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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12231/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 17/06/2020 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 17 giugno 2020 la Corte di appello di Catania, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, Sez. 4, sentenza n. 43190 del 9 luglio 2019, in riforma della sentenza in data 16 marzo 2017 del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati per reati di droga come per legge.

2. [OSCURATO:PERSONA] espone che era stato condannato per il reato del capo B), di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 5, giorni 15 di reclusione ed euro 23.000 di multa, ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 ottobre 2011, divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2012 e della Corte di appello di Catania del 12 febbraio 2016, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2017.

Lamenta la violazione di legge in merito agli aumenti della continuazione interna ed esterna, perché non motivati. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge perché la Corte territoriale gli aveva irrogato la pena di anni 12 e mesi 9 di reclusione, laddove la precedente sentenza annullata aveva quantificato la pena in anni 11 di reclusione.

Sostiene che, sulla base della sentenza della Corte di cassazione, la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a motivare la pena di anni 11 di reclusione e che questa era comprensiva degli aumenti a titolo di continuazione sia con la sentenza di patteggiamento del 30 settembre 2008 emessa dal GUP di Catania e irrevocabile il 4 novembre 2008 sia con la sentenza di patteggiamento del 20 gennaio 2011 emessa dal Tribunale di Catania e irrevocabile il 14 luglio 2011, poiché aveva formulato uno specifico motivo di appello per l'applicazione della continuazione esterna.

Lamenta una duplice violazione del divieto di reformatio in pejus, rispetto all'aumento della continuazione con il reato dell'art. 73 e rispetto all'aumento della continuazione con i reati accertati dalle sentenze irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] denuncia il vizio di motivazione perché le parti avevano chiesto congiuntamente un aumento per la continuazione contenuto in mesi 6 di reclusione, per l'incensuratezza e la giovane età.

Evidenzia in suo favore che vi erano stati solo cinque episodi di cessione di marijuana, che l'aggravante del numero degli associati era stata esclusa per Tudisco, il che riduceva la gravità del contesto associativo anche per lui, che la condotta delittuosa era stata perpetrata in un tempo più ridotto, cioè meno dei sette mesi indicati dalla Corte territoriale.

Contesta la congruità logica del ragionamento seguito e aggiunge che la motivazione non giustificava l'entità dell'aumento per la continuazione, perché, da un lato, ignorava gli elementi offerti dalle parti a sostegno di una misura più contenuta e, dall'altro, si fondava su circostanze di fatto manifestamente errate o insussistenti. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

CaL2 CAA.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato clerdrapo B), di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 8, mesi 1 di reclusione ed euro 26.500 di multa; in secondo grado, considerata la rinuncia a tutti i motivi di appello con eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, applicate le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, è stato condannato con la continuazione interna alla pena finale di anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 20.000 di multa; la Corte di cassazione ha annullato tale sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e la Corte di appello di Catania ha rideterminato la pena in anni 5, giorni 15 di reclusione ed euro 23.000 di multa, così determinata: anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione interna di giorni 15 di reclusione ed euro 1.000 di multa, per la continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 ottobre 2011 di mesi 9 di reclusione ed euro 2.500 di multa e con la sentenza della Corte di appello di Catania del 12 febbraio 2016 di mesi 4 di reclusione ed euro 1.500 di multa.

E' evidente che nel calcolo della continuazione esterna la Corte territoriale aveva previsto un mese in più che non è stato indicato nel dispositivo che è quello che vale.

A differenza di quanto argomentato dalla difesa, la continuazione interna è stata rimodulata in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio e commisurata a giorni 15 di reclusione che costituisce l'aumento minimo, mentre la continuazione esterna, mai considerata fino alla sentenza impugnata, e relativa a due sentenze di condanna per spaccio di marijuana, è stata adeguatamente motivata con il ricorso agli aggettivi "congruo" elgroporzionato" e comunque di fatto contenuta in un anno di reclusione.

La decisione è pertanto immune dalle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania era stato giustificato per il difetto di motivazione.

La sentenza qui impugnata, non solo ha assolto all'obbligo di motivazione, ma ha anche correttamente rideterminato la pena in anni 12 e mesi 9 di reclusione.

Infatti, la lamentata reformatio in pejus va riguardata rispetto alla sentenza di primo grado, quindi alla pena di anni 19 e mesi 10 di reclusione, non alla pena irrogata dalla sentenza di secondo grado poi annullata.

La sentenza impugnata è partita dalla pena base di anni 11 di reclusione per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva; ha applicato l'aumento per la continuazione con il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di mesi 9 di reclusione, motivato per la particolare gravità del fatto per il traffico organizzato di cocaina e marijuana e per il protrarsi della condotta delittuosa in un lungo arco temporale di oltre sette mesi; ha applicato l'aumento di un anno per la continuazione esterna con i reati accertati dalla sentenza del 30 settembre 2008 del GIP del Tribunale di Catania, irrevocabile il 4 novembre 2008, e dalla sentenza 20 gennaio 2011 del GIP del Tribunale di Catania, irrevocabile il 14 luglio 2011, aventi ad oggetto la detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

In definitiva, l'aumento per la continuazione con il reato dell'art. 73 è stato diffusamente motivato, mentre quello per la continuazione con i reati delle sentenze irrevocabili è stato idoneamente motivato con l'uso degli aggettivi "congruo" e "proporzionato", avuto riguardo al fatto che per ciascuna condanna a due anni di reclusione ed euro 3.000 di multa sono stati considerati in continuazione solo sei mesi.

Secondo il ricorrente la pena di anni 11 di reclusione irrogata dalla sentenza annullata era già comprensiva degli aumenti della continuazione con i reati delle sentenze irrevocabili, perché tale era la richiesta nel motivo di appello.

L'assunto è palesemente infondato, poiché in primo grado è stata applicata la continuazione solo tra i reati del capo A) e del capo B), mentre nella sentenza annullata non si fa menzione della continuazione né tanto meno, come detto, vi è motivazione.

Peraltro, il reato più grave contestato è l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la cui pena minima per il partecipe è di anni 10 di reclusione da aumentare per la continuazione con l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Quindi, è da escludere che la sentenza annullata abbia considerato le pene dei reati accertati con le sentenze irrevocabili.

Ineccepibile è anche la motivazione quanto al trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA].

La pena base per il reato più grave è stata quantificata in anni 10 di reclusione, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche e aumentata di 9 mesi di reclusione per la continuazione, giustificata dal traffico organizzato per la cessione di ben due diversi tipi di stupefacenti nell'ambito di un contesto associativo.

Il ricorrente sostiene che la rinuncia ai motivi era collegata ad un accordo sull'aumento di pena per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella misura di mesi 6 di reclusione per l'incensuratezza e la giovane età.

Si tratta di una procedura del tutto irrituale che la Corte territoriale ha correttamente ignorato.

L'aumento è stato applicato nella misura di 9 mesi di reclusione al pari di Tudisco.

Tuttavia, non può non evidenziarsi che i prospettati elementi favorevoli sono stati già portati in conto dalla Corte territoriale che è partita dal minimo edittale e ha applicato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 17/06/2020 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 17 giugno 2020 la Corte di appello di Catania, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, Sez. 4, sentenza n. 43190 del 9 luglio 2019, in riforma della sentenza in data 16 marzo 2017 del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati per reati di droga come per legge. 2. [OSCURATO:PERSONA] espone che era stato condannato per il reato del capo B), di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 5, giorni 15 di reclusione ed euro 23.000 di multa, ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 ottobre 2011, divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2012 e della Corte di appello di Catania del 12 febbraio 2016, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2017. Lamenta la violazione di legge in merito agli aumenti della continuazione interna ed esterna, perché non motivati. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge perché la Corte territoriale gli aveva irrogato la pena di anni 12 e mesi 9 di reclusione, laddove la precedente sentenza annullata aveva quantificato la pena in anni 11 di reclusione. Sostiene che, sulla base della sentenza della Corte di cassazione, la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a motivare la pena di anni 11 di reclusione e che questa era comprensiva degli aumenti a titolo di continuazione sia con la sentenza di patteggiamento del 30 settembre 2008 emessa dal GUP di Catania e irrevocabile il 4 novembre 2008 sia con la sentenza di patteggiamento del 20 gennaio 2011 emessa dal Tribunale di Catania e irrevocabile il 14 luglio 2011, poiché aveva formulato uno specifico motivo di appello per l'applicazione della continuazione esterna. Lamenta una duplice violazione del divieto di reformatio in pejus, rispetto all'aumento della continuazione con il reato dell'art. 73 e rispetto all'aumento della continuazione con i reati accertati dalle sentenze irrevocabili. [OSCURATO:PERSONA] denuncia il vizio di motivazione perché le parti avevano chiesto congiuntamente un aumento per la continuazione contenuto in mesi 6 di reclusione, per l'incensuratezza e la giovane età. Evidenzia in suo favore che vi erano stati solo cinque episodi di cessione di marijuana, che l'aggravante del numero degli associati era stata esclusa per Tudisco, il che riduceva la gravità del contesto associativo anche per lui, che la condotta delittuosa era stata perpetrata in un tempo più ridotto, cioè meno dei sette mesi indicati dalla Corte territoriale. Contesta la congruità logica del ragionamento seguito e aggiunge che la motivazione non giustificava l'entità dell'aumento per la continuazione, perché, da un lato, ignorava gli elementi offerti dalle parti a sostegno di una misura più contenuta e, dall'altro, si fondava su circostanze di fatto manifestamente errate o insussistenti. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. CaL2 CAA.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato clerdrapo B), di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 8, mesi 1 di reclusione ed euro 26.500 di multa; in secondo grado, considerata la rinuncia a tutti i motivi di appello con eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, applicate le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, è stato condannato con la continuazione interna alla pena finale di anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 20.000 di multa; la Corte di cassazione ha annullato tale sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e la Corte di appello di Catania ha rideterminato la pena in anni 5, giorni 15 di reclusione ed euro 23.000 di multa, così determinata: anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione interna di giorni 15 di reclusione ed euro 1.000 di multa, per la continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 ottobre 2011 di mesi 9 di reclusione ed euro 2.500 di multa e con la sentenza della Corte di appello di Catania del 12 febbraio 2016 di mesi 4 di reclusione ed euro 1.500 di multa. E' evidente che nel calcolo della continuazione esterna la Corte territoriale aveva previsto un mese in più che non è stato indicato nel dispositivo che è quello che vale. A differenza di quanto argomentato dalla difesa, la continuazione interna è stata rimodulata in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio e commisurata a giorni 15 di reclusione che costituisce l'aumento minimo, mentre la continuazione esterna, mai considerata fino alla sentenza impugnata, e relativa a due sentenze di condanna per spaccio di marijuana, è stata adeguatamente motivata con il ricorso agli aggettivi "congruo" elgroporzionato" e comunque di fatto contenuta in un anno di reclusione. La decisione è pertanto immune dalle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania era stato giustificato per il difetto di motivazione. La sentenza qui impugnata, non solo ha assolto all'obbligo di motivazione, ma ha anche correttamente rideterminato la pena in anni 12 e mesi 9 di reclusione. Infatti, la lamentata reformatio in pejus va riguardata rispetto alla sentenza di primo grado, quindi alla pena di anni 19 e mesi 10 di reclusione, non alla pena irrogata dalla sentenza di secondo grado poi annullata. La sentenza impugnata è partita dalla pena base di anni 11 di reclusione per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva; ha applicato l'aumento per la continuazione con il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura di mesi 9 di reclusione, motivato per la particolare gravità del fatto per il traffico organizzato di cocaina e marijuana e per il protrarsi della condotta delittuosa in un lungo arco temporale di oltre sette mesi; ha applicato l'aumento di un anno per la continuazione esterna con i reati accertati dalla sentenza del 30 settembre 2008 del GIP del Tribunale di Catania, irrevocabile il 4 novembre 2008, e dalla sentenza 20 gennaio 2011 del GIP del Tribunale di Catania, irrevocabile il 14 luglio 2011, aventi ad oggetto la detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. In definitiva, l'aumento per la continuazione con il reato dell'art. 73 è stato diffusamente motivato, mentre quello per la continuazione con i reati delle sentenze irrevocabili è stato idoneamente motivato con l'uso degli aggettivi "congruo" e "proporzionato", avuto riguardo al fatto che per ciascuna condanna a due anni di reclusione ed euro 3.000 di multa sono stati considerati in continuazione solo sei mesi. Secondo il ricorrente la pena di anni 11 di reclusione irrogata dalla sentenza annullata era già comprensiva degli aumenti della continuazione con i reati delle sentenze irrevocabili, perché tale era la richiesta nel motivo di appello. L'assunto è palesemente infondato, poiché in primo grado è stata applicata la continuazione solo tra i reati del capo A) e del capo B), mentre nella sentenza annullata non si fa menzione della continuazione né tanto meno, come detto, vi è motivazione. Peraltro, il reato più grave contestato è l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la cui pena minima per il partecipe è di anni 10 di reclusione da aumentare per la continuazione con l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Quindi, è da escludere che la sentenza annullata abbia considerato le pene dei reati accertati con le sentenze irrevocabili. Ineccepibile è anche la motivazione quanto al trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA]. La pena base per il reato più grave è stata quantificata in anni 10 di reclusione, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche e aumentata di 9 mesi di reclusione per la continuazione, giustificata dal traffico organizzato per la cessione di ben due diversi tipi di stupefacenti nell'ambito di un contesto associativo. Il ricorrente sostiene che la rinuncia ai motivi era collegata ad un accordo sull'aumento di pena per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella misura di mesi 6 di reclusione per l'incensuratezza e la giovane età. Si tratta di una procedura del tutto irrituale che la Corte territoriale ha correttamente ignorato. L'aumento è stato applicato nella misura di 9 mesi di reclusione al pari di Tudisco. Tuttavia, non può non evidenziarsi che i prospettati elementi favorevoli sono stati già portati in conto dalla Corte territoriale che è partita dal minimo edittale e ha applicato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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