CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 22547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]/dato avviso alle parti;{ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, si duole inoltre dell'assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, 2. I ricorsi sono inammissibili. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] runo rao [OSCURATO:PERSONA]