sulle doglianze di non aver considerato, il primogiudice, lo scaglione di riferimento per le cause di valoreindeterminabile in complessità bassa, la distinzione deicompensi prima e dopo la riunione dei due ricorsi (dispostaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la liquidazione della fase istruttoriae il rispetto dei valori minimi tariffari, la Corte territoriale, inossequio al principio di causalità e della effettività del diritto didifesa per cui la parte vittoriosa non può essere gravata dellespese sostenute per la causa, ha rideterminato le spese di litedel primo grado, applicando il DM 55/2014 come mod. da DM37/2018, in complessivi € 2.587,50 ed ha condannatol’appellato istituto anche al pagamento alle spese di lite delsecondo grado, liquidate in € 962,00.2. Per la cassazione della sentenza di appello i ricorrenti siaffidano a due motivi, illustrati da successiva memoria; l’INPS èrimasto intimato.3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 15 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., DM 55/2014 art. 4 (tabella 4 scaglione 4) e DM n.37/2018 per avere la Corte d’appello di Napoli liquidato le spesedi giudizio di primo grado del ricorso principale (quello propostodal Montella recante RG Trib. n.7455/18, più antico) al di sottodei minimi dei parametri tabellari in relazione al valore dellaNumero registro generale 22886/2023controversia e per aver omesso di liquidare la fase decisionale;N umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026la Corte territoriale, pur accogliendo in toto l’appello ritenendDoat a pubblicazione 13/07/2026applicabile lo scaglione di valore da 26.000 a 52.000 euro, eridotto al 50% i valori medi delle singole fasi processuali (ed al70% per fase istruttoria/trattazione), aveva liquidato €1.775,00 (di cui € 442,50 per fase studio, € 370,00 per faseintroduttiva, ed € 962,50 per la fase istruttoria) in luogo di €3.903,00 come da nota spese depositata in appello (pari allasommatoria di € 810,00 per fase studio, € 573,50 per faseintroduttiva, € 769,50 per istruttoria/trattazione, € 1.750 perfase decisionale). La Corte d’appello aveva erroneamenteutilizzato il terzo scaglione della tabella n.4 in luogo del quartoscaglione; aveva liquidato la fase istruttoria ma non anche lafase decisoria del ricorso principale, nella quale rientrano lerichiesta copie, attività successive alla decisione, tutte attivitàcompiute in giudizio in relazione alle tre udienze svolte dinanzial tribunale del 30/6/2020, 23/2/2021, 5/10/2021; e rileva ilricorrente che la fase decisoria è sempre dovuta (Cass.28881/22), la liquidazione spetta sia per le udienze cartolari chesvolte in presenza, e che la liquidazione compiuta dalla Cortenon aveva rispettato i minimi del 4° scaglione per valoreindeterminato di cui alla tariffa DM 55/14 su 4 fasi del processo.2. Con il secondo motivo deducono, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,del DM 55/14 art. 4 e DM 37/18, per avere la Corte d’appelloliquidato le spese del primo grado in relazione al ricorso riunito(quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] recante RG Trib. n. 7465/18) al disotto dei minimi tabellari in relazione al valore della controversiae senza riconoscere istruttoria, laddove erano state formulaterichieste di mezzi di prova, esame di scritti e documenti diNumero registro generale 22886/2023controparte. In totale, per il ricorso riunito, la Corte territorialeN umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026aveva liquidato soltanto € 812,50 (pari alla somma delle fasi dDait a pubblicazione 13/07/2026studio e introduttiva, € 442,50 + € 370,00, che avevanopreceduto la riunione dei fascicoli) in luogo di € 2.152,50 comeda nota spese. Applicando i valori tariffari relativi allo scaglionedi riferimento per le attività svolte nelle due udienze cheavevano preceduto la riunione, del 30/6/2020 e del 5/10/2021,e quindi considerate le 3 fasi di studio, introduttiva eistruttoria/trattazione (€ 810, € 573,50, € 769,50), siaddiveniva al totale di € 2.152,50. In definitiva, sommati duegiudizi riuniti, il compenso spettante per il primo grado digiudizio ammonterebbe ad € 6.055,50, anziché ad € 2.587,503. Il ricorso è fondato. Entrambi i motivi possono essere trattaticongiuntamente con riferimento alle comuni tematiche diinderogabilità dei valori minimi, di individuazione dello scaglionedi valore di causa, di omessa valutazione e liquidazione dellafase decisionale nel processo “principale”, e omessa valutazionee liquidazione della fase istruttoria nel processo riunito, ed allene discendono anche determinazioni sul valore di lite in appello.4. In primo luogo, viene in evidenza, come affermato innumerose pronunce rese da questa Corte (si rammentino exmultis, Cass. sent. n. 9815/2023 e sent. n. 19049/2025) lainderogabilità dei valori minimi espressi in base ai parametri dicui al DM n.55/2014, come mod. dal DM 37/2018. Sul tema èstata affermata la inderogabilità dei valori indicati nei parametriministeriali sui compensi professionali, nel calcolo operatosecondo le tariffe ratione temporis vigenti, in assenza diconvenzione fra le parti (come rammenta sent. n.9815/2023),ovvero la possibilità di una motivazione giudiziale per l’ulteriorescostamento e la misura di esso (cfr. Cass. sent. n. 15506/2024,che richiama ord. n.14198/2022, ed altre n.89/202N1u,m erno r.e gistro generale 22886/2023Numero sezionale 1847/202619989/2021), ovvero la possibilità di deroga con riguardoNu maeir os doi lrai ccolta generale 23104/2026valori massimi, fermi restando “in ogni caso” i valori minimi (cfDra.t a pubblicazione 13/07/2026ord. n.26734/2024). L’inderogabilità dei minimi ovvero“l’impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50% i valorimedi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdottadal d.m. n. 37 del 2018” è stata, in ultimo, più volte affermataanche da questa sezione (Cass. n.19049 del 2025, sulla scia dialtri e richiamati precedenti e di recente, in ord. n.3350/2026).Si rammenti anche quanto sostenuto già con sent. n. 8135/2004secondo cui, “nel liquidare le spese giudiziali al difensore ilgiudice non può determinare il compenso ai sensi degli artt.2233 e 2234 cod. civ. in violazione dei minimi stabiliti dallaTariffa [OSCURATO:PERSONA] perché la Corte di Giustizia delleComunità Europee, in data 19 febbraio 2002, in causa C - 35/99,con sentenza vincolante erga omnes, ha affermato che unadisposizione interna statuale che fissa il principio della normaleinderogabilità dei minimi degli onorari di avvocato non è incontrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma, e quindinon limita la concorrenza tra professionisti”.5. Orbene, per le cause di natura previdenziale afferenti il dirittoalla iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli, qualepresupposto per fruire delle prestazioni ad esse connesse, nonindicate e ipotizzabili, il cui riconoscimento richiede unaccertamento della sussistenza del rapporto di lavorosubordinato in agricoltura che l’Istituto ha invece disconosciutoprocedendo alla cancellazione del nominativo del lavoratore dalrelativo elenco bracciantile, lo scaglione tariffario di riferimento,in ragione del valore indeterminabile di causa e considerata lanon complessità della controversia e del diffuso contenziosogiudiziale, è dunque quello compreso fra € 25.001 ed € 52.000;Numero registro generale 22886/2023in tal senso, cfr. Cass. ord. n. 16225/2016, ove si afferma cheN umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026“nella specie si discute del diritto alla iscrizione negli elenchi dDeait a pubblicazione 13/07/2026lavoratori agricoli e non del diritto ad una prestazione. In taleipotesi, come si desume anche da Cass. 26 febbraio 2014, n.4590, il valore della causa è indeterminabile. Lo stesso, infatti,non è suscettibile di concreta quantificazione sulla base dielementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione delgiudizio (cfr. Cass. 24 marzo 2004, n. 5901; Cass. 12 luglio2005, n. 14586)”. E permane la individuazione di parametriprevisti per le cause di valore interminabile anche nel caso dicumulo di cause indeterminabili con altre di valore determinato(come nel caso di connessa domanda di indennità didisoccupazione) ove non ne discendano compensi superiori perla controversia di valore determinato (cfr. Cass. sent. n.4187/17).6. Del valore indeterminato della controversia la sentenzaimpugnata dà atto, e tuttavia, in modo non corretto, haapplicato i valori tariffari corrispondenti al precedente scaglionedi valore, compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, in tal modoaddivenendo alla indicazione di compensi minimi per le singolefasi liquidate non corrispondenti alle controversie di valoreindeterminabile di complessità bassa.7. La verifica del rispetto dei minimi legali tariffari rationetemporis vigente conduce infatti ad affermare che laliquidazione compiuta dal giudice d’appello sulle spese liquidatein primo grado non sia stata corretta: tenuto conto dellainstaurazione del processo di primo grado nell’anno 2018 e dellapubblicazione della sentenza di tribunale in data 5/10/2021, lanormativa applicabile è quella del DM 55/2014 (le nuova tariffedel DM 147/2022 sono entrate in vigore il 23/10/2022, epocaNumero registro generale 22886/2023successiva alla conclusione della fase processuale liquidabileN, umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026oggetto di controversia in appello conclusa il 10/10/2023). Data pubblicazione 13/07/20268. Orbene, in questi limiti vengono in rilievo i parametriliquidabili per le singole attività processuali, e va subitoosservato che le attività difensive compiute prima della riunionedei due fascicoli, disposta con ordinanza del 5/10/2021, vannoliquidate separatamente, ciascuna nel proprio procedimento.9. Come riportato in dettaglio nel ricorso per cassazione, econstatato dalla produzione di atti processuali ad esso allegati,entrambi i giudizi di tribunale furono chiamati per la primaudienza di comparizione del 30/6/2020; il primo fu rinviato al23/2/2021 per concesso termine per rinotifica, il secondo, nelquale parte ricorrente aveva chiesto di essere ammesso allaprova per testi, fu rinviato alla stessa data per discussione; allanuova udienza la parte ricorrente del primo fascicolo formulavarichieste istruttorie; entrambi i fascicoli furono rinviatiall’udienza di discussione del 5/10/2021 ed in questa sede fudisposta la riunione e la causa venne decisa. Si apprezzanoquindi per entrambi i fascicoli, le tre singole fasi di studio,introduttiva, trattazione/istruzione; dopo la riunione siconsidera, invece, un’unica fase decisoria.10. Quest’ultima ricomprende, ai sensi dell’art. 4 co. 5 DM55/2014, un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delleconclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio(lo ricorda, fra le altre, Cass. ord. 5289/2023), ed in particolare,ed a titolo esemplificativo, per tutte le attività menzionate allalett. d) del quinto comma (le precisazioni delle conclusioni el'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative oconclusionali anche in replica, compreso il loro deposito edesame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che inudienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima,la redazione e il deposito delle note spese, l'esame Nuem erola re gistro generale 22886/2023Numero sezionale 1847/2026registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusNiuvmoer od dei ral ccolta generale 23104/2026giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro dDealt a pubblicazione 13/07/2026fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimentoconclusivo stesso). Trattasi di attività compiute nel caso dispecie, attraverso il deposito di note di trattazione scrittacontenenti istanze e conclusioni.11. Avuto riguardo alla fase istruttoria/trattazione, in entrambii fascicoli non riuniti erano state formulate istanze istruttorie e,ad ogni modo, come affermato in ord. Cass. n. 23736/2025 aifini della liquidazione del compenso per la cd. fase istruttoria, aisensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014,questa Corte ha ritenuto sufficiente (Cass. nr. 34575/2021) latrattazione del processo, anche in assenza di istruzioneprobatoria, e ciò in quanto (Cass. nr. 4698/2019) rilevano nonsolo l'espletamento di prove orali e di CTU ma anche le ulteriori2014 include in detta fase, tra cui pure «l'esame degli scritti odocumenti delle altre parti». La fase di trattazione/istruzione è,in definitiva, considerata «ineludibile» (v. tra le varie, inmotivazione, Cass. nr. 4837 del 2024; Cass. n. 37994 del 2022;Cass. nr. 14483 del 2021; Cass. nr. 21743 del 2019).12. Tutto ciò posto, devesi affermare la fondatezza delledoglianze dei ricorrenti: per il primo fascicolo (relativo allaposizione di [OSCURATO:PERSONA]), in primo grado vannoriconosciuti i compensi per tutte le fasi processuali, nei valoriminimi, in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabiliper le controversie previdenziali di valore indeterminabilecomplessità bassa, e quindi € 810,00 per fase studio, € 573,50per fase introduttiva, € 769,50 per fase istruttoria, € 1.750,00per fase decisionale, per un totale di € 3.903,00, come richiesto.Numero registro generale 22886/2023Per il secondo fascicolo (relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA])N umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026vanno riconosciuti i compensi per le prime tre fasi processualDia,t a pubblicazione 13/07/2026nei valori minimi, in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014applicabili per le controversie previdenziali di valoreindeterminabile complessità bassa, e quindi € 810,00 per fasestudio, € 573,50 per fase introduttiva, € 769,50 per faseistruttoria, per un totale di € 2.153,00. La sommatoria dellespese liquidabili per i due procedimenti è pari ad € 6.056,00come richiesto.13. La liquidazione compiuta in appello per € 2.587,50 è, conevidenza, inferiore al minimo liquidabile per i due giudizi riunitie la pronuncia, in parte qua, va cassata.14. A mente dell’art. 336 c.p.c., la cassazione della pronuncia diappello ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendentidalla parte cassata, sicché nel rideterminare il valore della litein grado di appello, esso ammonta alla differenza tra quanto erastato liquidato in primo grado (1.000,00 euro) e quanto inquesta sede liquidato, pari ad € 5.056,00; il valore di lite nelgrado di appello rientra, quindi, nel secondo scaglione diriferimento (compreso tre € 1.001,00 ed € 5.200,00).Dovendosi applicare i parametri del DM n.147/2022 vigentiall’epoca della decisione del giudizio di appello, si addiviene allaliquidazione di un compenso complessivo, nei minimicorrispondenti al 50% dei valori medi, di € 1.457,50 (pari allasomma di € 268,00 per studio, € 268,00 per introduttiva, €496,00 per istruttoria/trattazione, € 425,50 per decisionale).Pertanto, anche il compenso liquidato in sentenza per il giudiziodi appello in € 962,00) è inferiore ai minimi tariffari, e neconsegue la cassazione in parte qua della pronuncia impugnata.15. Ritiene il collegio che, all’esito della compiuta disamina delletariffe applicabili e delle voci liquidabili, ed in ragione dei calcoliNumero registro generale 22886/2023compiuti per stabilire se la liquidazione compiuta dalla Corte dNi umero sezionale 1847/2026Numero di raccolta generale 23104/2026appello abbia violato o meno i minimi tariffari, non residuanDoat a pubblicazione 13/07/2026ulteriori accertamenti di fatto a svolgersi per l’instauratacontroversia. Pertanto, deve essere pronunciata cassazionesenza rinvio della impugnata sentenza, con conseguentedeterminazione degli importi liquidabili al difensore antistatarionei due gradi di giudizio di merito, come innanzi determinati.16. Segue la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità nel valore di lite individuato nella differenza traquanto fu deciso nella impugnata sentenza (di € 2.587,50 + €962,00 = € 3.549,50) e quanto accertato e liquidato in questasede (€ 6.056,00 + 1.457,50 = € 7.513,50); il valore della litein questo grado di giudizio è pari ad € 3.964,00, sicché,rientrando nel secondo scaglione di riferimento, possono essereliquidate spese processuali del giudizio di legittimità pari ad €1.000,00. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nelmerito, condanna INPS al pagamento delle spese processuali infavore della parte ricorrente, che si riliquidano, per il giudizio diprimo grado, in € 6.056,00, oltre accessori di rito, per il giudiziodi secondo grado nella somma di € 1.457,50 oltre accessori dirito, entrambe con attribuzione al difensore antistatario.Condanna INPS al pagamento delle spese del presente giudizioliquidate in € 1.000,00 oltre accessori con attribuzione aldifensore antistatarioRoma, 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 23104/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris